00191 Roma
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00191 Roma
Se una persona muore e lascia solo il coniuge, il marito, o la moglie, a questi va tutta l’eredità, in base a quanto previsto dall’articolo 583 del codice civile.
Il coniuge ha sempre il diritto di abitazione della casa coniugale e uso del mobilio.
Dunque, in presenza di altri eredi le loro quote sono limitate da tale vincolo, equiparabile ai fini del calcolo del relativo valore alla nuda proprietà.
Così, per esempio, nel caso in cui la persona deceduta lascia oltre alla moglie due figli, i diritti sulla casa coniugale sono di 1/3 per la moglie e di 2/6 ciascuno per i figli.
Proprio ad indicare la compressione del loro diritto rispetto a quello di godimento esclusivo del bene da parte del coniuge.
Se il coniuge è l’unico erede a lui spetta tutta l’eredità.
A meno che il de cuius non ha redatto testamento utilizzando la sua quota disponibile in favore di altri eredi che, in mancanza di figli, è di ½ della massa ereditaria.
Se la persona deceduta lascia il coniuge ed un figlio spetta metà eredità ciascuno, in base alla previsione dell’articolo 581 del codice civile.
Se una persona muore e oltre al coniuge nell’asse ereditario c’è anche un figlio l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro.
A meno che la persona deceduta non ha fatto un testamento lasciando la quota disponibile, che in tale ipotesi è di 1/3, ad altre persone.
Dimostrare la mancanza di capacità di intendere e di volere del testatore che ha nominato erede, come a volte capita, addirittura la propria badante, non è facile.
A meno che non la mancanza della capacità di intendere e volere risulti da perizia psichiatrica con data anteriore a quella del testamento.
In ogni caso il diritto di abitazione e uso del mobilio della casa coniugale non può trovare limite alcuno nella volontà del testatore, né in atti dispositivi degli altri eredi, a meno che non sia intervenuta una sentenza di divorzio.
Se una persona muore e lascia il coniuge e due figli spetta 1/3 ciascuno dell’eredità, in base alla previsione dell’articolo 581 del codice civile.
Se l’asse ereditario è composto dal coniuge e due figli l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro, salvo il diritto di abitazione del coniuge superstite.
A meno che la persona deceduta non ha redatto testamento utilizzando la quota disponibile, che in questo caso è di ¼, avvantaggiando uno degli eredi legittimi.
Oppure destinandola ad altre persone non necessariamente appartenenti alla cerchia familiare, non essendovi limiti alla volontà di chi fa testamento nel rispetto delle quote prestabilite dalla legge.
Non sussiste, infatti, alcun divieto per il testatore che voglia devolvere l’eredità, nella misura di cui può disporre, in favore di altre persone al di fuori degli eredi legittimi.
Purché i legittimari, la moglie i figli i genitori o i nonni, non subiscano violazione della legittima, ovvero della quota loro riservata per legge.
Le quote ereditaria con e senza testamento, dunque, possono variare se il testatore dispone della quota disponibile e si apre la successione testamentaria al posto della successione legittima.
Se chi muore lascia il coniuge e più di 2 figli 1/3 dell’eredità va al coniuge e 2/3 vengono ripartiti tra i figli, in base alla disposizione dell’articolo 581 del codice civile.
Se l’asse ereditario è composto dal coniuge e da più di due figli l’eredità viene divisa con la quota di 1/3, oltre al diritto di abitazione al coniuge, mentre la restante quota di 2/3 viene divisa in parti uguali tra i figli.
In questo caso la quota disponibile del testatore è di ¼ che potrà essere utilizzata sia a vantaggio di uno dei legittimari, preferito ad altri, che in favore di altri eredi testamentari, come per esempio un nipote, un cugino, un amico.
Anche una persona giuridica, ente o associazione, può essere designato erede come spesso avviene con destinazione della propria eredità in favore della Chiesa, o altri istituti religiosi.
Quando si procede allo scioglimento della comunione ereditaria, è opportuno effettuare accertamenti su rapporti tra donazioni ed eredità che possono avere avvantaggiato un erede rispetto ed a danno di altri.
Se una persona muore e lascia coniuge, fratelli e sorelle 2/3 dell’eredità vanno al coniuge ed 1/3 ai fratelli, in base alla disposizione dell’articolo 582 del codice civile.
Nell’ipotesi di una coppia sposata dal cui matrimonio non sono nati figli e l’asse ereditario è composto solo dal coniuge e da fratelli della persona deceduta, questi sono gli eredi legittimi a cui è devoluta l’eredità, in assenza di testamento.
L’articolo 582 del codice civile dispone, infatti, che in mancanza di testamento 2/3 dell’eredità vadano al coniuge ed 1/3 ai fratelli, che dovranno procedere alla divisione ereditaria rispettando le quote ereditarie.
È questo uno di quei casi in cui i fratelli possono essere maggiormente danneggiati dalla volontà del testatore che può addirittura estromettere i fratelli.
I fratelli non sono legittimari, infatti, essendo collaterali e non ascendenti, per cui è richiesta sempre un’attenta valutazione dell’eredità tra fratelli nella successione legittima e testamentaria.
Le quote ereditarie con e senza testamento quando l’eredità si devolve in linea collaterale seguono le norme di cui sopra.
Nell’eredità legittima la legge non preclude i diritti dei nipoti che possono agire in rappresentazione ereditaria del genitore premorto.
Se una persona muore lasciando solo un figlio a lui va tutta l’eredità.
Se nell’asse ereditario c’è un solo figlio, questi sarà erede universale, essendo a lui devoluta interamente l’eredità dei genitori.
La quota disponibile, quando il padre o la madre hanno deciso di fare testamento è di ½, dovendo essere garantita la quota di riserva del figlio per la restante quota di ½ del patrimonio che costituisce l’asse ereditario.
L’asse ereditario è costituito non soltanto da immobili, fondi, liquidità e giacenze su conti correnti bancari, ma si deve tenere conto sia del relictum che del donatum.
La quota ereditaria con e senza testamento può subire variazioni nel caso del genitore che convive e desidera lasciare in eredità al convivente parte dei beni con atto di ultima volontà.
Se una persona muore e lascia più figli l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro in base alla previsione dell’articolo 566 del codice civile.
Se nell’asse ereditario del de cuius ci sono solo i figli, nel caso di il coniuge precedentemente deceduto, o divorzio, il patrimonio ereditario viene suddiviso in parti uguali tra i figli.
Le quote ereditarie dei figli possono variare, subendo aumento o diminuzione, se il genitore utilizza la quota disponibile che è, in questo caso, di 1/3 della massa ereditaria.
Così, per esempio, se l’asse ereditario è composto da figli legittimi ed un figlio naturale, nato al di fuori del matrimonio, il testatore può privilegiare i primi.
In tal caso la quota ereditaria del figlio naturale pretermesso è inferiore rispetto a quella dei figli legittimi.
Ad ogni modo la quota di riserva riconosciuta dalla legge al figlio naturale è pari a 2/3 della massa ereditaria, sempre che non sorgono problemi che richiamano l’istituto della collazione ereditaria.
Se chi muore lascia un solo genitore a lui va tutta l’eredità.
Se una persona che non è sposata e non ha figli decede senza lasciare testamento, lasciando solo un genitore, a questi va l’intera eredità.
Occorre ricordare che gli ascendenti in qualità di eredi legittimi hanno una quota di riserva che non può essere intaccata neanche nell’ipotesi in cui vengano estromessi dall’eredità nel testamento.
Infatti, la quota disponibile del testatore in questo caso è di 2/3 del patrimonio ereditario, mentre la quota di riserva degli ascendenti, ovvero del genitore superstite è pari ad 1/3.
Se chi muore lascia entrambi i genitori l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro.
Se una persona che non è sposata e non ha figli decede senza lasciare testamento, lasciando in vita i genitori, a loro va l’intera eredità in parti uguali, a meno che non sia stato redatto un testamento.
Gli ascendenti, dunque i genitori, in qualità di eredi legittimi hanno una quota di riserva che non può essere intaccata neanche nell’ipotesi in cui vengano estromessi dall’eredità nel testamento.
La quota disponibile del testatore in questo caso è di 2/3 del patrimonio ereditario, mentre la quota di riserva degli ascendenti, ovvero dei genitori superstiti è pari ad 1/3.
Se chi muore lascia genitori, fratelli e sorelle ½ dell’eredità va ai genitori e ½ viene diviso tra i fratelli.
Se la persona che decede non è sposata e non ha figli e nell’asse ereditario sono presenti sia i genitori che i fratelli, in assenza di testamento, a loro è devoluta per legge l’intera eredità divista in parti uguali.
Poichè solo i genitori sono legittimari ed hanno diritto ad una quota di riserva pari ad 1/3, in caso di testamento i fratelli possono essere esclusi dall’eredità senza potere impugnare il testamento, in assenza di valide ragioni.
Le quote ereditarie con e senza testamento variano nel caso di utilizzo della quota disponibile da parte del testatore.
Se una persona decede lasciando fratelli e sorelle l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro.
Se la persona che decede non è sposato e non ha figli e nell’asse ereditario sono presenti uno o più fratelli a loro è destinata in parti uguali l’intera eredità.
Tuttavia, i fratelli unilaterali hanno diritto solo alla metà della quota che spetta ai fratelli germani.
In caso di successione testamentaria, invece, il testatore può disporre liberamente dell’intero proprio patrimonio, perché i fratelli non sono eredi legittimari.
Dunque, il testatore se non è sposato e non ha figli può devolvere l’eredità a chi vuole, senza pregiudicare alcun diritto dei fratelli che possono essere esclusi nel testamento dall’eredità.
Quando chi muore ha fatto testamento si apre la successione testamentaria.
Nella successione con testamento la legge stabilisce che il testatore deve sempre rispettare la quota di riserva per alcune categorie di eredi, detti legittimari.
I legittimari sono una categoria privilegiata di eredi che non può essere esclusa dall’eredità, neanche nel testamento, e sono il coniuge ed i figli ed, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti.
Pertanto la quota legittima con testamento in favore del coniuge e dei figli non può mai essere inferiore a quella prestabilita dalla legge.
Solo in assenza di figli subentrano al loro posto come legittimari di secondo grado i genitori ed, in loro mancanza, gli altri ascendenti, nonni e bisnonni.
Chi redige testamento, in presenza di legittimari, può disporre liberamente soltanto di una porzione del patrimonio ereditario, detta quota disponibile.
Le disposizioni che si applicano sono quelle degli articoli da 536 a 572 del codice civile, tenuto conto, altresì, delle verifiche necessarie per la collazione ereditaria.
Di seguito riportiamo lo schema della quota disponibile in caso di testamento.
Se il defunto lascia un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio ereditario.
L’altra metà dell’eredità rappresenta la quota disponibile, secondo quanto disposto dall’articolo 537 del codice civile
Se il defunto lascia più figli, a loro sono riservati i due terzi dell’eredità, da dividersi in parti uguali.
La quota disponibile è pari ad un terzo, secondo l’articolo 537 del codice civile.
Se chi muore lascia solo il coniuge, a questi è riservata la metà del patrimonio ereditario.
Oltre al diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare ed il diritto d’uso dei mobili che la arredano, sempre che siano di proprietà del defunto, secondo l’ articolo 540 del codice civile.
Se il de cuius lascia coniuge e figli, la quota disponibile e quella di riserva variano a seconda del numero della prole, secondo l’articolo 542 del codice civile.
A. Se il figlio è uno solo, a lui è riservato un terzo dell’eredità e un altro terzo spetta al coniuge.
Residua un terzo di disponibile per il testatore.
B. Se i figli sono più di uno, a loro e riservata la metà del patrimonio da dividere in parti uguali, mentre al coniuge spetta un quarto del patrimonio ereditario.
La quota disponibile del de cuius è pari ad un quarto.
Se sopravvivono coniuge e ascendenti (genitori, o nonni), al coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’eredità e agli ascendenti un quarto.
La quota disponibile è di un quarto, secondo l’articolo 544 del codice civile.
Se vi sono solo ascendenti, a loro è riservato un terzo del patrimonio dell’eredità.
La quota disponibile è pari a due terzi, secondo l’articolo 538 del codice civile.
In assenza di legittimari (figli, coniuge, o ascendenti) si può disporre liberamente per il proprio testamento.
Pertanto, anche in presenza di fratelli, se una persona non è sposata e non ha figli può fare testamento a favore di chi vuole, poiché la quota disponibile è pari all’intera eredità.
L’Avv. Gianluca Sposato, esperto in diritto successorio, assiste i propri clienti per risolvere problematiche attinenti l’eredità con patrimoni ed eredi in Italia e all’estero.
Nel corso degli anni ha maturato esperienza consolidata per accordi di divisione ereditaria e scioglimento della comunione ereditaria.
Esamina casi per reintegra nella quota ereditaria, donazioni ed eredità, impugnazione del testamento, casi di rappresentazione ereditaria, prestando difesa sia nella fase stragiudiziale che nel contenzioso ereditario.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.