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Testamento: quando lede i diritti degli eredi legittimari e può essere impugnato?

Nella successione testamentaria non possono essere violate le quote riservate agli eredi legittimari, né il  testatore può  eccedere per liberalità la quota disponibile a lui  riservata per legge

Il testatore nel  redigere l’atto di sua ultima volontà deve tenere conto sia della composizione dell’asse ereditario e, dunque, delle quote spettanti per legge ai legittimari  (coniuge,  figli, genitori e altri ascendenti), sia di  quanto compiuto a titolo di liberalità in vita a favore di questi, per esempio  attraverso donazioni indirette,  potendo disporre solo di una quota del suo patrimonio liberamente, spiega l’Avvocato Gianluca Sposato, Ceo di Legale24h, specializzato in diritto successorio ed ereditario a Roma.

Quota di riserva, quota disponibile ed azione di riduzione

Ai legittimari spetta una quota di riserva di cui abbiamo  parlato  in un precedente articolo esaminando  l’ipotesi in  cui la successione all’eredità si  apra senza che sia stato  redatto un testamento.

Nel caso in cui si dia luogo, invece,  alla successione testamentaria saranno  molteplici  gli  elementi  da analizzare,  a cominciare dalla capacità  di intendere e volere del testatore al momento  della redazione del  testamento, alla validità del testamento, che produce effetto dal momento  della sua pubblicazione e, non da ultimo, alla lesione della quota di  riserva destinata  per legge ai suoi  familiari e parenti, o  alla pubblicazione di un testamento falso.

Infatti l’art. 554 del codice civile dispone che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima, attraverso l’esperimento dell’azione di riduzione dinanzi il Tribunale competente, ove sia fallito il tentativo di ricomporre la controversia ereditaria con una transazione ereditaria con bilanciamento delle quote spettanti a ciascun erede.

Quali sono le quote di cui il testatore può liberamente disporre nel testamento?

La quota disponibile varia a seconda del numero dei legittimari ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore ad ¼ del patrimonio del testatore: questo significa che il testatore sarà sempre libero di disporre di ¼ del suo patrimonio come vuole, destinandolo anche a soggetti diversi dai propri familiari e parenti, o privilegiando uno di loro rispetto ad altri.

Ovviamente se non ci sono eredi legittimari, dunque il coniuge, i figli, i genitori o i nonni, il testatore può disporre liberamente dell’intera quota del proprio patrimonio.

Quale è la quota disponibile se il testatore è sposato o ha dei figli?

Se il testatore è sposato bisogna distinguere a seconda che ci siano figli, o meno.

Se non ci sono figli, ma solo il coniuge la sua quota disponibile è di ½, dunque l’altro ½ rappresenta la quota di riserva del coniuge.

Se oltre al coniuge ci sono anche dei figli la quota disponibile è di 1/3 se il figlio è uno solo  e di  ¼ se i figli sono più di  uno,  tenuto  conto  che il  coniuge avrà,  comunque, diritto  nel  primo caso  ad 1/3 e nel  secondo  caso  ad ¼ dell’asse ereditario,  oltre all’uso della casa coniugale e del suo mobilio.

Se il testatore alla sua morte lascia solo figli la quota disponibile sarà di ½ se ha un  solo  figlio  e di  1/3 se lascia più di un figlio, essendo riservata a loro  la restante quota nell’una e nell’altra ipotesi.

Qual è la quota disponibile se il testatore non è sposato e non ha figli?

Se il testatore, invece, non è sposato e non ha figli  ma, nell’asse ereditario sono presenti ascendenti e, dunque, genitori o nonni, che possono  agire anche per rappresentazione, la quota loro  destinata a titolo  di  riserva è  di  1/3 e dunque la disponibile del testatore è di  2/3. Non è prevista invece alcuna quota di riserva per i fratelli.

SCHEMA QUOTA DI RISERVA E QUOTA DISPONIBILE SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

  • Se il testatore lascia solo il coniuge la quota disponibile è ½ (quota riserva coniuge 1/2)
  • Se lascia coniuge e un figlio la quota disponibile è 1/3 (quota riserva coniuge 1/3, figlio 1/3)
  • Se lascia coniuge e più di un figlio quota disponibile 1/4 (quota riserva coniuge ¼, figli ½)
  • Se lascia solo un figlio la quota disponibile è ½ (quota riserva figlio ½)
  • Se lascia più di un figlio la quota disponibile è 1/3 (quota riserva figli 2/3)
  • Se lascia coniuge e ascendenti disponibile ¼ (quota riserva coniuge ½, ascendenti 1/4)
  • Se lascia solo ascendenti disponibile 2/3 (quota riserva ascendenti 1/3)

Per prenotare un appuntamento e sottoporre la vostra questione ereditaria potete contattare l’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in materia testamentaria e diritto ereditario a Roma, al link di seguito Legale24h