00191 Roma
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00191 Roma
Pubblicato su “Il Messaggero” il 20 novembre 2011 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati
La disciplina della sospensione per opposizione all’esecuzione è stata integralmente ridisegnata dalle recenti riforme del processo civile.
Si è cercato di chiarirne la natura cautelare, con l’applicazione all’istituto delle norme del relativo procedimento nelle aste, quando il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare.
Nelle aste il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare ricorrendo l’ipotesi prevista dall’articolo 624 del codice di procedura civile.
La norma stabilisce che quando è proposta opposizione all’esecuzione, anche da parte di terzi, il giudice, concorrendo gravi motivi, può sospendere su istanza di parte il processo, anche con cauzione.
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo nel termine di quindici giorni dalla pronuncia in udienza, o dalla sua notifica alle parti nel caso in cui non sono costituite in giudizio.
Cosa succede se questa non viene reclamata, o è confermata in sede di reclamo ed il relativo giudizio di merito non viene introdotto nel termine perentorio assegnato?
La norma dispone che il giudice dichiara l’estinzione del processo esecutivo, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In giurisprudenza manca ancora un orientamento univoco, tenuto conto dei problemi relativi all’ammissibilità del reclamo anche contro il provvedimento di sospensione.
Oltre alla possibilità di considerare l’istituto interamente sottoponibile alla disciplina dell’ articolo 669 bis del codice di procedura civile e seguenti.
Quanto alla circostanza dei gravi motivi richiamati dalla norma, essa attribuisce all’autorità giudicante il compito di effettuare una valutazione prognostica.
Nelle aste immobiliari, dunque, il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare sulla fondatezza dell’opposizione proposta, in base ai motivi ivi addotti.
Nelle esecuzioni immobiliari gli effetti del provvedimento tra le parti sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato.
Ciò significa che non possono influire su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse, come ha chiarito la Suprema Corte con sentenza numero 7537 del 2009.
La norma resta di difficile interpretazione, in particolare con riferimento al terzo comma, per capire quando il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare nelle aste.
L’opponente, una volta conseguito il provvedimento di sospensione non più reclamabile, ha la possibilità di rinunciare all’introduzione del giudizio di merito, optando per l’estinzione del processo.
Nel testo anteriore alla novella del 2009 l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di estinzione non era impugnabile e nulla era previsto per il caso di rigetto dell’istanza proposta dal debitore.
Tale situazione finiva per frustrare il bisogno di tutela delle parti.
Non si è mai dubitato che la parte che intende contestare la legittimità di una ordinanza di estinzione del processo esecutivo può proporre reclamo al collegio.
In tal caso il giudice, o meglio il collegio, può disporre la sospensione dell’esecuzione immobiliare nelle aste a norma dell’articolo 630 del codice di procedura civile.
Il legislatore del 2009 ha sancito che oggetto del provvedimento di estinzione non è più il pignoramento, ma il processo esecutivo.
Eliminando il riferimento agli atti compiuti e disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento, come previsto dall’articolo 632 dello stesso codice di rito.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.