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La polizza vita è uno strumento utile per garantire sicurezza economica e protezione ai propri cari nel caso di morte dell’assicurato, che spesso si pone in conflitto con il diritto ereditario e le quote ereditarie degli eredi legittimi.
Nell’ambito del diritto delle assicurazioni il contratto di assicurazione sulla vita in favore di un terzo è regolato dall’articolo 1920 del codice civile.
La norma stabilisce che la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione e una volta che si verifica l’evento morte, ricorre il diritto esigibile.
E’ importante comprendere che tale diritto si acquisisce non a titolo successorio, anche se il terzo dovesse essere erede dello stipulante, ma per effetto del contratto di assicurazione.
Per tale ragione la somma dovuta a titolo di indennità non entra nel patrimonio ereditario, ma viene trasferita direttamente dall’assicuratore al beneficiario della polizza vita.
La polizza vita è il contratto con cui la compagnia assicurativa si impegna, in cambio del pagamento di un premio, a erogare una somma di denaro (capitale o rendita) a uno o più beneficiari designati, alla morte dell’assicurato.
Il beneficiario acquisisce un diritto proprio e autonomo, indipendente dall’eredità, pertanto, le somme riscosse dal beneficiario della polizza vita non fanno parte della successione ereditaria.
Infatti, la polizza vita del familiare deceduto non rientra nell’eredità, costituendo un contratto a favore di terzo ex art 1411 comma 2 del codice civile.
Le somme liquidate al beneficiario della polizza vita non entrano nell’asse ereditario e non vanno divise con gli altri eredi, a meno che la polizza non è stata stipulata in frode e vìoli le quote ereditarie e i diritti dei legittimari.
Sul punto è l’articolo 1923 del codice civile, richiamando l’istituto della collazione ereditaria, a dettare la regola volta ad evitare che il contraente possa, attraverso la stipula della polizza vita, eludere le norme poste a tutela dei legittimari.
Ciò sebbene la Cassazione, con la sentenza n. 9388/1994, abbia ribadito che la prestazione assicurativa spetta direttamente al beneficiario designato e non può essere considerata parte del patrimonio ereditario del defunto.
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 8271/2008, infatti, ha precisato che il beneficiario non diventa erede, ma titolare di un diritto autonomo che nasce direttamente dal contratto di assicurazione.
Alla morte dell’assicurato, i beneficiari devono richiedere alla compagnia assicurativa la liquidazione del capitale assicurato in polizza vita.
La procedura di erogazione delle somme al beneficiario della polizza prevede la presentazione di una serie di documenti:
richiesta di svincolo delle somme assicurate;
documento di identità e codice fiscale del beneficiario;
certificato di morte del contraente;
copia del contratto assicurativo;
Uno dei motivi per cui la polizza vita è tanto apprezzata riguarda il trattamento fiscale.
Le somme percepite dai beneficiari non sono soggette a imposta di successione, poiché non entrano nel patrimonio ereditario e, dunque, non va dichiarata nella denuncia di successione.
Questo vantaggio fiscale è stato più volte confermato dalla giurisprudenza.
Inoltre, le somme liquidate non possono essere pignorate o sequestrate, grazie a quanto stabilito dall’art. 1923 del codice civile
La Cassazione, con la sentenza n. 6531/2019, ha ribadito che il capitale derivante dalla polizza vita è impignorabile, salvo casi particolari di atti in frode ai creditori.
Nel caso in cui il beneficiario muore prima dell’assicurato, in assenza di un beneficiario sostitutivo, la prestazione rientra nell’eredità e deve essere suddivisa tra gli eredi legittimi secondo le regole degli artt. 565 e seguenti del codice civile
Il confine tra polizza vita e successione ereditaria si delinea come un rapporto complesso nel caso in cui l’entità delle somme della polizza vita siano lesive delle quote ereditarie riservate ai legittimari.
La polizza vita rappresenta un contratto che si muove su un piano distinto rispetto alla successione ereditaria.
Come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 8271/2008, le somme erogate ai beneficiari non possono essere oggetto di collazione o azione di riduzione, proprio perché non costituiscono parte del patrimonio ereditario.
Tuttavia, esiste un limite: se l’assicurato ha versato premi sproporzionati rispetto al proprio patrimonio, la polizza deve essere considerata un mezzo per non rispettare i diritti dei legittimari.
In tal caso, gli eredi devono valutare, con un avvocato esperto in eredità se possibile agire legalmente per far valere i propri diritti e chiedere la reintegra nella quota di eredità pretermessa.
Le contestazioni tra eredi e beneficiari di un polizza vita sono frequenti e spesso nascono quando gli eredi non sono beneficiari della polizza.
In questi casi è importante richiedere un parere legale ad un avvocato specializzato in diritto ereditario per valutare se ricorrono i presupposti per impugnare il testamento.
