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Rassegna Stampa

Beni indivisi, pignorabili anche se i comproprietari non sono tutti obbligati

Pubblicato su Il Messaggero il 14 giugno 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato

Come avviene l’espropriazione su beni appartenenti a più persone?

L’articolo 599 del codice di procedura civile stabilisce che possano essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento deve essere notificato un avviso ai comproprietari ai quali è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza l’ordine del giudice.

La riforma del 2006 ha delineato i criteri cui il giudice dell’esecuzione deve attenersi
nella scelta tra le varie forme previste dall’articolo 599 del codice di procedura civile per l’espropriazione sui diritti oggetto di contitolarità.

Tali forme sono in via preferenziale

  1. la separazione in natura
  2. la divisione giudiziale 
  3. la vendita della quota indivisa

Separazione in natura, divisione giudiziale e vendita della quota indivisa

Nel caso in cui la separazione in natura non sia richiesta o non sia possibile, il giudice deve procedere alla divisione giudiziale.

A meno che non ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, come determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.

La scarsa appetibilità della quota indivisa ha reso spesso inutile adire la via giurisdizionale e nella prassi non si assiste sovente alla istanza di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente, onde poter instaurare l’ordinario giudizio di divisione.

Beni indivisi, pignorabili anche se i comproprietari non sono tutti obbligati: i riflessi del  titolo esecutivo

I contitolari che sono esposti agli effetti riflessi del titolo esecutivo e che assumono la veste di “litisconsorti”, ossia le parti coinvolte nel giudizio, ove non accettino gli effetti della decisione assunta in loro assenza, possono spiegare opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.

Ove ritualmente avvisati, i comproprietari hanno il divieto di operare la divisione stragiudiziale che, se attuata, sarebbe inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, restando invece valida tra i condividenti.

L’audizione di tutti gli interessati ha lo scopo di far acquisire al giudice notizie utili, ma non autorizza a proporre istanze o osservazioni circa le modalità di liquidazione
della quota.

La cosa pignorata è assoggettata a custodia nella sua interezza, con conseguente limitazione dei diritti dei contitolari, che comunque dovrebbero poterne mantenere l’uso e godere.

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