00191 Roma
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Si parla di eredità giacente quando l’erede, pur essendo nella possibilità di accettare l’eredità, in quanto chiamato ad accettarla, non compie alcun atto dispositivo sul patrimonio del de cuius, lasciando l’eredità in uno stato, per l’appunto, di giacenza.
In altre parole, l’eredità rimane in una situazione di incertezza fin quando questa non venga accettata, ovvero non si compiano, per il tramite della nomina di un curatore nominato dal Tribunale, una serie di atti volti a chiudere tale procedimento con l’attribuzione dell’eredità.
L’eredità giacente si chiude quando qualcuno degli eredi effettua l’accettazione dell’eredità, ovvero quando il curatore nominato con provvedimento del Tribunale, ai sensi dell’articolo 528 del codice civile, termina la sua attività.
In ogni caso, comunque, l’eredità si chiude una volta decorsi 10 anni dall’apertura della successione, con devoluzione dell’eredità allo Stato.
La nomina del curatore dell’eredità vacante avviene da parte del tribunale del luogo dove si è aperta la successione ereditaria tanto nel caso di successione legittima che di successione testamentaria.
Ciò avviene quando il chiamato all’eredità, che non si trovi nel possesso di beni ereditari, non ha accettato di partecipare alla successione ereditaria senza darne comunicazione.
A tal riguardo è bene rammentare che l’accettazione di eredità può avvenire anche con semplici manifestazioni e atti dispositivi che possano essere interpretati in tal senso, come, per esempio, un prelievo con il bancomat della persona deceduta.
Il tribunale, su istanza delle persone interessate, o d’ufficio, nomina un curatore, il cui decreto è pubblicato per iscritto nel registro delle successioni.
La finalità che il legislatore intende perseguire con l’istituto dell’eredità vacante è quella di garantire l’integrità e la conservazione del patrimonio ereditario durante tutto l’arco temporale che intercorre dalla morte del de cuius fino all’accettazione da parte dell’erede, o degli eredi.
Il curatore dell’eredità deve, prima di tutto, procedere all’inventario dei beni ereditari che rientrano nell’asse ereditario, con ricognizione sia delle poste attive che di quelle passive, tenuto conto anche delle imposte da pagare al momento della presentazione della dichiarazione di successione.
Per quanto concerne i patrimoni immobiliari occorre tenere presente, infatti, che l’IMU si versa a far data dalla morte del de cuius e che tale onere incombe sul curatore, con tutte le responsabilità del caso, in ipotesi di non adempimento, o adempimento parziale.
In secondo luogo, il curatore deve amministrare il patrimonio ereditario e rendicontare la sua attività al giudice, aprendo un apposito conto dedicato alla procedura.
Su questo conto deve versare frutti e proventi dell’eredità, anche per vendita di beni mobili, o immobili autorizzati, adempiere al versamento di imposte ed ogni altra attività necessaria per una corretta gestione, il tutto sempre previa autorizzazione del giudice.
Tra gli effetti della nomina del curatore dell’eredità è importante rammentare quanto dispone l’articolo 2830 del codice civile, che prevede l’impossibilità di iscrivere ipoteche giudiziali sui beni ereditari.
Oltre all’impossibilità in ipotesi di liquidazione dell’eredità ai sensi degli articoli 498 e seguenti del codice civile di promuovere procedure esecutive sui beni dell’eredità ad istanza dei creditori.
A riguardo si richiama quanto scritto relativamente alla partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva.
Quando la procedura per la nomina del curatore dell’eredità vacante viene attivata a richiesta di parte, tutte le spese, ivi compreso il compenso del Curatore, sono a carico della parte richiedente.
Tale compenso viene regolato in base al DM 55/14 e normalmente prevede un onorario per l’attività svolta in proporzione percentuale del valore della pratica in misura compresa tra lo 0,50 e il 3%.
Se l’eredità giacente è incapiente e senza eredi, il compenso del curatore è a carico dello Stato.
Lo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Sposato gestisce con competenza e lunga esperienza i diversi aspetti legati alla presenza e di un’eredità, tutelando gli eredi secondo il diritto e fornendo le soluzioni ottimali nelle diverse possibili situazioni.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.