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Conversione del pignoramento

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Cosa è la conversione del pignoramento ?

L’art. 495 cpc regola l’istituto della conversione del pignoramento che consiste nella richiesta formulata per iscritto al giudice dell’esecuzione dal debitore, di sostituire al bene immobile pignorato, una somma di danaro.

La somma di denaro offerta per accedere all’istituto della conversione deve essere pari all’importo dovuto per capitale, interessi e spese al creditore pignorante ed intervenuti. 

La norma è  stato oggetto di numerosi interventi del legislatore, che hanno inciso  sul procedimento ma non  sulla sua originaria natura.

E’ opinione  consolidata in dottrina che la conversione del pignoramento costituisca un diritto del debitore, non sottoposto ad opposizione dei creditori, o a valutazione discrezionale del giudice.

Operando una modificazione dell’oggetto dello stesso,  proseguendo il processo  di  esecuzione con oggetto mutato.

Come si presenta l’istanza di conversione del pignoramento?

L’istanza di conversione può essere presentata anche verbalmente al giudice, come previsto dall’art. 486 c.p.c.,  in quanto  non risultano stabilite regole di  forma particolari  se non il rispetto del contraddittorio.

Il giudice deve provvedere sulla richiesta del debitore,  convocando le parti che devono essere sentite.

Anche se la giurisprudenza ha chiarito che l’audizione dei creditori  prima dell’emanazione dell’ordinanza di conversione del pignoramento non è prescritta a pena di nullità rilevabile d’ufficio.

Infatti la relativa inosservanza può  esser fatta valere soltanto  dai  creditori pretermessi nel  cui interesse l’audizione è prevista ( Cass. 1490/89 ).

Somma da sostituire al bene pignorato

Si  ritiene, inoltre, che per la conversione del pignoramento non  sia necessario indicare la somma che occorrerà sostituire al bene pignorato, perché questa operazione è di esclusiva competenza del giudice.

Condizione di  ammissibilità  dell’istanza è  il versamento della somma disposta dal  giudice.

Di regola non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è  stato  eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi  atti  d’intervento, dedotti i versamenti effettuati.

Durata della conversione del pignoramento numero massimo di rate e ritardo nei pagamenti

Con la L. 80/2005 si è operato lo spostamento indietro del momento preclusivo della presentazione dell’istanza, che deve essere proposta prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita.

Si  è concluso, in tal modo, il percorso razionalizzatore dell’istituto  della conversione, estendendo il termine massimo per il versamento rateale a diciotto mesi in luogo dei nove precedenti.

Qualora il debitore non versi la somma indicata dal giudice nel termine previsto, oppure in caso di versamento rateale manchi, o ritardi il pagamento di una sola rata oltre i quindici giorni  fissati la norma prevede che egli  decada dalla conversione.

Con la conseguenza che le somme già versate vengono acquisite al pignoramento  a titolo di sanzione ed il debitore decade dalla facoltà di chiedere nuovamente la conversione, dovendosi  considerare inammissibile una nuova istanza in tal senso.

Riproduzione vietata tutti i diritti  riservati Sposatolaw – pubblicato  su Il Messaggero dall’Avv. Gianluca Sposato.