Cosa è l’opposizione di terzo all’esecuzione?

L’opposizione di terzo è disciplinata dall’ articolo 619 del codice di procedura civile attribuendo a colui che è estraneo all’esecuzione, ma pretenda di avere la proprietà, o altro diritto reale sui beni pignorati, il diritto di proporre opposizione all’esecuzione con ricorso, prima che sia disposta la vendita, o l’assegnazione di beni.Tale mezzo rappresenta il rimedio per contestare l’esercizio dell’azione esecutiva sotto un profilo limitato.

Infatti, essendo il terzo estraneo al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato, non essendogli consentito oppugnare il diritto del primo a procedere ad esecuzione forzata, potrà  soltanto dedurre che il pignoramento ha colpito un bene non rientrante nel patrimonio del debitore, reclamando la sua qualità di non responsabile.

Opposizione di terzo all’esecuzione, cosa dice la giurisprudenza

La giurisprudenza è concorde  nel ritenere che il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene  oggetto dell’esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura, o ad impugnare la validità del  titolo posto a base di  essa ( Cass. 16921/2009 ).

E’ evidente l’affinità  dell’istituto  con l’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615 comma 2 dello stesso  codice di  rito, per effetto del quale, ad esempio, il terzo estraneo al  titolo  esecutivo  ed al precetto, destinatario dell’attività  esecutiva,  non  dovrà  avvalersi  del  rimedio di  cui  all’art.  619, potendo tutelare la propria posizione giuridica mediante opposizione all’esecuzione.

Quali possono essere i motivi per l’opposizione di terzo all’esecuzione?

Qualificare l’opposizione proposta dal terzo come opposizione all’esecuzione,  anziché quale opposizione di  terzo all’esecuzione,  è di  rilevante importanza al  fine  di  operare una distinzione  sotto il  profilo pratico, in quanto  solo con l’opposizione all’esecuzione è possibile far valere la questione relativa all’impignorabilità del  bene, oltre che proporre opposizione agli  atti  esecutivi.

I motivi addotti a fondamento dell’opposizione  all’esecuzione  possono essere,  infatti:

  1.   di merito,  qualora si contesti l’esistenza del diritto sostanziale fatto valere dal creditore (per esempio per intervenuta transazione,  adempimento e prescrizione);
  2. di  rito,   allorché si contesti la qualità del titolo esecutivo, atto, o documento, sulla cui base si vuole agire, o si sta agendo (per esempio allorché il creditore non vanti una sentenza di condanna,  ma di mero accertamento);
  3. possono, infine,  riguardare   la contestazione della legittimazione attiva, o passiva ( per esempio qualora non  vi  sia stata accettazione di  eredità da parte dell’intimato ad adempiere).

Da notare che in dottrina,  prevale l’idea che la sentenza che decide l’opposizione di terzo  non fa stato  in  ordine al  diritto vantato  dal  ricorrente,  ma solo  riguardo  all’assoggettabilità  o meno  dei  beni  pignorati all’azione esecutiva,  procedendo il  giudice esclusivamente all’accertamento  del  diritto del  terzo in  via incidentale, restando  impregiudicata la questione  della sua titolarità  che,  condividendo  tale orientamento,  potrà essere riproposta al  di  fuori del  processo  esecutivo.

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Gianluca Sposato Avvocato esperto in diritto immobiliare e risarcimento danno

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Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell'ISLE - Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.

Presidente dell'esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell'Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei  settori  del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.