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Il decreto ingiuntivo è un ingiunzione di pagamento emessa dal tribunale a seguito di un ricorso presentato dal creditore accompagnato dai documenti che ne attestano il credito.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è un procedimento speciale sommario con cui si chiede al giudice di emettere un ordine di pagamento contro il debitore inadempiente.
Con questa tipologia di ricorso il creditore che vanta un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, richiede un ingiunzione di pagamento al giudice competente.
Il giudice designato, ricorrendo i presupposti, ordina al debitore di adempiere all’obbligazione di pagamento o di consegna entro quaranta giorni dalla notifica.
Con l’avvertimento che entro il medesimo termine è possibile proporre opposizione e che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata da avviare con il pignoramento, previa notifica del precetto.
Il decreto ingiuntivo esecutivo consente al creditore di ottenere il pagamento del proprio credito, o la consegna del bene a lui dovuto, senza dover attendere il termine di 40 giorni.
In questo caso il debitore è obbligato ad adempiere entro 10 giorni dalla notifica dall’atto di precetto, con cui il titolo viene notificato.
Il decreto può essere provvisoriamente esecutivo quando il credito è fondato su una cambiale anche scaduta, un assegno circolare, un assegno bancario finanche scoperto.
Oppure quando il titolo è costituito da un certificato di liquidazione di borsa, un atto ricevuto da notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
L’ingiunzione di pagamento può essere, altresì, provvisoriamente esecutiva quando si ritiene che, in caso di ritardo nel pagamento, come nel caso di una fattura inevasa, si possa creare un grave danno per il creditore.
Il creditore per effetto del ritardo nel pagamento potrebbe vedersi sottrarre le dovute garanzie nell’adempimento da parte del debitore.
Ove il debitore contesti l’ingiunzione di pagamento, perché infondata, illegittima, o perché vi ha già adempiuto potrà proporre opposizione.
Il termine di opposizione a decreto ingiuntivo è di di 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione ricevuta, a pena di nullità.
Circa la forma l’opposizione si propone con citazione e non con ricorso, dinanzi lo stesso giudice che lo ha emesso.
L’opposizione si propone notificando un atto di citazione al creditore opposto ed iscrivendo la causa a ruolo.
In tal modo il procedimento si trasforma da sommario, in ordinario per l’accertamento della natura, sussistenza ed entità del credito contestato nel decreto opposto.
L’opposizione a decreto ingiuntivo ha spesso carattere meramente dilatorio.
Con il solo intento di consentire al debitore di prendere tempo e sottrarsi al proprio obbligo di adempiere, in particolare quando non è supportata da prova scritta, o di pronta soluzione.
Per “prova scritta” si deve intendere qualsiasi documento idoneo a provare, ai sensi degli artt. 2699 e seguenti del codice civile, il fondamento dell’eccezione del debitore ingiunto e, quindi, l’inesistenza del diritto del creditore.
Per “pronta soluzione” si deve intendere, invece, l’esistenza di mezzi di prova posti a sostegno dell’opposizione tali, però, da non dare vita ad una vera e propria istruttoria.
Riguardo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie affermano quanto segue.
Il giudice istruttore, nell’esercizio del suo potere discrezionale di concedere l’esecuzione provvisoria del decreto non deve limitarsi alla sola verifica del fatto che l’opponente abbia fondato l’opposizione su prova scritta, o se questa sia di pronta soluzione.
La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura civile, può essere concessa in due diverse ipotesi dai presupposti fra loro autonomi e complementari
Con il decreto ingiuntivo telematico introdotto con il Decreto Legge 179/2012, che prevede il deposito dei documenti con modalità telematiche, i tempi di emissione del decreto sono più veloci con indubbi vantaggi per il creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore.
Il creditore a fronte del diniego di pagamento da parte del proprio debitore deve rivolgersi ad un avvocato per recupero crediti affinché possa incassare in tempi rapidi le somme a lui dovute.
A volte è sufficiente l’inoltro di una semplice diffida ad adempiere e costituzione in mora del debitore ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile.
Il più delle volte, però, occorrerà promuovere una procedura di riscossione per ottenere un titolo esecutivo da parte dell’autorità giudiziaria contro il debitore ed avviare un pignoramento presso terzi.
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Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.