Tabella Unica Nazionale lesioni retroattiva

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente Adism e rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati, commenta per l’Agenzia Parlamentare la decisione della Cassazione di rendere retroattiva l’applicazione della Tabella unica nazionale delle lesioni di non lieve entità per i  sinistri stradali  e la responsabilità medica.

La Tabella Unica Nazionale delle macro lesioni si applica anche ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore?

La Tabella Unica Nazionale che si applica per le lesioni tra 10 e 100 punti di invalidità permanente, ai sensi dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, si fonda sul sistema a punto variabile in funzione di età e grado di invalidità.

La TUN prevede un valore crescente in modo più che proporzionale all’aumentare dei postumi e incorpora anche la componente del danno morale.

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 18, della legge 4 agosto 2017, n. 124), la TUN si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.

Rappresentando un criterio univoco si è discusso se potesse applicarsi anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025.

Applicabilità indiretta e retroattività della Tun  

La questione della retroattività della TUN, rimessa alla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., è stata risolta dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 8630/2026.

Gli ermellini, dopo avere esaminato la questione,  con pronuncia a dir poco controversa se non contra legem, hanno affermato il seguente principio di diritto.

La Tabella Unica Nazionale, quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta.

Non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice, anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, nell’ambito  dell’ infortunistica stradale della responsabilità civile medica, a sinistri causativi di lesioni verificatisi prima del 5 marzo 2025.

Il giudice può non applicare laTabella Unica Nazionale per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025?

Tuttavia il giudice, nella liquidazione del danno biologico, potrà discostarsene eventualmente anche applicando una tabella pretoria.

Ma solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito oggettivamente regolato dalla tabella.

La TUN costituisce oggi il parametro privilegiato della valutazione equitativa del danno biologico da macro lesioni, applicabile in via generalizzata anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e a quelli non rientranti nel suo ambito di applicazione diretta.

Lo scostamento da essa a favore delle Tabelle di Milano o di Roma è possibile solo con motivazione particolarmente puntuale sulle circostanze peculiari del caso concreto.

Il criterio dei parametri tabellari vigenti al momento della decisione e non al momento del fatto illecito

Tale soluzione è coerente con il costante orientamento di legittimità secondo cui il danno alla persona si liquida sulla base delle regole e dei parametri tabellari vigenti al momento della decisione e non al momento del fatto illecito.

Il parametro tabellare non rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie di danno, non intacca situazioni giuridiche precostituite, ma si rivolge direttamente al giudice come criterio equitativo di liquidazione ( Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24832/2025; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8352/2025).

Ne consegue che il giudice, anche d’appello, ha l’obbligo di applicare i parametri vigenti al momento della pronuncia senza necessità di istanza di parte, dovendo prevalere la scelta del criterio equitativo (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22183/2025).

Il meccanismo di calcolo è il seguente: valore del punto (crescente con la percentuale di invalidità, decrescente con l’età) moltiplicato per i punti di invalidità, cui si sommano il danno temporaneo (giorni di inabilità assoluta e parziale, valorizzati con importi pro die) e l’eventuale personalizzazione del danno, nel limite massimo del 30% ex art. 138, comma 3, cod. ass.

E’ possibile leggere l’intero articolo sul sito dell’Agenzia Parlamentare: Tabella Unica Nazionale per la Cassazione è retroattiva.

Gianluca Sposato Avvocato esperto in diritto immobiliare e risarcimento danno

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Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell'ISLE - Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.

Presidente dell'esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell'Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei  settori  del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.