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La rappresentazione ereditaria è l’istituto giuridico mediante il quale un erede può agire al posto di un altro erede che non vuole, o non può, accettare l’eredità.
Ciò è possibile solo per i discendenti dei figli, o del fratello premorto del de cuius.
La norma si applica anche nel caso in cui il chiamato all’eredità abbia rinunciato, non possa accettare l’eredità, o quando è stato nominato nel testamento.
L’istituto della rappresentazione nell’eredità consegue il chiaro intento nel nostro ordinamento giuridico di privilegiare i familiari del rappresentato.
In tal modo si attribuisce maggiore tutela e rilevanza giuridica alla famiglia all’erede premorto, nei casi in cui l’erede sia deceduto prima della dichiarazione di successione.
Qual’ è la finalità della rappresentazione ereditaria che il legislatore ha inteso perseguire con la tutela giuridica concessa ai beneficiari?
E’ quella di presumere che il defunto, se avesse saputo che il rappresentato non avrebbe potuto, o voluto accettare l’eredità, avrebbe disposto a favore dei discendenti di quest’ultimo.
La norma permette ai discendenti di subentrare all’eredità del loro ascendente ed opera in favore del legittimario, che non può essere mai pretermesso dall’asse ereditario del de cuius.
L’ articolo 467 del codice civile riconosce ai discendenti legittimi, o naturali, dell’erede di subentrare al posto del proprio ascendente.
Può capitare che un erede legittimario, non potendo mai essere escluso dall’asse ereditario, non voglia, o non possa accettare l’eredità, o che vi rinunci.
La rappresentazione ereditaria, dunque, opera quando la quota ereditaria sarebbe spettata all’erede morto prima della chiamata all’eredità, o l’erede vi abbia rinunciato.
In tal caso hanno diritto a subentrare ed essere chiamati all’eredità per rappresentazione i discendenti in linea retta e collaterale.
Il primo effetto della successione per rappresentazione è quello di far subentrare il rappresentante nel grado di parentela del rappresentato.
In ragione di ciò chi subentra nel grado del figlio premorto concorre alla successione ereditaria come se fosse di primo grado.
Il secondo effetto è dettato dal terzo comma dell’art. 469 del codice civile prevedendo che si abbia la divisione per stirpi e non per capi concorrenti.
Così, ad esempio, concorrendo un figlio e due nipoti ex filio, la metà dell’eredità si devolve al primo e l’altra metà ai nipoti che la dividono per capi.
Il terzo effetto è indicato dall’articolo 740 del codice civile, disponendosi che il discendente per diritto di rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche se ha rinunciato all’eredità di questo.
La collazione tende a garantire l’eguaglianza concreta delle quote.
Il quarto effetto è quello di segnare la cerchia entro cui si opera l’accrescimento in caso di rinuncia di uno dei chiamati, cui non subentrino discendenti per rappresentazione.
L’accrescimento opera dentro la stirpe: solo quando viene meno la stirpe opera avantaggio delle altre stirpi.
La rappresentazione ereditaria nella successione legittima si verifica quando un discendente, figlio o nipote, può agire al posto di un ascendente, o di un legittimario, rivendicandone i diritti.
Nella successione legittima gli eredi che possono succedere per rappresentazione sono soltanto i discendenti dei figli, dei fratelli o delle sorelle del defunto.
Per comprendere chi sono gli eredi in caso di morte, bisogna tener conto che la rappresentazione è ammessa solo per i discendenti legittimi e naturali degli eredi del defunto.
La rappresentazione si può avere anche nella successione testamentaria, come previsto dal secondo comma dell’articolo 467 del codice civile.
Nella successione testamentaria, infatti, l’istituto della rappresentazione mantiene il suo vigore come nella successione legittima.
Perché nella successione testamentaria si possa ammettere il diritto di rappresentazione è necessario che l’istituito sia figlio, o fratello del testatore.
Il testatore, però, può escludere che la rappresentazione operi in caso di morte anticipata del chiamato all’eredità, o di sua rinuncia, o nominare un altro erede.
In altre parole chi fa testamento, prevendendo il caso di premorienza dell’erede, o di sua rinuncia, può escludere che si faccia ricorso alla rappresentazione ereditaria.
Il testatore che preveda il caso di premorienza di uno degli eredi può decidere di nominare erede una persona diversa cui attribuire la relativa quota, impedendo che operi la rappresentazione.
Tuttavia, la facoltà per il testatore di potere sostituire l’istituito trova una limitazione nella legittima, avendo effetto la sostituzione solo per la parte eccedente tale porzione.
Infatti, sebbene il secondo comma dell’art. 467 c.c. stabilisce che la sostituzione disposta dal testatore prevale sulla rappresentazione, la sostituzione non può mai pregiudicare la legittima spettante ai discendenti.
Invece in mancanza di sostituzione, se il testatore ha designato come suo erede un un nipote e questi non vuole, o non può accettare l’eredità, cosa succede?
Il diritto di subentrare nell’asse ereditario del de cuius può essere esercitato dal suo discendente, il quale può agire, ai sensi dell’articolo 467 del codice civile, in successione per rappresentazione.
La rappresentazione ereditaria opera sia in linea retta che in linea collaterale.
Opera in linea retta in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto.
La rappresentazione opera in linea collaterale in favore dei discendenti dei fratelli e/o delle sorelle del de cuius.
Scopo principale dell’istituto della rappresentazione, infatti, è quello di far sì che determinate categorie di persone, aventi stretti vincoli di sangue con il de cuius, non siano escluse dal patrimonio di quest’ultimo.
Ciò, nel caso in cui il loro ascendente non ha potuto, o voluto, accettare l’eredità per premorienza, assenza, o indegnità a succedere.
Con l’istituto della rappresentazione la legge concede a due ordini di persone di venire alla successione, facendoli subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente che non ha potuto, o voluto, accettare l’eredità, o il legato.
I discendenti che possono agire in rappresentazione sono:
Dunque: i discendenti che possono agire in rappresentazione sono i figli del defunto, nonché i fratelli e le sorelle dello stesso.
I figli adottivi hanno gli stessi diritti di quelli naturali.
Anche i nipoti hanno diritto ad agire in rappresentazione in virtù di quanto disposto dagli articoli 467 e 468 del codice civile.
I nipoti esercitano il diritto di subentrare nella quota di eredità che sarebbe spettata ai loro genitori, ovvero i figli del “de cuius”, ai sensi dell’articolo 581 del codice civile.
Così può agire in rappresentazione il figlio del genitore che abbia rinunciato, o sia morto, prima dei sui genitori.
E’ importante chiarire che soltanto la categoria di eredi elencati nell’articolo 467 possono agire in rappresentazione ereditaria.
Per quanto attiene la successione dell’erede premorto, o che non possa, o voglia accettare l’eredità, la norma non si applica al coniuge superstite, ai sensi dell’articolo 468 del codice civile.
Il caso più frequente al quale si ricorre alla rappresentazione ereditaria è quello dell’erede premorto.
Ciò si verifica quando il figlio muore prima del padre e della madre.
Affinché si abbia rappresentazione nel caso di erede premorto bisogna tenere presente che:
In molti mi domandano se chi ha rinunciato all’eredità del padre, o della madre, premorti, poi può accettare l’eredità dei nonni in rappresentazione del figlio pre morto.
Questa situazione può verificarsi quando si è proceduto alla rinuncia espressa dell’eredità, per non accollarsi debiti ereditari.
E allora, la domanda è: dopo avere rinunciato all’eredità dei propri genitori si può accettare quanto loro sarebbe spettato agendo in rappresentazione ed accettando l’eredità dei nonni?
Sovviene a riguardo la disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 468 del codice civile.
La legge prevede espressamente che i discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano.
Questa ipotesi ricorre sovente per la rappresentazione nella successione dei nipoti.
Infatti, il discendente chiamato alla successione per rappresentazione succede per diritto proprio, esercitando un diritto che gli viene attribuito dalla legge e non già un diritto spettante al suo ascendente.
Ne deriva che la sua capacità di succedere deve riferirsi al de cuius e non all’ascendente in luogo del quale subentra.
Quindi: poiché il discendente succede per rappresentazione al de cuius per diritto proprio, gli è concesso di venire alla successione di questi anche nel caso in cui abbia rinunciato alla successione dell’ascendente in luogo del quale subentra.
L’istituto della rappresentazione può essere esclusa e non si applica se è stato espressamente previsto nel testamento, a norma dell’articolo 688 del codice civile.
In tal caso, quando si apre la successione testamentaria, si attribuisce pieno potere alla volontà del de cuis e opera una deroga all’istituto della rappresentazione ereditaria.
Chi fa testamento può decidere di nominare un altro erede nel caso in cui l’istituito non possa, o non voglia, accettare l’eredità, o il legato, senza che gli succeda per rappresentazione il chiamato diretto.
In presenza di testamento che esclude la possibilità di ricorrere alla rappresentazione ereditaria, la volontà testamentaria prevale sulla disposizione di legge.
In tal caso si parla di sostituzione ordinaria.
La rappresentazione ereditaria non si applica al legato di usufrutto, di uso, di abitazione e alimenti che non sono trasmissibili agli eredi.
Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, si è distinto come studio legale specializzato in diritto ereditario in ambito nazionale per eredità di particolare importanza e valore.
Lo Studio opera su tutto il territorio nazionale con consulenza e assistenza legale altamente tecnica e specializzata nel diritto successorio.
L’ Avvocato Gianluca Sposato, dell’ ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, Presidente dell’Esame di Stato per Avvocato a Roma, segue personalmente tutti i casi.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.