00191 Roma
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L’art. 602 del codice di procedura civile regolamenta il caso particolare che riguarda l’espropriazione contro il terzo proprietario. Questa forma di riscossione del credito si verifica quando l’espropriazione avviene su di un bene di proprietà di un terzo che è estraneo al debito.
La norma riguarda, dunque, il caso in cui il proprietario del bene, pur essendo estraneo al rapporto obbligatorio, viene assoggettato all’espropriazione forzata, rispondendo con i propri beni.
Tale situazione si ha quando il bene condiviso è gravato da pegno o da ipoteca per debito altrui, ovvero nel caso di un bene la cui alienazione è stata revocata per frode.
Nelle esecuzioni immobiliari il pignoramento va eseguito nei confronti di colui che è proprietario al momento in cui l’esecuzione viene intrapresa.
Questa regola vale anche con riferimento al principio di indifferenza nel pignoramento per mutuo fondiario.
La responsabilità esecutiva impone al terzo di subire l’espropriazione con e al posto del debitore tutte le volte in cui si viene a trovare in un particolare rapporto con il bene.
Ciò avviene nel caso del terzo acquirente, quando il terzo ha acquistato un immobile già gravato da pegno o da ipoteca. Ugualmente il terzo datore d’ipoteca, quando il terzo ha concesso l’iscrizione sul proprio immobile un diritto reale di garanzia per debito altrui soggiace all’espropriazione di terzo.
Vi è poi il caso in cui il terzo è divenuto proprietario di beni alienati dal debitore con atto dichiarato inefficace perché in frode ai creditori.
In tutti questi casi il proprietario del bene espropriato, benché estraneo al rapporto debitorio, è gravato da responsabilità per un debito altrui, verificandosi una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito.
Ciò perché l’espropriazione viene condotta nei confronti di una persona diversa dal debitore, circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio.
E’ l’art. 2910 del codice civile che rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore contenuta dall’art. 2740 del codice civile.
In tal modo è regolamentata la soggezione dei beni del debitore all’espropriazione, prevedendo che possono essere espropriati anche i beni del terzo.
Ciò avviene quando in tutti i casi di beni immobili vincolati a garanzia del credito, o quando un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
L’atto di precetto deve essere notificato tanto al debitore che al terzo, ma l’intimazione deve essere rivolta esclusivamente al debitore.
Il pignoramento, invece, deve essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore. Il terzo proprietario che subisce l’espropriazione forzata, essendo parte del processo esecutivo, ricorrendo le condizioni, può proporre sia l’opposizione agli atti esecutivi che l’opposizione all’esecuzione attraverso l’opposizione di terzo all’esecuzione.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.