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Rassegna Stampa

La partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva

Pubblicato su Il Messaggero il 6 dicembre 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in responsabilità civile, diritto immobiliare e diritto ereditario. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati

Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

L’art. 477 del  codice di procedura civile sancisce che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

La questione è  di  particolare interesse per la partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva.

La notificazione del titolo e del precetto agli eredi

La disposizione consente che il titolo esecutivo sia utilizzato contro coloro che, quali eredi, succedono a titolo universale all’obbligato.

In altri termini, il titolo ha un’efficacia ultra partes contro i successori universali mortis causa di colui che è individuato come obbligato nel titolo stesso.

La notificazione del titolo e del precetto agli eredi presuppone che i chiamati all’eredità, non in possesso dei beni ereditari, abbiano accettato l’eredità stessa espressamente o tacitamente.

In proposito, si nega rilevanza all’accettazione sopraggiunta in corso di giudizio di opposizione proposta dall’intimato.

Ciò sul presupposto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all’epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo.

Tali principi  trovano  costante orientamento nella giurisprudenza sia di legittimità  che di merito in tema di partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva(Cass. 2849/1992; Cass. 11282/1991).

Omissione della preventiva notificazione agli eredi del titolo esecutivo

In ogni caso l’omissione della preventiva notificazione agli eredi del titolo esecutivo riguardante il loro dante causa integra una opposizione agli atti esecutivi (Cass. 4848/1986).

Il 2° comma dell’articolo  477 prevede un meccanismo di notificazione agevolata del titolo esecutivo agli eredi dell’originario obbligato defunto.

Si consente che, entro l’anno successivo alla morte, il titolo sia notificato agli eredi in quanto tali, collettivamente ed impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

Così il legislatore prende atto della difficoltà, per il creditore, di identificare e rintracciare tutti gli eredi del debitore defunto  e consente la notificazione impersonale e collettiva.

In passato si esprimeva il principio per cui il creditore, per esercitare l’azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale del proprio debitore, dovesse ripetere la notificazione del titolo, in forma esecutiva, ai successori.

Questo, relativamente la partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva, anche anche quando la notificazione fosse già avvenuta nei confronti dell’originario debitore (Cass. 7067/1993). 

Il problema della necessità di notificare nuovamente agli eredi titolo esecutivo e precetto nel caso di decesso del debitore, al quale già tali atti siano stati notificati è stato affrontato dalla  Corte di Cassazione.

Con  sentenza n. 5200 del  21/04/2000,  ha affermato che l’art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l’uno che l’altro.

Cosa succede se la morte avviene prima della notificazione del precetto al debitore?

Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l’uno né l’altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.

La giurisprudenza ha così aderito all’orientamento dottrinario per cui se la morte avviene prima della notificazione del precetto al debitore deve notificarsi di nuovo il titolo esecutivo e, dopo dieci giorni, il precetto agli eredi.

Se avviene dopo la notificazione del precetto, il pignoramento ha luogo in danno degli eredi ma non è necessario ripetere la notificazione del titolo esecutivo per la partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva.

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