00191 Roma
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L’articolo 1210 del codice civile, in tema di responsabilità contrattuale, pone a carico del debitore, nella specie del medico chirurgo, l’obbligo dell’esatto adempimento.
Per quanto concerne l’errato intervento e l’onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno, deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario.
Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno.
Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 del codice civile.
Per l’obbligo di adempimento del sanitario, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo.
La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato, o sperimentato.
Oppure quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra loro.
Il margine di rischio, connesso ad ogni intervento chirurgico, non riguardando l’esecuzione della prestazione e la sua modalità perché connesso alla patologia su cui si interviene, non può essere ritenuto sufficiente a considerare di particolare e rilevante difficoltà lo stesso intervento, soprattutto se esaminato da solo.
L’articolo 2236 del codice civile prevede una responsabilità contrattuale attenuata limitata soltanto alla perizia.
Con esclusione della prudenza e della diligenza per le quali il professionista, medico chirurgo che abbia sbagliato, risponde normalmente anche per colpa lieve in relazione all’art. 1176, 2° comma del codice civile.
Lo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Sposato , Presidente di Adism, Associazione Difesa Infortunati e Malasanità, fornisce la valutazione del caso di malasanità nella fase relativa al parere per la responsabilità del sanitario.
Lo Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, è specializzato in responsabilità civile per lesioni gravi e danno da perdita del rapporto parentale.
La nostra esperienza consolidata nella materia della responsabilità medica e collaborazione con i migliori medici legali garantiscono affidabilità e risultato in caso di mancato obbligo di adempimento del sanitario.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.