Testamento e legittima: guida completa alla tutela dei legittimari

Il testamento è lo strumento con cui ciascuno può disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte.

Questa libertà, tuttavia, non è illimitata: la legge riserva una quota del patrimonio a determinate persone, i cosiddetti legittimari, sottraendola alla disponibilità del testatore.

Quando le disposizioni testamentarie, o le donazioni fatte in vita, superano la quota disponibile, si configura la lesione di legittima, che può essere contrastata con l’azione di riduzione.

In questa guida, l’Avv. Gianluca Sposato, esperto in diritto ereditario, Presidente di sessione dell’esame di Stato per Avvocato a Roma e rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati risponde alle domande più frequenti sul rapporto tra testamento e legittima.

Verranno analizzati tutti i casi di lesione della quota ereditaria, il ruolo della dispensa dalla collazione, l’istituzione di erede universale e i diritti di chi agisce in rappresentazione ereditaria.

Chi sono i legittimari e qual è la quota di legittima?

I legittimari sono i familiari più prossimi al de cuius a favore dei quali la legge riserva sempre una quota del patrimonio ereditario.

L’art. 536 c.c. li individua tassativamente nel coniuge, nei figli (e discendenti dei figli) e, in mancanza di questi ultimi, negli ascendenti.

Nessun altro parente, fratelli, nipoti in linea collaterale, convivente di fatto, vanta quote di riserva.

Le quote ereditarie variano in base alla composizione familiare al momento dell’apertura della successione che coincide con la morte di una persona.

Secondo l’art. 537 c.c., se il defunto lascia un figlio solo, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio; se i figli sono più d’uno, ad essi spettano complessivamente i due terzi.

Quando concorrono coniuge e figli, l’art. 542 c.c. assegna al coniuge e al figlio unico un terzo ciascuno; se i figli sono più, al coniuge spetta un quarto e ai figli complessivamente la metà.

In assenza di figli, agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.), salvo il concorso con il coniuge.

La porzione di cui il testatore può liberamente disporre — la quota disponibile — è dunque la differenza tra l’intero patrimonio e la quota di riserva.

Tutto ciò che eccede la disponibile è potenzialmente esposto all’azione di riduzione.

Cos’è la lesione di legittima e quando si configura?

La lesione di legittima si verifica quando le disposizioni testamentarie, o le donazioni effettuate in vita dal defunto, intaccano la quota di riserva spettante ai legittimari, ovvero quando il de cuius ha disposto del proprio patrimonio oltre il limite della quota disponibile, sacrificando i diritti successori protetti dalla legge.

Nel diritto ereditario la lesione di legittima si configura in due ipotesi principali, disciplinate dagli artt. 554 c.c. e 555 c.c.:

  • lesione da disposizioni testamentarie: quando il testatore istituisce eredi o legatari in misura tale da comprimere la quota riservata ai legittimari;
  • lesione da donazioni: quando le donazioni fatte in vita, sommate alle disposizioni testamentarie, superano la quota disponibile.

Come si accerta la lesione di legittima?

La verifica della lesione della propria quota ereditaria richiede un’operazione contabile detta riunione fittizia, disciplinata dall’art. 556 c.c..

Si forma una massa composta da tutti i beni appartenenti al defunto al momento della morte (relictum), si detraggono i debiti e si aggiungono fittiziamente i beni donati in vita (donatum).

Sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre: se il valore delle attribuzioni testamentarie e donative eccede la disponibile, la lesione è accertata.

Un principio importante, più volte ribadito dalla giurisprudenza, riguarda l’onere della prova: il legittimario che agisce in riduzione non è tenuto a quantificare in termini numerici precisi la lesione già nell’atto introduttivo del giudizio.

È sufficiente che fornisca una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile la sussistenza della lesione, anche sulla base di elementi presuntivi.

Come precisato dalla Cassazione (sentenza n. 20954/2025), l’onere di allegazione è soddisfatto quando il legittimario indica analiticamente le donazioni effettuate dal de cuius e i beni lasciati nella successione, in modo che la deduzione della lesione non appaia manifestamente pretestuosa, o strumentale.

Cosa succede se un figlio viene escluso dal testamento?

Un figlio non può mai essere escluso dall’eredità se ciò comporta la lesione della quota di legittima prevista dagli artt. 536 e ss. c.c..

Il testatore può istituire un erede universale, ma il figlio pretermesso può agire con l’azione di riduzione per ottenere la quota di riserva.

L’esclusione è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come l’indegnità a succedere (art. 463 c.c.).

L’istituzione di erede universale  con cui il testatore attribuisce l’intero patrimonio a un unico soggetto, escludendo del tutto uno o più legittimari costituisce il caso più eclatante di lesione della legittima.

La prima conseguenza è che il legittimario totalmente pretermesso non acquista la qualità di erede al momento dell’apertura della successione: le disposizioni testamentarie lesive non sono nulle, né annullabili, ma conservano piena efficacia fino a quando non vengono impugnate con l’azione di riduzione.

Solo a seguito del vittorioso esperimento di tale azione il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede e subentra nella comunione sui beni relitti, per una quota corrispondente alla legittima non soddisfatta.

Occorre però distinguere la pretermissione totale da quella parziale: il legittimario non può considerarsi totalmente pretermesso quando nella massa ereditaria risulti comunque un relictum, ancorché di modesta entità (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8477/2025).

In questo caso, il legittimario che non abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può agire in riduzione contro soggetti non coeredi, ai sensi dell’art. 564 c.c., comma 1.

La dispensa dalla collazione esclude la lesione di legittima?

La dispensa dalla collazione ereditaria e la lesione di legittima operano su piani distinti, con finalità ed effetti differenti.

La collazione è l’istituto in forza del quale i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, salvo dispensa.

La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento del donatum e opera nei soli rapporti tra coeredi: la successione si svolge e la determinazione delle quote ereditarie si attua come se la donazione non fosse stata fatta.

La dispensa dall’imputazione, che è cosa diversa e richiede un’apposita manifestazione di volontà, è invece destinata a operare nei confronti degli altri legittimari e sposta il limite che la legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius.

Il bene donato con dispensa da collazione entra comunque nel calcolo della massa ereditaria e, se il suo valore eccede la quota disponibile, è soggetto a riduzione.

Dunque, la dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile, con la conseguenza che se il valore della donazione supera tale limite, il legittimario leso può agire in riduzione per la parte eccedente, secondo l’ordine cronologico inverso delle liberalità.

Quando non si configura la lesione di legittima?

Tanto nella successione legittima che nella successione testamentaria la lesione di legittima non si configura in assenza dei legittimari.

Se il defunto non lascia coniuge, figli (né loro discendenti) e ascendenti, il testatore è completamente libero di disporre dell’intero patrimonio come meglio crede e senza dover rendere conto ad alcuno.

In tal caso non esiste alcuna quota di riserva da proteggere, e chiunque venga istituito erede, fosse anche un estraneo o un ente, riceve validamente l’intera eredità senza che alcuno possa contestare una lesione di legittima, semplicemente perché non c’è una legittima da ledere.

Al di fuori di questo caso, la lesione non si configura anche quando:

  • il legittimario ha ricevuto, per testamento o per donazioni in vita, beni di valore pari o superiore alla propria quota di riserva, in quanto in questo caso la legittima è integralmente soddisfatta e non vi è lesione;
  • il testatore ha distribuito il patrimonio rispettando esattamente le quote di riserva e disponendo solo della quota disponibile in favore di terzi.

Va segnalato un ulteriore profilo: la lesione qualitativa.

Anche quando il legittimario riceve beni di valore nominalmente pari alla quota di riserva, può esservi lesione se tali beni sono gravati da pesi, usufrutti o altre limitazioni che ne riducono il godimento effettivo.

Chi può agire in rappresentazione dei legittimari?

La rappresentazione ereditaria, è il meccanismo che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, quando questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

L’art. 468 c.c. circoscrive l’istituto nella linea retta ai discendenti dei figli (compresi legittimati, adottivi e discendenti dei figli del defunto) e nella linea collaterale ai discendenti dei fratelli e delle sorelle.

L’art. 536 c.c. prevede espressamente che a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

La rappresentazione presuppone l’esistenza di una delatio hereditatis in capo al rappresentato, mentre il legittimario totalmente pretermesso non acquista la qualità di erede se non a seguito del positivo esperimento dell’azione di riduzione.

Per quanto concerne l’eredità verso i nipoti, i nipoti che succedono per rappresentazione al figlio premorto, assente, o indegno, godono dunque della medesima quota di legittima spettante al loro ascendente.

Chi agisce in rappresentazione deve, comunque, imputare alla propria porzione legittima anche le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al proprio ascendente.

La rappresentazione,  ai  sensi  dell’art. 469 c.c., si estende all’infinito  e la divisione si fa per stirpi.

La rappresentazione non opera per il coniuge.

Come opera l’azione di riduzione e qual è l’ordine di riduzione?

L’azione di riduzione è il rimedio con cui il legittimario leso, per esempio attraverso un testamento olografo, ottiene la reintegrazione della propria quota di riserva.

Ai sensi  dell’art. 557 c.c., può essere esercitata soltanto dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Non possono chiederla né i donatari, né i legatari, né i creditori del defunto, salvo il caso di accettazione con beneficio d’inventario da parte del legittimario.

La Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20396/2026 ha ribadito che la reintegrazione della quota di riserva deve avvenire, in linea di principio, in natura, mediante attribuzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte.

La reintegrazione per equivalente monetario è ammissibile solo in presenza di una concorde volontà delle parti, o di uno scioglimento della comunione secondo le modalità dell’art. 560 c.c.

L’ordine di riduzione segue una gerarchia precisa:

  • riduzione delle porzioni degli eredi legittimi (art. 553 c.c.): quando sui beni del defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, le porzioni spettanti ai successibili non legittimari si riducono proporzionalmente per integrare la quota riservata.
  • riduzione delle disposizioni testamentarie (art. 554 c.c. e art. 558 c.c.): le disposizioni testamentarie eccedenti la disponibile si riducono proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari, salvo che il testatore abbia dichiarato che una disposizione debba avere effetto preferenziale.
  • riduzione delle donazioni (art. 555 c.c.): le donazioni si riducono solo dopo esaurito il valore dei beni oggetto di disposizioni testamentarie, cominciando dall’ultima in ordine cronologico e risalendo via via alle anteriori.

Quali sono i termini per impugnare un testamento lesivo della legittima?

L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione.

Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda la condizione di proponibilità prevista dall’art. 564 c.c.: il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che questi siano stati fatti a persone chiamate come coeredi.

Questa limitazione non si applica quando il legittimario è totalmente pretermesso: in tale ipotesi, non essendovi delatio hereditatis, non vi è neppure un’eredità da accettare (né con beneficio né puramente) e il legittimario agisce in riduzione nella sua qualità di legittimario pretermesso.

In presenza di una lesione di legittima, è fondamentale agire tempestivamente, con un’adeguata istruttoria sulla consistenza del relictum e del donatum, e con la corretta individuazione dei legittimati passivi.

La complessità della materia, che intreccia diritto successorio, calcoli patrimoniali e strategia processuale, rende indispensabile il supporto di un professionista specializzato, capace di valutare la fondatezza della pretesa e di impostare l’azione più efficace per la tutela dei diritti successori.

Per una consulenza personalizzata sulla tutela della legittima o per assistenza in un giudizio di riduzione, info e costi nell’area Assistenza Legale24h.

Articolo a cura dell’Avv. Gianluca Sposato, esperto in diritto ereditario, Presidente di sessione dell’esame per Avvocato a Roma e rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.

Gianluca Sposato Avvocato esperto in diritto immobiliare e risarcimento danno

Prenota un appuntamento

Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell'ISLE - Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.

Presidente dell'esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell'Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei  settori  del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.