00191 Roma
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L’articolo 624 bis cpc prevede che il Giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo possa, sentito il debitore, sospendere il processo introdotto dal pignoramento immobiliare fino a ventiquattro mesi.
La norma presuppone l’accordo di tutte le parti costituite, ad esclusione del contumace e dell’interveniente adesivo semplice.
L’accordo per la sospensione concordata non è, tuttavia, sufficiente dal momento che rientra nella discrezionalità dell’autorità giudiziaria, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, la convenienza della sospensione.
L’istanza di sospensione concordata nelle esecuzioni immobiliari può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto.
Oppure, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo può essere avanzata fino a quindici giorni prima dell’incanto.
Sull’istanza il Giudice deve provvedere nei dieci giorni successivi al deposito.
Se l’accoglie, deve disporre che nei cinque giorni successivi il provvedimento di sospensione sia comunicato al Custode affinché provveda alla sua pubblicazione sul sito internet ove è pubblicata la relazione di stima.
La sospensione può essere disposta per una sola volta e l’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore, sentito il debitore.
Circa il significato della sospensione concordata nel sistema di tutela esecutiva occorre precisare che prima che la norma in esame introducesse tale innovazione, la dottrina era divisa sulla sua ammissibilità.
Parte di essa riteneva applicabile l’articolo 296 cpc che disciplina la sospensione su istanza delle parti nel processo di cognizione.
Richiamando quella giurisprudenza che escludeva che in fase di vendita si potesse configurare un differimento delle attività esecutive su richiesta di uno o più creditori.
Ciò al fine di evitare il ricorso incondizionato al rinvio d’udienza.
Facendo prevalere, giunti alla fase diretta della trasformazione del bene in denaro, le esigenze di ordine pubblico a che si procedesse più rapidamente possibile alla vendita del bene pignorato e alla successiva distribuzione del ricavato.
A riguardo la Suprema Corte con la Sentenza numero 13354 del 2004 ha affermato che la mancata presenza, in sede di incanto, del creditore procedente e dei creditori muniti di titolo esecutivo non comporta l’applicazione dell’articolo 631 del codice di procedura civile.
E, dunque, il rinvio dell’udienza da parte del Giudice dell’esecuzione, né deve pervenirsi a diversa conclusione ove i creditori procedenti abbiano presentato istanza di rinvio dell’incanto, non sussistendo alcun obbligo di concedere tale rinvio.
Trattasi di decisione rimessa al potere discrezionale del Giudice, sia quanto a presupposti, sia quanto a determinazione della durata, fermo restando l’obbligo di motivazione di un eventuale provvedimento di rigetto.
Alla sospensione consegue, poi, l’impossibilità di compimento di atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 626 del codice di procedura civile, salvo diversa disposizione del Giudice dell’esecuzione.
Il quale conserva medio tempore la propria giurisdizione, entrando il procedimento in uno stato di provvisoria quiescenza destinata a sfociare nella prosecuzione o nell’estinzione.
Fermo il divieto di compiere atti esecutivi in senso stretto, potranno essere disposti dal Giudice atti conservativi, ordinatori o di carattere amministrativo.
Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato su Il Messaggero dall’Avvocato Gianluca Sposato
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.