Incidente stradale risarcimento danni fisici

In questo articolo spieghiamo come viene calcolato il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale, quando e quanto tempo impiega l’assicurazione per pagare.
Indice
Cosa fare in caso di incidente stradale con feriti
Nel caso in cui si verifichi un incidente stradale con feriti si ha diritto al risarcimento dei danni fisici solo nel caso in cui l’incidente non è stato causato da chi ha riportato le lesioni.
Se il danneggiato non riesce a fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2054 del codice civile, che presuppone la responsabilità di tutte le parti coinvolte nell’ incidente, la liquidazione da parte della compagnia assicurativa può avvenire con il concorso di colpa.
In presenza di un incidente stradale con feriti la legge stabilisce come prima cosa di prestare soccorso a coloro che hanno subito dei danni fisici.
Bisogna chiamare l’ambulanza al 118, evitando di prendere iniziative personali, come lo spostamento dei feriti, che potrebbero aggravare lo stato di salute dei danneggiati.
E’ necessario, inoltre, segnalare l’incidente agli altri automobilisti e, nell’attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, apporre il triangolo di emergenza alla giusta distanza per evitare situazioni di pericolo per gli altri automobilisti.
Come ottenere il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale
Per ottenere il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale è fondamentale procurarsi le testimonianze delle persone che hanno assistito al sinistro, acquisendo il verbale dell’incidente stradale, che può essere richiesto solo a chiusura delle indagini.
Chi riporta lesioni a seguito di un incidente stradale è tenuto, per prima cosa, a fornire la prova che l’incidente stradale non si è verificato per sua colpa, a meno che non abbia una polizza Kasko o assicurazione privata contro gli infortuni, nel qual caso bisognerà esaminare eventuali franchigie.
Una volta dimostrato che l’incidente è stato causato da altri, il danneggiato è tenuto a documentare il danno, relativamente alle lesioni fisiche riportate, attraverso la documentazione medica e le spese mediche sostenute.
Come si calcola il risarcimento dei danni fisici in un incidente stradale?
Le componenti per il calcolo del risarcimento dei danni fisici nell’ incidente stradale riguardano l’accertamento del danno biologico, che consiste nella lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale.
L’ accertamento del danno biologico per il risarcimento delle lesioni che sono conseguenza di un incidente stradale deve essere disposto dalla compagnia di assicurazione quando l’infortunato è giunto a guarigione.
Esistono 2 tipi di procedure di risarcimento del danno per lesioni derivanti da incidente stradale:
- Procedura di risarcimento diretto, regolata dall’ art. 149 del Codice delle Assicurazioni, per le lesioni fisiche meno gravi ( microlesioni ), fino a 9 punti di danno biologico.
- Procedura di risarcimento ordinaria, regolata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, per i danni fisici più gravi ( macrolesioni ), da 10 punti in sù di danno biologico.
Procedura di risarcimento diretto, tabella per il calcolo
La procedura di risarcimento diretto, prevista dall’art. 149, prevede che il pagamento delle lesioni fisiche avvenga da parte della propria assicurazione quando i danni fisici non superano il 9% di invalidità permanente.
Il punto base del danno biologico per l’invalidità permanente nelle lesioni di lieve entità ad oggi, è di € 870,97, importo che diminuisce con l’aumentare dell’età.
Per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta nelle microlesioni viene riconosciuto a titolo di risarcimento danni non patrimoniali la somma di euro 50,79.
E’ possibile calcolare il risarcimento del danno delle lesioni fisiche di minore entità cliccando qui.
Procedura di risarcimento ordinaria per lesioni gravi
La procedura di risarcimento ordinaria, invece, prevede che la richiesta di risarcimento danni sia inoltrata alla compagnia di assicurazione del veicolo investitore, quando le lesioni fisiche superano 10 punti di invalidità permanente, nel caso delle lesioni maggiori, o Macrolesioni.
In questo caso si applica l’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private ed è previsto un incremento del punto, nel caso in cui le lesioni fisiche siano di particolare gravità.
L’ammontare della cifra che spetta al danneggiato a titolo di risarcimento dipende sempre dall’entità danno biologico che viene accertato in sede di visita medico legale.
Per il calcolo delle somme spettanti a titolo di risarcimento danni a chi riporta danni fisici in un incidente stradale, si considerano:
- L’inabilità temporanea assoluta ( ITA ), ovvero i giorni che intercorrono tra l’incidente e il completo ristabilimento di chi ha riportato le lesioni fisiche
( che normalmente coincidono con i giorni di ricovero ospedaliero ), non essendo in grado il danneggiato di poter attendere minimamente alle proprie esigenze di vita quotidiana. - L’inabilità temporanea parziale ( ITP ), ovvero i giorni in cui il danneggiato ha avuto una funzionalità limitata, ma non si è del tutto ristabilito, per esempio nel caso di degenza a casa, o di ritorno al lavoro con tutore ortopedico, o altri strumenti medicali
( collare, ingessatura, etc. ) che ne abbiano condizionato la normale mobilità ed operatività. - Il grado di invalidità permanente ( IP ) accertato in sede di visita medico legale, quando le conseguenze del sinistro non sono eliminabili con cure, o terapie ed incidono in misura permanente in percentuale variabile sulla funzionalità vitale di chi ha riportato le lesioni fisiche.
Come si calcola il danno biologico
La somma di queste 3 componenti è il danno biologico, da intendersi come menomazione all’integrità psico-fisica della persona che ha riportato le lesioni fisiche, comprensiva anche degli aspetti personali dinamico-relazionali, oggetto di accertamento e valutazione medico-legale.
Per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta nelle lesioni di grave entità viene riconosciuta una somma da 96,00 euro fino a 145,00 euro in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Per quanto riguarda il danno biologico per lesioni di non lieve entità l’art. 138 fa riferimento ad una Tabella unica nazionale che, però, ancora non è stata elaborata.
A tale situazione si pone rimedio utilizzando la Tabella del Tribunale di Roma oppure la Tabella del Tribunale di Milano che adottano un sistema a punto variabile, in funzione dell’età e del grado di invalidità accertato.
Per ogni punto di invalidità permanente delle lesioni fisiche superiore a 10 si assegna un valore monetario crescente con l’aumentare dei punti di invalidità riconosciuto al danneggiato e decrescente con l’aumentare della sua età.
Le Tabelle del Tribunale di Milano, operano poi la così detta personalizzazione del danno, ovvero ai fini risarcitori tengono conto anche dell’incidenza delle lesioni fisiche sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, da intendersi come danno esistenziale.
Per quanto riguarda il danno morale, da intendersi come sofferenza per le lesioni fisiche, deve essere sempre provato e non è ancora definito se abbia una sua autonomia, o debba rientrare nella personalizzazione.
Tabelle di liquidazione del Danno per Macrolesioni
Per quanto concerne il danno non patrimoniale, non è stata ancora pubblicata una Tabella nazionale delle menomazioni all’integrità psicofisica tra 10 e 100 punti di invalidità, come previsto dall’ art. 138 del codice assicurazioni private.
Per sopperire a tale lacuna, si ricorre alle Tabelle di liquidazione del danno elaborate dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano, che attribuiscono un valore punto base al danneggiato che aumenta in relazione all’entità del danno e diminuisce maggiore è l’età.
Il punto base, poi, può essere aumentato con la personalizzazione del danno in relazione all’incidenza che le lesioni fisiche hanno sulla sfera dinamico relazionale e morale del danneggiato, anche in termini di sofferenza e sconvolgimento delle abitudini di vita.
E’ possibile consultare le tabelle di liquidazione del danno per le lesioni maggiori cliccando qui
Quando l’assicurazione paga i danni fisici di un incidente stradale?
L’assicurazione paga i danni fisici che sono conseguenza diretta e riconducibile di un incidente stradale quando chi ha riportato le lesioni non ha causato l’incidente e non può ritenersi responsabile.
Quindi il primo problema da superare è sempre quello di dimostrare di non essere stati responsabili dell’incidente.
E’ frequente che l’assicurazione non voglia pagare perché è stata fornita una descrizione contrastante dell’incidente, oppure che voglia pagare in misura ridotta l’entità dei danni fisici che son conseguiti dall’incidente stradale.
Superato il problema della responsabilità, ovvero dell’accertamento della colpa nell’incidente stradale, bisogna affrontare il problema della valutazione e quantificazione delle lesioni fisiche, oltre che dell’incidenza di queste nella propria vita quotidiana ( danno morale e danno dinamico relazionale).
Per ottenere il pagamento delle lesioni fisiche in un incidente stradale bisogna, prima di tutto, fornire indicazioni precise all’assicurazione sulle modalità dell’incidente.
Bisogna, poi, indicare l’età del danneggiato, la sua attività lavorativa ed allegare tutti i documenti atti a provare il nesso di causa tra incidente e le lesioni, idonei a dimostrare l’entità del danno nella sua interezza.
Tutti questi documenti sono necessari per avviare correttamente la pratica di risarcimento danni contro l’assicurazione per una liquidazione senza ritardi:
- verbale di incidente stradale cartella
- clinica di Pronto Soccorso, referti medici e spese mediche
- attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, o meglio relazione medico legale di parte
- dichiarazioni testimoniali dell’incidente
- dichiarazione dei redditi del danneggiato
- dichiarazione di non avere diritto a percepire indennità da istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
- documentazione relativa al danno dinamico relazionale per la personalizzazione del danno
- documentazione relativa al danno morale
Quanto tempo impiega l’assicurazione per pagare i danni fisici in un incidente stradale?
Nel caso di feriti in un incidente stradale la liquidazione dei danni fisici avviene sulla base delle tabelle di liquidazione del danno per le micropermanenti, o per le lesioni macropermanenti.
Circa le tempistiche del risarcimento per i danni fisici dell’incidente stradale i termini decorrono per l’assicurazione solo quando non sorgono contestazioni sulla responsabilità dell’incidente ed il danneggiato ha consegnato tutti i documenti necessari, dunque di fatto dopo la visita medico legale ed il rientro della perizia di parte in compagnia di assicurazioni.
Nel caso in cui sia stata compilata la constatazione amichevole di incidente ( modello CAI ) la compagnia di assicurazione deve formulare l’offerta di risarcimento delle lesioni fisiche al danneggiato entro 30 giorni.
Negli altri casi, in presenza di macrolesioni, la compagnia di assicurazioni è tenuta a formulare l’offerta risarcitoria per i danni fisici derivanti da incidente stradale entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione.
Se il danneggiato che ha riportato le lesioni fisiche nell’incidente stradale accetta l’offerta, l’assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Nello stesso termine di 15 giorni l’assicurazione provvede al pagamento anche delle somme che il danneggiato ha dichiarato di volere accettare a titolo di acconto; questo termine si allunga a 30 giorni se l’incidentato non ha fatto pervenire alcuna risposta.
Le tempistiche dell’indennizzo dell’incidente stradale, quando non sorgono contestazioni sulla responsabilità, affidando l’incarico al nostro studio legale, sono molto veloci e gli importi riconosciuti al danneggiato sempre superiori alle aspettative ed alle medie nazionali di oltre il 30%.