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Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

Indice

La presenza di figli, in particolare di figli minorenni, all’interno di una famiglia i cui rapporti non sia possibile in alcun modo ricucire, rappresenta la maggiore preoccupazione per i genitori che intendono separarsi.

La preoccupazione di tutelare i minori è prevalente anche per il legislatore che, nel nostro ordinamento giuridico, garantisce piena tutela dei loro diritti.

Sta alla sensibilità, al grado di educazione e cultura dei genitori preservare un rapporto civile tra di loro per il bene dei figli minorenni, costretti a subire una decisione incomprensibile, a volte difficile da accettare.

Alla domanda come si può tutelare i figli affrontando la separazione coniugale? non può che rispondersi assumendosi le proprie responsabilità,  essendo il diritto un rimedio e mai la soluzione dei problemi.

Collocazione dei figli minorenni nella separazione

La collocazione della prole rappresenta il primo dei problemi quando si deve affrontare una separazione giudiziale, o consensuale con figli minorenni.

Quando i figli sono in età scolare la prassi, per non sconvolgere le loro abitudini di vita, è di consentire loro di continuare a vivere nella casa genitoriale con il coniuge assegnatario.

La collocazione della prole presso il padre, o la madre non incide, comunque, sulle modalità di affidamento condiviso.

L’affido condiviso viene di solito disposto per far sì che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nel rispetto dell’articolo 337 ter comma 2 del codice civile.

Affido condiviso e collocazione prevalente del minore

Il figlio, in caso di accordo tra i genitori, sia in caso di separazione giudiziale che di separazione consensuale potrebbe non avere una collocazione prevalente, trascorrendo tempi analoghi con la mamma e il papà.

Pertanto, in caso di separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni, i genitori si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze.

Questa regola vale anche nel caso di affido condiviso, quando i figli vengono collocati in modo prevalente con il padre, o con la madre.

Se non c’è accordo tra i genitori, la scelta del collocamento nella separazione giudiziale dei figli minorenni, dovrà essere rimessa alla decisione del giudice.

In casi di particolare litigiosità può essere necessario per il magistrato richiedere l’audizione del minore per venire incontro alle sue preferenze. 

Anche in questo caso non esistono parametri codificati per la scelta della collocazione del figlio, tanto nella separazione giudiziale che in quella consensuale, se non quello della salvaguardia del suo esclusivo interesse morale e materiale.

Per tale ragione è fondamentale nella separazione, giudiziale, o consensuale, con figli minorenni tenere conto dell’età del bambino, del tipo di attività lavorativa dei genitori, dell’esistenza di un’abitazione che costituiscano un fattore stabile per il minore.