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L’eredità è costituita, come dicevano i latini, dal relictum e dal donatum, dunque le donazioni vanno inserite in successione.
L’eredità non è costituita soltanto da quello che una persona lascia al momento della sua morte (parte relitta dell’eredità), ma in essa rientrano anche gli atti di disposizione compiuti in vita dal de cuius a beneficio e vantaggio di taluni eredi.
Pertanto il valore delle donazioni deve essere computato e restituito alla massa ereditaria (parte donata nell’eredità), secondo l’istituto della collazione ereditaria.
Per tale ragione è importante conoscere quali sono le quote ereditarie con e senza testamento, che devono essere rispettate per verificare situazioni relative a casi di conflitto tra donazioni ed eredità.
La donazione può essere considerata come un anticipo di eredità in tutti i casi in cui si verifica una violazione delle quote ereditarie con e senza testamento.
Gli atti dispositivi di liberalità compiuti dalla persona deceduta mentre era ancora in vita si considerano, per la legge, come una anticipazione dell’eredità.
A meno che non si tratti di donazioni di modesto valore, come chiarisce l’articolo 738 del codice civile nei rapporti tra coniugi.
Facciamo un esempio pratico per fare comprendere come si ricostruisce il patrimonio ereditario e da cosa è costituita la massa ereditaria da ripartire tra gli eredi.
Se al momento dell’apertura dell’eredità di una persona questa lascia del denaro su un conto corrente, per esempio 100.000,00 euro, oltre ad un immobile del valore di 700.000,00 euro, il relictum è 800.000,00 euro.
Ma se in vita il de cuius ha donato cospicue somme di denaro al coniuge, per esempio 500.000,00 euro, oltre ad avere regalato una casa del valore di 200.000,00 euro ad uno dei figli, il donatum è di 700.000, euro.
Queste operazioni di arricchimento dei legittimari vengono considerati come un anticipo dell’eredità e dovranno essere restituiti all’asse ereditario, per effetto della collazione.
Pertanto, sulla base dell’esempio sopra riportato la massa ereditaria da dividere tra gli eredi non sarà costituita soltanto da quello che il de cuius ha lasciato alla sua morte, dovendosi considerare donazioni ed eredità.
Alla quota di 800.000,00 euro, costituita dal valore dell’immobile e del denaro sul conto corrente dovrà aggiungersi la somma di 700.000,00 per la parte donata per un totale di 1.500.000,00 euro.
Questo valore costituirà la massa ereditaria da dividere in base alle quote ereditarie tra gli eredi tenuto conto degli anticipi già ricevuti per effetto del rapporto tra donazioni ed eredità.
La regola vale solo per gli eredi legittimi cui è sempre riservata per legge una quota ereditaria a seconda della composizione del nucleo familiare della persona deceduta.
Si parla a tal proposito di collazione, ai sensi dell’ articolo 724 del codice civile riguardante tutti i casi di donazione indiretta e lesione della quota legittima degli eredi.
La reintegra nella quota pretermessa di taluno degli eredi legittimi può avvenire per equivalente, o per compensazione nell’ambito dello scioglimento della comunione ereditaria.
Per chiedere la reintegra nell’eredità bisogna prima procedere a ricostruire la massa ereditaria, ovvero attribuire un valore ai beni che confluiscono nell’eredità.
Per fare ciò bisogna esaminare il rapporto tra donazioni ed eredità.
Ciò è possibile computando non soltanto quello che rimane alla morte del de cuius, ma anche il valore delle disposizioni compiute per atti di liberalità in vita che abbiano avvantaggiato alcuno degli eredi, rispetto e in danno di altri.
Al momento della divisione ereditaria, pertanto, deve essere effettuato l’accertamento patrimoniale del defunto, con tutte le verifiche necessarie per il caso di donazioni ed eredità.
Dall’esame dei movimenti dei conti correnti del deceduto negli ultimi 10 anni, potrà essere individuato con esattezza se vi è stata lesione di legittima, o meno.
Attraverso la consultazione dei pubblici registri immobiliari è possibile verificare se taluno dei chiamati all’eredità debba restituire alla massa ereditaria anticipazioni di cui ha goduto mentre la persona deceduta era ancora in vita.
La sottrazione di una somma di denaro dal conto corrente di famiglia non costituisce reato di appropriazione indebita, previsto dall’articolo 646 del codice penale, essendo stati derubricati i reati contro il patrimonio per il coniuge ancorchè non separato.
Nel caso di donazioni ed eredità che determinano scompensi tra le quote degli eredi la reintegra nella legittima può avvenire bonariamente, o in giudizio per effetto di una sentenza del giudice.
Il legittimario che chiede la reintegra nella quota di legittima che sia stata lesa può ottenere la reintegra in via bonaria, attraverso il raggiungimento di un accordo di divisione e transazione ereditaria.
L’accordo può prevedere una somma di denaro a compensazione del minor valore della sua quota per effetto della collazione, o l’attribuzione di un immobile o cespiti immobiliari di maggior valore rispetto all’erede, o agli eredi che hanno beneficiato di donazioni in vita.
Qualora, invece, non sia stato possibile trovare un accordo di divisione ereditaria con gli altri eredi e anche la mediazione obbligatoria si sia conclusa con esito negativo, non resterà che adire le vie giudiziarie.
Ciò al fine di esperire l’azione di riduzione ai sensi dell’art. 564 del codice civile, presso il Tribunale competente territorialmente.
In tutti i casi di donazioni ed eredità è sempre sconsigliato muoversi senza l’assistenza di un avvocato esperto in eredità, sia per il coinvolgimento emotivo degli eredi, sia per i tecnicismi e la difficoltà legale del caso da affrontare.
E’ prassi frequente che, anche solo per evitare il pagamento delle imposte di successione sugli immobili, per ottenere le agevolazioni attribuite alla prima casa, un genitore intesti un appartamento ad un figlio.
Ciò senza che in sede di stipula notarile si dia atto della donazione indiretta, posta in essere attraverso una compravendita immobiliare che, seppur non fittizia, è stata realizzata con il denaro del genitore.
In tali ipotesi si configura una donazione indiretta che deve essere computata e restituita alla massa ereditaria.
La donazione indiretta rappresenta un atto di liberalità producendo l’impoverimento del donante e l’arricchimento del donatario a scapito della massa ereditaria e degli altri eredi che non abbiano usufruito di analoghi vantaggi e benefici patrimoniali.
Pertanto la donazione indiretta deve confluire nella massa ereditaria essendo, ai sensi dell’articolo 809 del Codice Civile, sempre revocabile.
Una eccezione e caso particolare da considerare è rappresentato dalla dispensa dalla collazione ereditaria che può essere espressa, o tacita.
Nel caso in cui la dispensa dalla collazione sia riportata nell’atto di donazione o nel testamento, o anche in un atto successivo del de cuius, qualora l’atto di liberalità rientri nella facoltà delle sue disposizioni non dovrebbero sorgere particolari problemi.
Assai più complessi sono i casi legati alla dispensa tacita dalla collazione, rappresentando una fattispecie giuridica sempre di difficile interpretazione e soluzione.
A rigor di logica, sempre che possa essere fornita prova documentale sul punto, il principio enunciato nell’articolo 809 del codice civile non si estende e, dunque, applica agli atti di liberalità compiuti dal de cuius in favore di servizi resi conformemente agli usi.
Per esempio nei confronti del figlio, della moglie, o di altro erede, con tutte le problematiche che possano scaturirne e sorgere in sede interpretativa, dovendosi fare riferimento a quegli atti di liberalità che non possano essere annoverati tra gli atti di donazione.
Provare che una donazione è indiretta non sempre può essere un lavoro semplice, fermo restando l’onere della prova in capo alla persona interessata.
L’acquisto di un immobile a favore di un minore, o di un figlio ancora studente, può, di per sé, costituire una prova indiziaria della mancanza di fondi propri del beneficiario titolare dell’acquisto fittizio.
E’ diventata prassi in uso che negli atti di compravendita immobiliare l’acquirente dichiari che il pagamento del corrispettivo è avvenuto a cura di un altro soggetto, senza bisogno che questo intervenga necessariamente alla stipula dell’atto notarile.
Un caso particolare che merita attenzione, per la sua importanza e frequenza, è quello nell’eredità tra fratelli di situazioni di sfavore che vedono un fratello avvantaggiato da una donazione di immobile rispetto ad un altro fratello, o sorella.
In presenza di donazioni indirette, o intestazione fittizia di immobili che ricadono nell’eredità come evitare liti tra fratelli?
I pubblici registri immobiliari consentono di effettuare ricerche approfondite, ma sulla provenienza del denaro di acquisto di un immobile intestato fittiziamente dai genitori ai figli, possono sorgere problemi in relazione al lasso di tempo trascorso.
Le liti tra fratelli per l’eredità, oltre ad implicare risvolti familiari, nel caso di disparità di trattamento dei genitori verso i figli, non possono risolversi senza l’assistenza di un avvocato specializzato in eredità.
Per tale ragione, raccomandiamo sempre di rivolgersi al nostro studio legale, per una consulenza volta a chiarire il caso, ravvisandosi come situazione frequente la problematica dell’eredità tra fratelli nella successione legittima e testamentaria.
L’Avvocato Gianluca Sposato è Consigliere dell’ISLE Istituto per gli Studi e la Documentazione Legislativa che collabora alla Rassegna Parlamentare e opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
E’ considerato il migliore avvocato per risolvere questioni ereditarie che implicano l’esame di donazioni ed eredità, sia che si tratti dell’apertura di successione legittima che di successione testamentaria.
Lo Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, riesce nella maggior parte dei casi ad evitare dispute tra eredi, prima della procedura di mediazione, sempre obbligatoria nel caso di contese ereditarie.
Rivolgersi al nostro Studio Legale per accordi ereditari è sempre la scelta migliore per il cliente che richieda l’accertamento di una donazione indiretta e la reintegra nella quota ereditaria a lui spettante come erede pretermesso, che sia stato leso in ambito successorio.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.