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Stop alla vendita, il processo esecutivo è estinto

Avvocato Gianluca Sposato

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Pubblicato su Il Messaggero il 22 luglio 2012 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati

Quando si estingue il processo esecutivo?

L’art. 629 del codice di procedura civile stabilisce alcune ipotesi in cui il processo esecutivo si estingue.

Ciò può avvenire se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti –  spiega l’Avvocato Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari.

Dopo la vendita occorre, invece, la rinuncia anche di tutti i creditori concorrenti.

Bisogna ricordare che il processo esecutivo può essere dichiarato estinto anche per inattività delle parti, o come introdotto dalla Legge n. 69 del 2009, per mancata comparizione all’udienza.

Stop alla vendita il processo esecutivo è estinto: la rinuncia del creditore procedente

L’estinzione a seguito di rinuncia, che può avvenire anche in sede di opposizione, ivi compresa quella di terzo, si verifica solo con ordinanza del giudice.

Per cui fino a quando non è emesso tale provvedimento, resta consentito l’intervento dei creditori in giudizio, come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 6885 del 14 marzo 2008.

L’estinzione per inattività in giudizio può configurarsi come una sanzione per i comportamenti di inerzia delle parti nella prosecuzione, o nella riassunzione del processo.

Opera di diritto, su eccezione di parte o d’ufficio, con ordinanza del giudice alla prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione.

Stop alla vendita il processo esecutivo è estinto: l’inattività delle parti

Nell’estinzione per inattività rientrano anche i comportamenti omissivi – continua l’Avvocato Sposato, che ha vasta esperienza in diritto immobiliare.

Ciò può verificarsi per la mancata instaurazione del giudizio di divisione nel termine perentorio fissato dal giudice.

L’inattività delle parti determina l’estinzione dell’esecuzione anche per il mancato deposito, o la mancata integrazione della relazione notarile nel termine di cui all’art. 567 del codice di procedura civile.

Dunque stop alla vendita il processo esecutivo è estinto in presenza di quanto sopra.

Ipotesi di estinzione per inattività delle parti si configura anche per la mancata instaurazione del giudizio di merito di opposizione, prevista dal terzo comma dell’art. 624 del codice di procedura civile.

La norma segnatamente stabilisce in caso di sospensione del processo esecutivo, ove non venga instaurato il giudizio di merito di opposizione nei termini, l’estinzione con ordinanza del processo e la cancellazione del pignoramento.

Stop alla vendita: opposizione all’esecuzione ed opposizione di terzo

La novella del 2009 ha previsto che l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 624 terzo comma del codice di procedura civile avvenga su rilievo d’ufficio e non più su istanza dell’opponente.

Parte della dottrina ritiene la norma applicabile solamente all’opposizione all’esecuzione ed alla opposizione di terzo.

Ma non all’opposizione a precetto, poiché la norma succitata limita la sua portata al pignoramento.

Mentre altra la ritiene applicabile anche alla opposizione agli atti esecutivi, in base al disposto dell’ art. 617 del codice di procedura civile.

Poiché l’ultimo comma dell’art 624 dello stesso codice di rito richiama l’art 618, che riguarda la sospensione delle esecuzioni agli atti esecutivi.

L’ultima ipotesi di estinzione del processo esecutivo è contenuta nell’art. 631 del codice di procedura civile.

Si verifica con la mancata comparizione per due udienze di tutte le parti, rilevabile d’ufficio, previa comunicazione della cancelleria.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento

Contestualmente all’ordinanza di estinzione del processo esecutivo il giudice dell’esecuzione ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Ma il creditore con lo stesso titolo può iniziare una nuova azione esecutiva, salvo che il titolo non sia stato dichiarato nullo, o annullabile, in sede di impugnazione.

Nel caso in cui l’estinzione avvenga dopo l’aggiudicazione il trasferimento di proprietà si considera, comunque, avvenuto a favore dell’aggiudicatario.

Il debitore in questo caso ha diritto, eventualmente, solo al ricavato a lui distribuito.

La Cassazione Civile, con sentenza n. 25507 del 30 novembre 2006, ha, infatti, stabilito a riguardo, in caso di aggiudicazione, un principio importante con  riferimento a stop alla vendita, il processo esecutivo è estinto.

Se nel periodo intercorrente tra la vendita ed il decreto di trasferimento interviene la rinuncia di tutti i creditori, anche non titolati, l’acquisto da parte dell’aggiudicatario non perde la sua efficacia.

Questo per l’indifferenza dell’aggiudicazione provvisoria e dell’assegnazione all’estinzione.