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Testamento, quando può essere impugnato?

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

Indice

Il testamento si può impugnare se provoca una lesione di legittima, ovvero se le quote ereditarie riservate ai legittimari non sono state rispettate dal de cuius.

Chi fa testamento può disporre solo di una quota del proprio patrimonio liberamente, quando nell’asse ereditario sono presenti legittimari.

Se non lo fa gli eredi pretermessi possono impugnare il testamento.

Il testamento può essere impugnato anche per vizi di forma e quando è l’effetto di errore, violenza, o dolo.

In questa intervista all’Agenzia Parlamentare, l’Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in diritto successorio ed eredità, spiega quando si può impugnare il testamento.

Chi può impugnare il testamento?

Il testamento può essere impugnato da qualsiasi erede che vi ha interesse.

Ogni erede che ritiene di essere stato ingiustamente escluso dall’asse ereditario, o che reclama di avere ricevuto una quota ereditaria minore di quella che la legge gli attribuisce, può impugnare il testamento.

Inoltre, l’articolo 624 del codice civile dichiara espressamente impugnabili, per violenza, o per dolo, le disposizioni testamentarie.

Infatti il testamento può essere impugnato dagli eredi legittimi per vizi di forma, o sostanziali, per esempio quando se non ha la data, o la firma nel caso del testamento olografo.

I vizi di forma si verificano quando si ritiene che la volontà del testatore non è genuina.

In questi casi bisogna dare preferenza alle delazione legittima e si apre la successione senza testamento, dovendosi ritenere le disposizioni testamentarie inefficaci.

Termine per impugnare il testamento

Il termine per impugnare un testamento decorre dalla data di apertura della successione, ovvero dalla data del decesso del de cuius.

Per impugnare un testamento, se la trattativa con gli altri eredi e la negoziazione assistita sono falliti, bisogna citare in giudizio in Tribunale tutti gli eredi ed i legatari testamentari.

Per stabilire la validità del testamento e delle disposizioni testamentarie, i termini variano a seconda che si tratti di nullità formali, sostanziali, assolute o che ricorra vizio per dolo, errore, violenza.

Per impugnare il testamento  quando lede i diritti e non rispetta le quote degli eredi, per la lesione di legittima, l’azione di riduzione va esercitata nel termine di 10 anni dalla successione.

Il testamento può essere impugnato nel termine di 5 anni in presenza di cause di annullabilità, come un  vizio di forma per mancanza della data, o della firma autografa.

Mentre, nel caso di nullità assoluta l’azione concessa agli eredi per impugnare il testamento è imprescrittibile.

Dunque riassumendo: mentre l’azione di nullità è imprescrittibile, quella di annullabilità deve essere esercitata e si prescrive nel termine di 5 anni e quella per la lesione di legittima in 10 anni.

Quali sono i casi di invalidità del testamento?

I casi di invalidità del testamento, o delle singole disposizioni testamentarie, sono espressamente previsti dalla legge.

Occorre a riguardo precisare, però, che il legislatore ha voluto limitare l’applicazione di conseguenze irrimediabili.

Ciò in considerazione della irripetibilità dell’atto da parte di chi è morto.

Esistono casi di nullità e casi di annullabilità, che hanno effetti sulle disposizioni testamentarie.

Il testamento è nullo per vizi di forma, se nel testamento mancano la data e la sottoscrizione.

E’ nullo anche per violenza fisica quando la volontà del testatore ha subìto coercizione.

L’articolo 590 del codice civile stabilisce i casi in cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere.

Questo quando l’erede danneggiato, conoscendone la causa, ha confermato la disposizione, o dato ad essa volontaria esecuzione, per esempio a seguito di una transazione ereditaria.

Il testamento è annullabile in tutti gli altri casi, quando lede i diritti degli eredi  legittimari e può essere impugnato.

Impugnare il testamento quando viola le quote ereditarie

Nella successione testamentaria non possono essere violate le quote riservate ai legittimari, ovvero al coniuge e ai figli ed, in assenza di questi ultimi, anche ai genitori.

Né il testatore può eccedere per atti di liberalità la quota disponibile a lui riservata per legge, che varia a seconda della composizione del nucleo familiare.

Pertanto, il testatore nel redigere l’atto di ultima volontà deve considerare la composizione dell’asse ereditario ed eventuali donazioni compiute in vita.

Infatti, in nessun caso, possono essere violate le quote spettanti per legge al coniuge, ai figli, ai genitori e altri ascendenti.

Altrimenti il testamento quando lede i diritti degli eredi legittimari può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.

Nel redigere testamento si deve, inoltre, tenere conto di eventuali atti di liberalità compiuti in vita che costituiscono un anticipo di eredità e devono essere conferite alla massa ereditaria.

Il rapporto tra donazioni ed eredità è operazione frequente all’apertura della successione, al fine del computo delle quote ereditarie, per effetto di donazioni indirette che abbiano  avvantaggiato alcuni eredi in danno di altri.

Impugnare il testamento per donazioni indirette

In tutti i casi in cui vi siano donazioni indirette che hanno avvantaggiato alcuni eredi in danno di altri è possibile impugnare il testamento.

Le donazioni indirette sono donazioni simulate, che nascondono un altro atto giuridico, come sovente una compravendita immobiliare.

Si tratta di negozi giuridici che hanno impoverito una persona a vantaggio di un’altra, come nel caso di acquisti fatti in favore dell’erede dal de cuius con proprio denaro.

Si pensi all’intestazione fittizia di un immobile ad un figlio, anche solo per usufruire delle agevolazioni prima casa e non pagare le imposte di successione.

La donazione viene considerata come un impoverimento del patrimonio ereditario in favore di uno solo degli eredi.

Per tale ragione, per effetto della collazione, va imputata alla massa ereditaria.

Impugnare il testamento: l’azione di riduzione

Ai familiari, in qualità di legittimari, spetta una quota di riserva anche nell’ipotesi in cui si apra la successione all’eredità senza testamento nella successione legittima.

Nel caso in cui si dia luogo alla successione testamentaria saranno molteplici gli elementi da analizzare.

A cominciare dalla capacità di intendere e volere del testatore.

Per verificare se il testamento non rispetta i diritti dei legittimari occorre verificare la validità del testamento, che produce effetto dal momento della pubblicazione.

L’articolo 554 del codice civile dispone che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione.

Ciò può avvenire nei limiti della quota medesima, attraverso l’esperimento dell’azione di riduzione dinanzi il Tribunale competente.

Tale azione si rende necessaria per la reintegra nell’eredità, quando l’erede è stato escluso nel testamento, o gli è stata attribuita una quota ereditaria minore di quella che la legge gli riconosce. 

Ciò quando è fallito il tentativo di ricomporre la controversia ereditaria con una transazione ereditaria, con bilanciamento delle quote spettanti a ciascun erede.

Quali sono le quote nel testamento?

La quota disponibile varia a seconda del numero dei legittimari.

In ogni caso non può mai essere inferiore ad ¼ del patrimonio del testatore.

Diversamente il testamento quando lede i diritti degli eredi legittimari può essere impugnato.

Il testatore può disporre di ¼ del suo patrimonio come vuole, destinandolo anche a soggetti diversi dai propri familiari e parenti, o privilegiando uno di loro rispetto ad altri.

Se non ci sono eredi legittimari, il coniuge, i figli, i genitori o i nonni, il testatore può disporre liberamente dell’intera quota del proprio patrimonio.

Quale è la quota disponibile nel testamento?

Se il testatore è sposato bisogna distinguere a seconda che ci siano figli, o meno.

Se non ci sono figli, ma solo il coniuge la sua quota disponibile è di ½, dunque l’altro ½ rappresenta la quota di riserva del coniuge.

Se oltre al coniuge ci sono anche dei figli la quota disponibile è di 1/3 se il figlio è uno solo e di ¼ se i figli sono più di uno.

In presenza di figli il coniuge avrà, diritto quando concorre con un figlio ad 1/3 e nel caso di più figli ad ¼ dell’asse ereditario.

E’ sempre fatto salvo l’uso della casa coniugale e del suo mobilio.

Se il testatore alla sua morte lascia solo figli la quota disponibile sarà di ½ se ha un solo figlio e di 1/3 se lascia più di un figlio, essendo riservata a loro la restante quota nell’una e nell’altra ipotesi.

Quote nel testamento con genitori

Se il de cuius non è sposato e non ha figli ma, nell’asse ereditario sono presenti ascendenti e, dunque, genitori o nonni, la quota loro destinata a titolo di riserva è di 1/3.

Nel caso in cui l’erede è deceduto prima della dichiarazione di successione possono agire per rappresentazione ereditaria i discendenti.

La quota disponibile del testatore è di 2/3 che se non rispettata nel testamento e lede i diritti degli eredi legittimari può essere impugnato.

Non è prevista invece alcuna quota di riserva per i fratelli.

Dunque, se il fratello o la sorella sono sposati ed hanno figli non è possibile impugnare il testamento che esclude i fratelli.

Pertanto, il testamento quando lede i diritti degli eredi legittimari può essere impugnato, ma non dai fratelli.

Schema quota di riserva e disponibile 

  • Se il testatore lascia solo il coniuge la quota disponibile è ½ (quota riserva coniuge 1/2)
  • Se sopravvive coniuge e un figlio la quota disponibile è 1/3 (quota riserva coniuge 1/3, figlio 1/3)
  • Se sopravvive coniuge e più di un figlio quota disponibile 1/4 (quota riserva coniuge ¼, figli ½)
  • Se rimane solo un figlio la quota disponibile è ½ (quota riserva figlio ½)
  • Se rimane più di un figlio la quota disponibile è 1/3 (quota riserva figli 2/3)
  • Se lascia coniuge e ascendenti disponibile ¼ (quota riserva coniuge ½, ascendenti 1/4)
  • Se lascia solo ascendenti disponibile 2/3 (quota riserva ascendenti 1/3)

Per prenotare un appuntamento e sottoporre una questione ereditaria all’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in materia testamentaria consultare la pagina Legale24h dove sono indicati anche i costi.