00191 Roma
Per appuntamenti
00191 Roma
L’Avvocato Gianluca Sposato, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati, è considerato tra i migliori avvocati in diritto ereditario a livello nazionale.
In questo articolo affronta l’istituto della collazione ereditaria, che rappresenta un momento di grande importanza nella divisione tra eredi.
Lo Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, è la scelta migliore per il cliente con questioni ereditarie importanti, come dimostrano tante testimonianze di gratitudine per casi di rilievo nazionale risolti.
L’istituto della collazione tende ad attuare il principio della parità di trattamento tra i figli o discendenti del defunto.
Collazione è obbligo reciproco e diritto che lega i discendenti chiamati alla successione del proprio ascendente, per cui ciascuno deve conferire nella massa da dividere le donazioni ricevute dal de cuius.
La collazione ereditaria consiste nell’aggiunta all’eredità delle donazioni fatte in vita dal defunto per garantire agli eredi il rispetto della quota di legittima.
Lo scopo è ripartire tra i coeredi il valore del bene donato dal de cuius, che la legge considera un anticipo di eredità.
In presenza di legittimari si deve determinare la quota legittima di ciascun erede, tenuto conto che la massa ereditaria è costituita da relictum e donatum.
Al momento dell’apertura della successione, pertanto, si deve tenere conto di eventuali restituzioni da imputare alla massa ereditaria.
I legittimari, ai sensi dell’art.737 c.c., devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente, o indirettamente.
E’ fatto salvo il caso in cui il defunto li abbia espressamente dispensati, tenuto conto che la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della disponibile.
La collazione garantisce la parità di trattamento dei legittimari, dovendo conferirsi all’eredità quanto ricevuto come anticipo di eredità attraverso donazioni.
L’obbligo di collazione consiste nel rimettere nel patrimonio del de cuius i beni usciti attraverso donazioni per tenerne calcolo nella valutazione dell’asse ereditario e formazione delle quote ereditarie.
In sede di collazione devono essere prese in considerazione le donazioni ricevute dai figli, dai loro discendenti e dal coniuge.
Il problema legato alle donazioni ed eredità va analizzato con attenzione, ai fini dell’applicabilità dell’istituto della collazione.
Se coniuge e figli hanno ricevuto dalla persona deceduta atti di liberalità, somme di denaro o donazioni, devono restituire il valore alla massa ereditaria.
Infatti nelle successioni ereditarie nessun legittimario deve avere di più rispetto alla quota legittima e disponibile, se non nei limiti e con le modalità consentite.
La collazione garantisce quote uguali per tutti i coeredi, anche in presenza di disposizioni testamentarie che violano la legittima.
Dunque la collazione opera se il genitore venuto a mancare ha intestato un immobile di maggior valore ad un figlio, rispetto che ad un altro.
Oppure se un figlio ha usufruito di rendite durante la vita del padre, mentre l’altro figlio non ha avuto gli stessi vantaggi.
Ciò poiché chi dona, trasferendo in altri il dominio dei beni donati, diminuisce il suo patrimonio che va ricostruito alla sua morte.
Il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai legittimari, come parenti più prossimi del de cuius, una speciale tutela giuridica.
Si ha diritto alla collazione quando si è coeredi discendenti di un ascendente e uno degli eredi ha conseguito più degli altri attraverso donazioni del de cuius.
Tuttavia, se la donazione non eccede il valore della disponibile e quello della legittima dovuta al donatario le ragioni dei coeredi legittimari non sono lese.
La collazione si ha quando concorrono all’eredità coniuge e figli, con la riunione alla massa ereditaria, sul relictum del donatum, per garantire il rispetto delle quote ereditarie.
Il coniuge ed i figli e, ove manchino i genitori, in quanto legittimari, non possano essere esclusi dall’asse ereditario, nè ricevere meno di quanto la legge gli riconosce.
Anche i nipoti, se agiscono in rappresentazione ereditaria di un figlio morto prima del padre o della madre, non possono essere esclusi dall’eredità.
Chi ha contratto matrimonio non può violare le quote ereditarie che sono riservate al coniuge non separato e ai discendenti o, al loro posto, agli ascendenti.
Chi è sposato, se fa testamento, è libero di lasciare in eredità i suoi beni anche a persone diverse dai suoi figli e dal coniuge, ma solamente nella misura consentitagli dalla legge.
Il testatore può sempre disporre liberamente di ¼ del proprio patrimonio, senza intaccare la quota di legittima che è riservata ai legittimari.
Nulla vieta al testatore di favorire un figlio, o il coniuge, con donazioni e dispensa dall’obbligo di collazione, purchè non sia lesa la quota di legittima degli altri eredi.
La massa ereditaria non è costituita soltanto quello che resta al momento dell’apertura della successione – relictum, o parte relitta dell’eredità.
L’eredità comprende anche beni di cui il defunto ha disposto in vita, in favore di alcuni eredi ed in danno di altri – donatum, o parte donata dell’eredità.
I coeredi che hanno beneficiato di disposizioni oltre la legittima devono conferire il relativo valore alla massa ereditaria.
Questo per riequilibrare il valore delle quote dei legittimari che hanno ricevuto meno e lamentano una lesione della legittima.
Il valore dei beni oggetto di collazione deve essere restituito pro quota a figli e coniuge che concorrono alla successione legittima, ove lesivi della legittima.
La quota di riserva di coniuge e figli deve essere rispettata tanto nella successione legittima, quanto nella successione testamentaria.
Il testatore può decidere liberamente solo nel rispetto della quota disponibile.
E’ sempre possibile impugnare il testamento nel caso di lesione di legittima, o istituzione di erede universale.
La dispensa da collazione opera limitatamente alla quota disponibile.
L’istituto della collazione tende ad attuare il principio della parità di trattamento tra i discendenti del defunto.
Collazione è obbligo e diritto che lega gli eredi discendenti chiamati alla successione del medesimo ascendente a conferire alla massa quanto ricevuto in vita dal de cuius.
In virtù del principio di uguaglianza tra legittimari ciascuno deve conferire nella massa da dividere le donazioni ricevute dal defunto.
L’obbligo di conferire non lega che i soli eredi e discendenti tra di loro, con la riduzione e gli istituti collaterali della imputazione e della riunione fittizia.
Quest’ultima è un’operazione preliminare preordinata a stabilire qual’ è la quota disponibile e quale la quota di riserva dei legittimari.
Il fine è di accertare se le donazioni fatte dal de cuius sono state mantenute nei limiti della disponibile.
La riunione fittizia consiste nel formare una massa di tutti i beni del defunto al tempo della morte, detraendo i debiti e riunendo all’asse ereditario i beni donati.
Sull’asse ereditario si calcola quale è la disponibile e si accerta se vi è stata lesione della quota di riserva per effetto delle donazioni.
La riunione fittizia è meramente ideale, poiché non serve che al calcolo e lascia al donatario la piena proprietà dei beni.
Effettiva e reale è, invece, la riunione che si opera con la collazione.
Accertato che il defunto ha disposto oltre i limiti della quota disponibile, si fa luogo alla riduzione.
A riduzione sono soggette, in primo luogo, le disposizioni testamentarie, proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
La riduzione spetta ad ogni legittimario, mirando a tutelare la integrità della quota di riserva e può esperirsi contro qualunque donatario
L’imputazione è un modo con cui si fa la collazione.
Può operarsi col presentare il bene in natura, o col calcolarne il valore, in diminuzione della propria porzione.
L’imputazione, dunque, è un calcolo per conferire i beni soggetti a collazione e procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
Si calcola quanto gli eredi hanno ricevuto dal defunto, sia per donazioni che per legato.
Per i beni immobili donati la collazione si fa col rendere il bene in natura, o con l’imputazione del valore alla propria porzione, ai sensi dell’articolo 746 c.c..
L’imputazione, in sostituzione dell’adempimento diretto, si realizza col metodo dei prelevamenti, o con l’assegnazione fittizia.
In sede di conteggio divisorio, viene addebitato tutto, o parte del valore del bene donato con il valore della quota spettante al donatario.
La reintegra nella quota pretermessa si esercita con l’azione di riduzione.
L’azione si propone con atto di citazione, dopo avere esperito la mediazione, obbligatoria in materia ereditaria.
L’azione di riduzione va esperita quando l’erede legittimo intende ripristinare la quota legittima che ritiene lesa da donazioni, o disposizioni testamentarie.
L’azione di riduzione presuppone l’accettazione dell’eredità e si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.
L’articolo 553 del codice civile detta le regole da seguire per la riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con i legittimari.
La norma stabilisce che le quote si riducono proporzionalmente nei limiti della quota di riserva.
L’azione di riduzione ereditaria è lo strumento che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima, o quota di riserva.
L’articolo 533 del codice civile concede ampia tutela giuridica all’erede legittimo che riceve in eredità meno di quanto gli spetta per legge.
L’erede legittimo può chiedere il riconoscimento della sua quota ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari, per ottenere la restituzione dei beni medesimi.
La reintegra nell’eredità si attua mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
L’azione va esercitata anche contro le donazioni eccedenti la quota disponibile e le donazioni indirette, o vendite simulate, dagli eredi legittimi.
E’ lo strumento da far valere anche contro l’erede universale e può essere azionata finanche a seguito di riconoscimento di paternità postumo.
La riduzione nelle donazioni e nelle disposizione lesive della legittima, ai sensi dell’articolo 557 c.c., è consentita solo ai legittimari, ai loro eredi ed aventi causa.
Per esercitare l’azione di riduzione e chiedere di essere reintegrato nella quota ereditaria, occorre accettare l’eredità con beneficio di inventario, ai sensi dell’articolo 564 c.c..
L’articolo 554 del codice civile chiarisce quali sono le regole da seguire per la riduzione delle disposizioni testamentarie oltre la disponibile.
Per la riduzione delle donazioni, invece, è l’articolo 555 del codice civile la norma di riferimento.
La legge stabilisce che le donazioni il cui valore eccede la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
La reintegra può avvenire in natura conferendo il bene all’eredità, o in denaro con conguagli in favore dell’erede svantaggiato, per riequilibrare la sua posizione.
Il donatario, infatti, è obbligato a conferire il bene donato in natura o, potendo fare ricorso all’imputazione, nei limiti del valore della propria quota.
La donazione di immobile al figlio è frequente, anche per evitare il pagamento di imposte di successione.
L’intestazione fittizia di un immobile al coniuge, o al figlio, costituisce una donazione indiretta.
La regola è che le quote degli eredi legittimi devono tenere conto della collazione ereditaria.
Pertanto le disposizioni compiute in vita dal de cuius devono confluire nella massa ereditaria per il relativo computo.
L’asse ereditario, si è detto, è composto dal relictum e dal donatum.
Ai fini del calcolo della massa ereditaria, bisogna tenere conto non solo di quanto resta alla morte del defunto.
L’eredità è costituita anche dalle donazioni che il defunto ha disposto in vita a favore di altri eredi, chiamati alla restituzione.
La collazione opera se nel corso della sua esistenza il de cuius ha compiuto negozi giuridici che hanno avvantaggiato un erede rispetto ad altri.
Ciò avviene con l’acquisto di un immobile per il coniuge, o per il figlio, con denaro proprio, con le donazioni indirette che rientrano nella massa ereditaria.
A meno che non risulti la dispensa dalla collazione ereditaria, nel rispetto dei limiti della quota disponibile e senza che sia intaccata la quota di riserva.
Con la dispensa dalla collazione il de cuius, nei limiti della disponibile, può avvantaggiare un erede rispetto ad altri.
L’articolo 737 c.c. stabilisce che il coniuge, i figli ed i loro discendenti, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto in donazione.
A meno che non siano stati espressamente dispensati.
La dispensa dalla collazione per non dare problemi interpretativi deve risultare nel testamento, nella donazione, o in altro atto redatto successivo.
In ogni caso la dispensa non può operare se non nei limiti della quota disponibile del de cuius.
La dispensa può essere fatta anche successivamente alla donazione, o alla redazione del testamento pubblico.
Il nostro ordinamento giuridico riconosce valore anche alla dispensa tacita dalla collazione.
Deve, però, risultare chiaramente l’intenzione della persona deceduta di assegnare il bene donato come beneficio in più rispetto alla quota ereditaria, nei limiti della disponibile.
Per verificare la validità della dispensa da collazione è bene affidarsi a un avvocato per eredità, prima della divisione dei beni ereditati.
Occorre tenere presente che esistono spese esenti dalla collazione.
Non rientrano nella collazione ereditaria:
L’istituto della collazione ereditaria garantisce la parità di trattamento degli eredi e, dunque, è subordinato all’accertamento della quota disponibile e quota di riserva.
La quota disponibile è quella parte di eredità di cui il de cuius può disporre liberamente, se decide di fare testamento.
La quota disponibile del de cuius si calcola ai sensi dell’articolo 556 del codice civile e non può essere mai inferiore ad ¼ del patrimonio ereditario.
Alla massa ereditaria, tuttavia, devono essere computati tutti i beni del defunto, sia le donazioni da questi compiute in vita, che i debiti.
Chi fa testamento, se ha moglie e figli, o genitori in vita, non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio, ma deve rispettare le quota di riserva, o di legittima.
In nostro ordinamento giuridico riconosce ai legittimari sempre quote di eredità prestabilite.
Le quote ereditarie variano a seconda della composizione del nucleo familiare, prendendo il nome di quota di riserva, o quota di legittima.
Quota Riserva | Quota Disponibile |
---|---|
Coniuge senza figli e ascendenti | |
Quota riserva coniuge 50% | Testatore dispone 50% massa ereditaria |
Coniuge ed un figlio | |
Quota legittima 1/3 ciascuno | De cuius dispone 1/3 massa ereditaria |
Coniuge e più figli | |
Al coniuge spetta sempre 1/4 e 1/2 si divide tra tutti i figli | Chi fa testamento dispone 1/4 massa ereditaria |
Consorte senza figli con ascendenti | |
1/2 spetta al coniuge e 1/4 agli ascendenti (genitori) | Chi fa testamento dispone 1/4 massa ereditaria |
Un solo figlio senza coniuge | |
Quota di legittima figlio 50% | Testatore dispone 50% massa ereditaria |
Due o più figli senza coniuge | |
Quota riserva figli 2/3 massa ereditaria | De cuius dispone 1/3 massa ereditaria |
Genitori ascendenti senza coniuge | |
Quota legittima 1/3 massa ereditaria | Chi fa testamento dispone 2/3 massa ereditaria |
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.