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Testamento quando lede i diritti dei legittimari e può essere impugnato

Avvocato eredità successioni

Indice

L’Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in diritto ereditario spiega all’Agenzia Parlamentare che il testamento quando lede i diritti degli eredi legittimari può essere impugnato.

Chi può impugnare il testamento?

Nel nostro ordinamento giuridico il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse.

Per impugnare il testamento è necessario che vi sia un legittimo interesse.

Con la morte di una persona i suoi diritti patrimoniali si trasmettono ad altri soggetti che possono effettuare impugnazione del testamento per lesione di legittima.

Il codice civile determina i rapporti di parentela entro i quali va deferita la successione legittima del defunto, là dove manca una disposizione testamentaria.

Al contempo stabilisce quali sono le quote ereditarie che vanno devolute ai familiari, coniuge, figli e genitori, quali eredi legittimari.

Agli eredi legittimi non può essere tolta una partecipazione alla successione ereditaria.

Quando può essere impugnato il testamento?

Nella successione testamentaria devono essere rispettate le quote riservate ai legittimari.

Il testatore non può eccedere per liberalità la quota disponibile che la legge gli riconosce.

Il testatore nel redigere l’atto di sua ultima volontà deve tenere sempre conto della composizione dell’asse ereditario per questo è importante scegliere un  avvocato esperto in successioni ereditarie.

La legge garantisce agli eredi le quote ereditarie con e senza testamento che devono sempre essere rispettate quando nell’asse ereditario ci sono i legittimari.

Pertanto, oltre che per vizi di forma e di validità, si può impugnare il testamento per lesione di legittima limitatamente alla disposizione compiuta, trattandosi di nullità relativa e non assoluta.

Chi sono i legittimari?

I legittimari sono il coniuge ed i figli e, solo in assenza dei figli, anche i genitori e gli altri ascendenti, nonni e bisnonni.

Questa categoria di eredi è privilegiata dal nostro ordinamento giuridico e non può essere pretermessa o esclusa dall’eredità per nessuna ragione, se non per cause di indegnità a succedere.

Ciò significa che ai legittimari è riservata una parte dell’eredità stabilita dalla legge, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.

Ai fini del calcolo delle quote ereditarie in presenza di legittimari bisogna, però, sempre verificare anche quanto compiuto a titolo di liberalità in vita dal de cuius.

Se, per esempio, il defunto ha avvantaggiato attraverso donazioni indirette un  erede rispetto all’altro, bisogna consultare un avvocato esperto in eredità per risolvere problemi interpretativi nel rapporto tra donazioni ed eredità.

Ciò perché il de cuius, quando nell’asse ereditario ci sono i legittimari, può disporre liberamente solo di una quota del suo patrimonio, dovendo garantire ai  legittimari le quote ereditarie loro riservate per legge.

Quota di riserva, quota disponibile ed azione di riduzione

Ai legittimari spetta una quota di riserva di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, esaminando l’ipotesi in cui ha la successione all’eredità senza testamento.

Nel caso, invece, della successione testamentaria sono molteplici gli elementi da analizzare, che solo un avvocato specializzato in successioni ereditarie patrocinante in Cassazione può valutare.

Problemi frequenti  riguardano la capacità di intendere e volere del testatore ed la validità del testamento, che produce effetto dal momento della pubblicazione.

Il mancato rispetto della quota di riserva destinata per legge ai familiari del defunto, consente di potere impugnare il testamento quando lede i diritti degli eredi legittimari.

Lo stesso discorso vale per la pubblicazione di un testamento olografo falso, che non è stato scritto di pugno dal testatore, la cui  scrittura è stata riprodotta infedelmente.

Quali sono le quote di cui il testatore può disporre nel testamento?

La quota disponibile varia a seconda del numero dei legittimari ma, in ogni caso, non può essere mai inferiore ad ¼ del patrimonio del testatore.

Quindi, quando nell’asse ereditario sono presenti  eredi legittimari il testatore può disporre sempre di ¼ del suo patrimonio.

La regola è che devono essere rispettate le quote ereditarie, ma vi è piena libertà di scelta sui soggetti da indicare come propri beneficiari per atto di ultima volontà.

Se non ci sono eredi legittimari, dunque il coniuge, i figli, i genitori o i nonni, il testatore può disporre liberamente dell’intera quota del proprio patrimonio.

L’articolo 554 del codice civile prevede che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

L’esperimento dell’azione di riduzione dinanzi il Tribunale competente, è  consentita quando è fallito il tentativo di comporre bonariamente la controversia ereditaria con una transazione ereditaria.

Quali sono i tempi per impugnare il testamento?

Per le cause di nullità del testamento non c’è un termine, poiché l’azione è imprescrittibile.

Nelle cause di annullabilità del testamento, invece, l’azione per impugnare il testamento va proposta entro 5 anni dal giorno in cui se ne ha conoscenza.

I casi di nullità del testamento si verificano di rado e sono legati, oltre che a vizi di forma nel testamento olografo, ad aspetti  sostanziali che incidono sulla volontà del testatore.

I vizi del volere sono, comunque, causa di annullamento delle singole disposizioni e non producono effetti di caducazione dell’intero negozio giuridico.

Basti pensare all’istituzione dell’erede universale, quando chi fa testamento decide di non lasciare niente ai legittimari,  escludendoli di fatto dal testamento.

Nel caso di un testamento con erede universale, l’azione da esperire è quella di riduzione, non potendosi ritenere l’atto nullo.

La nomina di erede universale deve essere intrepretata, per giurisprudenza consolidata, come lascito della quota disponibile all’erede universale.

Occorre ricordare, poi, che in caso di condanna all’ergastolo si perde la capacità di fare testamento e cade l’intero atto anche compiuto precedentemente.

Impugnazione testamento e sequestro giudiziario

Molto spesso le azioni giudiziarie per tutelare l’erede pretermesso dalla partecipazione alla successione ereditaria vanno intraprese con celerità.

Si pensi al caso dell’istituzione di un erede universale in presenza di legittimari.

Per evitare la sottrazione di beni alla massa ereditaria e agli eredi esclusi, quali creditori, in tali ipotesi si può agire in via d’urgenza chiedendo un’azione cautelare.

Il sequestro giudiziario, disciplinato dall’articolo 670 del codice di procedura civile, si riferisce a beni che offrono interesse per l’oggetto della controversia.

Viene attuato per sottrarre il patrimonio oggetto di controversia ereditaria alla disponibilità diretta dei coeredi che sono stati avvantaggiato in danno di altri.

Si differenza dal sequestro conservativo che, invece, è una misura preventiva e conservativa della responsabilità patrimoniale.

Per prenotare un appuntamento con l’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in successioni ereditarie chiamare il numero 06.3217639, o visitare l’area Assistenza Legale, dove sono indicati anche i costi.