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Rassegna Stampa

Aste, il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare

Pubblicato su Il Messaggero il 20 novembre 2011.

“La disciplina della sospensione per opposizione all’esecuzione è stata integralmente ridisegnata dalle recenti riforme del processo civile, che ha cercato di chiarirne la natura cautelare, con conseguente applicazione all’istituto delle norme del relativo procedimento – spiega l’avvocato Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione custodi giudiziari -. L’art. 624 del codice di procedura civile stabilisce che quando è proposta opposizione all’esecuzione, anche da parte di terzi, il giudice, concorrendo gravi motivi, può sospendere su istanza di parte il processo, anche con cauzione. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo nel termine di quindici giorni dalla pronuncia in udienza, o dalla sua notifica alle parti nel caso in cui esse non siano costituite nel giudizio”.

Se questa non viene reclamata, o è confermata in sede di reclamo ed il relativo giudizio di merito non viene introdotto nel termine perentorio assegnato, la norma dispone che il giudice dichiari l’estinzione del processo, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento. “In giurisprudenza – prosegue l’avvocato Sposato – manca ancora un orientamento univoco, tenuto conto dei problemi relativi all’ammissibilità del reclamo anche contro il provvedimento di sospensio ne, oltre che alla possibilità di considerare l’istituto interamente sottoponibile alla disciplina degli articoli 669 bis e seguenti del codice di procedura civile. Quanto alla circostanza dei gravi motivi richiamati dalla norma, essa attribuisce all’autorità giudicante il compito di effettuare una valutazione prognostica della fondatezza dell’opposizione proposta, in base ai motivi ivi addotti; mentre gli effetti del provvedimento tra le parti sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato, senza che possano influire su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse, come ha chiarito la Suprema Corte con sentenza numero 7537 del 2009. La norma resta di difficile interpretazione, in particolare con riferimento al terzo comma che dispone per l’opponente, una volta conseguito il provvedimento di sospensione non più reclamabile, la possibilità di rinunciare alla introduzione del giudizio di merito optando per l’estinzione del processo”.

Nel testo anteriore alla novella del 2009 l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di estinzione non era impugnabile e nulla era previsto per il caso di rigetto dell’istan za proposta dal debitore. Tale situazione finiva per frustrare il bisogno di tutela delle parti, non essendosi mai dubitato che la parte che intenda contestare la legittimità di una ordinanza di estinzione del processo esecutivo possa avvalersi di uno strumento di controllo ravvisabile, nella specie, nel reclamo al collegio in base al disposto dell’ articolo 630 del codice di procedura civile. “Il legislatore del 2009 ha sancito che oggetto del provvedimento di estinzione non è più il pignoramento, ma il processo esecutivo, eliminando il riferimento agli atti compiuti e disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento come previsto dall’articolo 632 dello stesso codice di rito”, conclude l’avvocato Sposato.

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