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Incidente stradale risarcimento danni fisici

Incidente stradale risarcimento danni fisici

In questo articolo spieghiamo come viene calcolato il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale, quando e quanto tempo impiega l’assicurazione per pagare. 

Indice

Cosa fare in caso di incidente stradale con feriti

Nel caso in cui si verifichi un incidente stradale con feriti si ha diritto al risarcimento dei danni fisici solo nel caso in cui l’incidente non è stato causato da chi ha riportato le lesioni.

Se il danneggiato non riesce a fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2054 del codice civile, che presuppone la responsabilità di tutte le parti coinvolte nell’ incidente, la liquidazione da parte della compagnia assicurativa può avvenire con il concorso di colpa.

In presenza di un incidente stradale con feriti la legge stabilisce come prima cosa di prestare soccorso a coloro che hanno subito dei danni fisici.

Bisogna chiamare l’ambulanza al 118, evitando di prendere iniziative personali, come lo spostamento dei feriti, che potrebbero aggravare lo stato di salute dei danneggiati.

E’ necessario, inoltre, segnalare l’incidente agli altri automobilisti e, nell’attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, apporre il triangolo di emergenza alla giusta distanza per evitare situazioni di pericolo per gli altri automobilisti.

Come ottenere il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale

Per ottenere il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale è fondamentale procurarsi le testimonianze delle persone che hanno assistito al sinistro, acquisendo il verbale dell’incidente stradale, che può essere richiesto solo a chiusura delle indagini.

Chi riporta lesioni a seguito di un incidente stradale è tenuto, per prima cosa, a fornire la prova che l’incidente stradale non si è verificato per sua colpa, a meno che non abbia una polizza Kasko o assicurazione privata contro gli infortuni, nel qual caso bisognerà esaminare eventuali franchigie.

Una volta dimostrato che l’incidente è stato causato da altri, il danneggiato è tenuto  a documentare il danno, relativamente alle lesioni fisiche riportate, attraverso  la documentazione medica e le spese mediche sostenute.

Come si calcola il risarcimento dei danni fisici in un incidente stradale?

Le componenti per il calcolo del risarcimento dei danni fisici nell’ incidente stradale riguardano l’accertamento del danno biologico, che consiste nella lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale.

L’ accertamento del danno biologico per il risarcimento delle lesioni che sono conseguenza di un incidente stradale deve essere disposto dalla compagnia di assicurazione quando l’infortunato è giunto a guarigione.

Esistono 2 tipi di procedure di risarcimento del danno per lesioni derivanti da incidente stradale:

  • Procedura di risarcimento diretto, regolata dall’ art. 149 del Codice delle Assicurazioni, per le lesioni fisiche meno gravi ( microlesioni ), fino a 9 punti di danno biologico.
  • Procedura di risarcimento ordinaria, regolata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, per i danni fisici più gravi ( macrolesioni ), da 10 punti in sù di danno biologico.

Procedura di risarcimento diretto, tabella per il calcolo

La procedura di risarcimento diretto, prevista dall’art. 149, prevede che il pagamento delle lesioni fisiche avvenga da parte della propria assicurazione quando i danni fisici non superano il 9% di invalidità permanente.

Il punto base del danno biologico per l’invalidità permanente nelle lesioni di lieve entità ad oggi, è di € 870,97, importo che diminuisce con l’aumentare dell’età.

Per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta nelle microlesioni viene riconosciuto a titolo di risarcimento danni non patrimoniali la somma di euro 50,79.

E’ possibile calcolare il risarcimento del danno delle lesioni fisiche di minore entità cliccando qui.

Procedura di risarcimento ordinaria per lesioni gravi

La procedura di risarcimento ordinaria, invece, prevede che la richiesta di risarcimento danni sia inoltrata alla compagnia di assicurazione del veicolo investitore, quando le lesioni fisiche superano 10 punti di invalidità permanente, nel caso delle lesioni maggiori, o Macrolesioni.

In questo caso si applica l’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private ed è previsto un incremento del punto, nel caso in cui le lesioni fisiche siano di particolare gravità.

L’ammontare della cifra che spetta al danneggiato a titolo di risarcimento dipende sempre dall’entità danno biologico che viene accertato in sede di visita medico legale.

Per il calcolo delle somme spettanti a titolo di risarcimento danni a chi riporta danni fisici in un incidente stradale, si considerano:

  • L’inabilità temporanea assoluta ( ITA ), ovvero i giorni che intercorrono tra l’incidente e il completo ristabilimento di chi ha riportato le lesioni fisiche
    ( che normalmente coincidono con i giorni di ricovero ospedaliero ), non essendo in grado il danneggiato di poter attendere minimamente alle proprie esigenze di  vita quotidiana.
  • L’inabilità temporanea parziale ( ITP ), ovvero i giorni in cui il danneggiato ha avuto una funzionalità limitata, ma non si è del tutto ristabilito,  per esempio nel caso di degenza a casa, o di ritorno al lavoro  con tutore ortopedico, o altri strumenti medicali
    ( collare, ingessatura, etc. ) che ne abbiano condizionato la normale mobilità ed operatività.
  • Il grado di invalidità permanente ( IP ) accertato in sede di visita medico legale, quando le conseguenze del sinistro non sono eliminabili con cure, o terapie ed incidono in misura permanente in percentuale variabile sulla funzionalità vitale di chi ha riportato le lesioni fisiche.

Come si calcola il danno biologico

La somma di queste 3 componenti è il danno biologico, da intendersi come menomazione all’integrità psico-fisica della persona che ha riportato le lesioni fisiche, comprensiva anche degli aspetti personali dinamico-relazionali, oggetto di accertamento e valutazione medico-legale.

Per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta nelle lesioni di grave entità viene riconosciuta una somma da 96,00 euro fino a 145,00 euro in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano.

Per quanto riguarda il danno biologico per lesioni di non lieve entità l’art. 138 fa riferimento ad una Tabella unica nazionale che, però, ancora non è stata elaborata.

A tale situazione si pone rimedio utilizzando la Tabella del Tribunale di Roma oppure la Tabella del Tribunale di Milano che adottano un sistema a punto variabile, in funzione dell’età e del grado di invalidità accertato.

Per ogni punto di invalidità permanente delle lesioni fisiche superiore a 10 si assegna un valore monetario crescente con l’aumentare dei punti di invalidità riconosciuto al danneggiato e decrescente con l’aumentare della sua età.

Le Tabelle del Tribunale di Milano, operano poi la così detta personalizzazione del danno, ovvero ai fini risarcitori tengono conto anche dell’incidenza delle lesioni fisiche sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, da intendersi come danno esistenziale.

Per quanto riguarda il danno morale, da intendersi come sofferenza per le lesioni fisiche, deve essere sempre provato e non è ancora definito se abbia una sua autonomia, o debba rientrare nella personalizzazione.

Tabelle di liquidazione del Danno per Macrolesioni

Per quanto  concerne il danno non patrimoniale, non è stata ancora pubblicata una  Tabella nazionale delle menomazioni all’integrità psicofisica tra 10 e 100 punti di invalidità, come previsto dall’ art. 138 del codice assicurazioni private.

Per sopperire a tale lacuna, si ricorre alle Tabelle di liquidazione del danno  elaborate dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano, che attribuiscono un  valore punto base al danneggiato che aumenta in relazione all’entità  del danno e diminuisce maggiore è l’età. 

Il punto base, poi, può essere aumentato con la personalizzazione del danno  in relazione all’incidenza che le lesioni fisiche hanno sulla sfera dinamico relazionale e morale del danneggiato, anche in termini di  sofferenza e sconvolgimento delle abitudini di vita

E’ possibile consultare le tabelle di liquidazione del danno per le lesioni maggiori cliccando qui

Quando l’assicurazione paga i danni fisici di un incidente stradale?

L’assicurazione paga i danni fisici che sono conseguenza diretta e riconducibile di un incidente stradale quando chi ha riportato le lesioni non ha causato l’incidente e non può ritenersi responsabile.

Quindi il primo problema da superare è sempre quello di dimostrare di non essere stati responsabili dell’incidente.

E’ frequente che l’assicurazione non voglia pagare perché è stata fornita una descrizione contrastante dell’incidente, oppure che voglia pagare in misura ridotta l’entità dei danni fisici che son conseguiti dall’incidente stradale.

Superato il problema della responsabilità, ovvero dell’accertamento della colpa nell’incidente stradale, bisogna affrontare il problema della valutazione e quantificazione delle lesioni fisiche, oltre che dell’incidenza di queste nella propria vita quotidiana ( danno morale e danno dinamico relazionale).

Per ottenere il pagamento delle lesioni fisiche in un incidente stradale bisogna, prima di tutto, fornire indicazioni precise all’assicurazione sulle modalità dell’incidente.

Bisogna, poi, indicare l’età del danneggiato, la sua attività lavorativa ed allegare tutti i documenti atti a provare il nesso di causa tra incidente e le lesioni, idonei a dimostrare l’entità del danno nella sua interezza.

Tutti questi documenti sono necessari per avviare correttamente la pratica di  risarcimento danni contro l’assicurazione per una liquidazione senza ritardi:

  • verbale di incidente stradale cartella
  • clinica di Pronto Soccorso, referti medici e spese mediche
  • attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, o meglio relazione medico legale di parte
  • dichiarazioni testimoniali dell’incidente
  • dichiarazione dei redditi del danneggiato
  • dichiarazione di non avere diritto a percepire indennità da istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
  • documentazione relativa al danno dinamico relazionale per la personalizzazione del danno
  • documentazione relativa al danno morale

Quanto tempo impiega l’assicurazione per pagare i danni fisici in un incidente stradale?

Nel caso di feriti in un incidente stradale la liquidazione dei danni fisici avviene sulla base delle tabelle di liquidazione del danno per le micropermanenti, o per le lesioni macropermanenti.

Circa le tempistiche del risarcimento per i danni fisici dell’incidente stradale i termini decorrono per l’assicurazione solo quando non sorgono contestazioni sulla responsabilità dell’incidente ed il danneggiato ha consegnato tutti i documenti necessari, dunque di fatto dopo la visita medico legale ed il rientro della perizia di parte in compagnia di assicurazioni.

Nel caso in cui sia stata compilata la constatazione amichevole di incidente ( modello CAI ) la compagnia di assicurazione deve formulare l’offerta di risarcimento delle lesioni fisiche al danneggiato entro 30 giorni.

Negli altri casi, in presenza di macrolesioni, la compagnia di assicurazioni è tenuta a formulare l’offerta risarcitoria per i danni fisici derivanti da incidente stradale entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione.

Se il danneggiato che ha riportato le lesioni fisiche nell’incidente stradale accetta l’offerta, l’assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nello stesso termine di 15 giorni l’assicurazione provvede al pagamento anche delle somme che il danneggiato ha dichiarato di volere accettare a titolo di acconto; questo termine si allunga a 30 giorni se l’incidentato non ha fatto pervenire alcuna risposta.

Le tempistiche dell’indennizzo dell’incidente stradale, quando non sorgono contestazioni sulla responsabilità, affidando l’incarico al nostro studio legale, sono molto veloci e gli importi riconosciuti al danneggiato sempre superiori  alle aspettative ed alle medie nazionali di oltre il 30%.

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Risarcimento morte figlio incidente stradale

Risarcimento morte figlio incidente stradale

Indice

In questo articolo spieghiamo quando un genitore può richiedere il risarcimento per la morte di un figlio in un incidente stradale, in che misura e come.

Risarcimento Morte Figlio Incidente Stradale

La morte di un figlio in un incidente stradale è un trauma irreversibile per un genitore che vede privarsi dell’affetto della vita che ha generato e non potrà mai esserci alcun risarcimento che possa colmare il vuoto e la sofferenza venutisi a creare.

Purtroppo gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei giovani nel mondo e le cause, molto spesso, sono da rinvenire nell’alta velocità e nella guida in stato di ebbrezza.

La fascia oraria più frequente in cui si verificano gli incidenti stradali mortali è quella notturna, fino alla prime ore dell’alba ed i giorni più rischiosi sono nel fine settimana.

La giustizia, in ambito penale, ha previsto delle aggravanti con l’introduzione del reato di omicidio stradale che, tuttavia, spesso hanno l’effetto opposto di provocare inquinamento di prove sulle cause e responsabilità dell’incidente per sottrarsi al carcere.

In questo articolo, nella mia lunga esperienza di Avvocato chiamato spesso a risolvere questioni in un incidente stradale mortale, avendo curato gli interessi di molti genitori che hanno dovuto affrontare la morte di un figlio in un incidente stradale, voglio spiegare in maniera chiara, tralasciando aspetti tecnici di carattere giuridico, quando si ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale tra un genitore ed un figlio.

Quanti soldi spettano ai genitori per la morte di un figlio in incidente stradale?

La prima domanda a cui dobbiamo rispondere è quanti soldi spettano alla madre ed al padre quando loro figlio è morto in un incidente stradale.

Bisogna, però, chiarire che l’aspetto più difficile a livello legale da superare in questi casi riguarda l’accertamento della colpa di chi ha commesso l’incidente stradale mortale.

Infatti, il genitore ha diritto ad avere il risarcimento del danno morale per la perdita del rapporto affettivo solo quando l’incidente non è stato causato dal figlio.

Pertanto, è importante affidarsi ad un avvocato civilista esperto in danno da morte e ricostruzione degli incidenti stradali per evitare l’inquinamento di prove che eviterebbero aggravanti, in  sede penale, per chi è indagato per omicidio stradale.

Bisogna, poi, distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, poiché se il figlio apportava anche un contributo economico alla famiglia bisognerà provarlo e documentarlo per avere diritto anche a questa voce di danno che andrà  a sommarsi alla prima.

Per la perdita del rapporto parentale si utilizzano le Tabelle di Risarcimento del Danno da Morte del Tribunale di Milano, elaborate dal Gruppo Danno alla Persona dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile, del quale io faccio parte rappresentando i diritti dei danneggiati e dei familiari delle vittime della strada, contro le assicurazioni.

Tabelle danno da Morte genitore figli

Le Tabelle di Liquidazione del Danno da Morte del Tribunale di Milano 2022 prevedono un importo minimo ed un importo massimo, come appresso indicato:

A favore di ciascun
genitore per morte di un figlio

Da un minimo  di €168.250,00

Ad un massimo di €336.500,00

Nel capitolo che segue spiegherò quando e come spettano questi importi ai genitori che hanno visto privarsi dell’affetto del loro figlio, o della loro figlia, rimasti uccisi da un’autovettura o altro mezzo omologato assicurato, ai fini della responsabilità civile nel territorio nazionale.

Occorre, comunque, tenere presente che anche nel caso in cui il mezzo che ha provocato l’incidente non era assicurato o, peggio ancora, si è dato alla fuga senza prestare soccorso e, dunque, si  tratti di un veicolo pirata della strada, esiste il Fondo Garanzia Vittime della Strada, gestito dalla Consap, che garantisce il risarcimento assicurativo per la morte del proprio figlio, anche se con una procedura più tecnica e rigorosa.

Risarcimento morte figlio: come si calcola il danno da morte da incidente stradale

Il calcolo per determinare l’entità del risarcimento che spetta ad un genitore per l’uccisione di un figlio in un incidente stradale non è mai semplice e dipende da diversi fattori.

Bisogna, poi, distinguere: il danno non patrimoniale per la morte di un figlio che, avendo una connotazione di carattere morale, è sempre dovuto; il danno patrimoniale per la morte di un figlio che, avendo natura residuale e dovendo essere sempre documentato, spetta solo in determinati casi.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, ovvero il danno per la sofferenza causata dalla perdita del proprio familiare, i genitori che dimostrino che l’incidente mortale si è verificato per la colpa di un altro, ovvero non è stato causato dal figlio, hanno diritto ad un risarcimento che prevede un importo minimo di € 168.250,00 ed un importo massimo di  € 336.500,00.

Questi importi variano a seconda di alcuni parametri e condizioni che sono:

  • L’età del figlio e dei genitori superstiti, al fine di determinare presuntivamente per quanti anni si verificherà la condizione di dovere sopportare il danno patito, ovvero la privazione del rapporto  affettivo;
  • La convivenza, o meno, che lasciano presumere l’intensità del vincolo affettivo; così, per esempio, se il  figlio era sposato ed aveva figli ai genitori spetterà un importo minore rispetto  a quello che verrà attribuito alla loro nuora, o al loro genero e ai nipoti, trattandosi  di nucleo familiare primario  rispetto al loro.

In altre parole, per ottenere un risarcimento più elevato: bisogna provare l’entità del vincolo affettivo, il cui parametro di riferimento viene dato dalla convivenza e dalla durata del tempo  di privazione del rapporto affettivo, dato dall’età dei genitori e del figlio che è morto.

Per quanto  riguarda, invece, il danno patrimoniale è un aspetto non sempre da prendere in considerazione, in quanto spetta ai genitori, solo nel caso il cui il figlio morto provvedeva al loro mantenimento, dovendo fornire la relativa prova documentale ai fini dell’esatto computo.

Questa circostanza, quindi, deve essere sempre provata con documenti ed il relativo calcolo non è di semplice quantificazione, dovendosi fare riferimento alla reale perdita economica subìta a causa dell’evento fatale verificatosi.

Quanto risarcisce l’assicurazione per la morte di un figlio?

Alla domanda quanto risarcisce l’assicurazione per la morte di un figlio nel caso di omicidio stradale, dunque, non può darsi una risposta univoca in quanto,  seppure esistono i parametri sopra illustrati, l’entità del risarcimento varia da caso a caso.

Come abbiamo detto, il primo problema da sperare è quello di dimostrare di avere ragione, ovvero che l’incidente mortale si è verificato per colpa di altri, superando l’ostacolo di cui all’art. 2054 del codice civile che nel caso di scontro tra veicoli presume, salvo prova contraria, che ciascuno abbia concorso a causare il danno.

Concorso di colpa nell’incidente stradale mortale

Nel caso di  concorso di colpa in un incidente stradale mortale, per esempio, se la persona deceduta nell’incidente non portava la cintura di sicurezza, il risarcimento subirà una decurtazione dell’importo previsto a titolo di risarcimento danni fino al 50%, poiché si presume che la cintura di sicurezza se correttamente indossata avrebbe potuto salvare la vita.

Ugualmente, nel caso in cui il pedone morto in un incidente stradale attraversava al di fuori delle strisce pedonali, o camminava senza guardare la strada distratto dal cellulare, o ancora attraversava un incrocio con il semaforo arancione, l’assicurazione attribuirà un concorso di colpa, risarcendo i genitori in maniera inferiore rispetto a quanto stabilito dalle tabelle del danno da morte.

Bisogna tenere presente che le compagnie di assicurazione non hanno un cuore, ma si preoccupano esclusivamente di tutelare i propri interessi finanziari, al punto da condizionare anche orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli ai danneggiati, subordinando il diritto al risarcimento del danno da morte alla prova della sofferenza per l’uccisione del proprio caro, ove non si tratti del figlio, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 11200/2019, per cui io, come Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali, ho sollevato una questione di legittimità costituzionale.

Infatti, l’onere della prova sulla sofferenza per la perdita di un proprio familiare quale condizione per avere diritto al risarcimento del danno, dovrebbe essere a carico di chi voglia dimostrare un fatto che si discosta dal sentire sociale, essendo insito nella natura umana provare dolore per l’uccisione di un proprio caro.

La prova dell’intensità del vincolo affettivo incide sull’entità del risarcimento 

La prova della sofferenza ed intensità del vincolo affettivo nel rapporto tra genitori e figli non viene ritenuta necessaria, potendo ben ricorrere alle presunzioni, dato lo stretto legame e vincolo affettivo sia nel caso della convivenza, ove si tratti di figli minori o giovani, che nel caso di figli adulti sposati che vivano anche in altra città rispetto quella dei genitori; se pure il problema, con riferimento al minimo e massimo tabellare, potrebbe porsi ove vivano all’estero.

Pertanto, per ottenere il risarcimento per la morte di un figlio dall’assicurazione, è fondamentale essere consigliati e supportati da un avvocato esperto nel danno da perdita del rapporto parentale che potrà garantire la piena affermazione dei diritti, sia per quanto concerne l’accertamento della colpa che ai fini risarcitori, con attribuzione dell’importo massimo previsto dalla legge, ai genitori.

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NUOVE NORME AL CODICE DELLA STRADA, SPOSATO (ADISM): LO STATO IMPIEGHI RISORSE ECONOMICHE PER SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

NUOVE NORME AL CODICE DELLA STRADA, SPOSATO (ADISM): LO STATO IMPIEGHI RISORSE ECONOMICHE PER SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

(AGENPARL) – ROMA, 30 Giugno 2023
“La Nazione ha bisogno di ripartire, tutti dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare duramente nell’interesse del Paese per avere strade più sicure ed una mobilità sostenibile” – con  queste parole L’Avv. Gianluca Sposato Presidente di ADISM – Associazione Difesa Infortunati Stradali, che ha avuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fattivo contributo volto a tutelare i soggetti danneggiati da incidenti stradali e collabora stabilmente con L’ISLE – Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, ha avviato un proficuo dialogo con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, segnalando alcune iniziative nell’interesse della collettività,  alcune delle quali  sono  state già  recepite ed inserite nel  disegno  di legge approvato lo  scorso  27  giugno  alla Camera con  il Decreto Legge n 151.

“Sono 38.520.231 i mezzi immatricolati nel nostro Paese, 590 gli incidenti stradali con feriti ogni giorno e 12 i morti. È angosciante pensare che gli incidenti stradali rappresentino la prima causa di mortalità tra i più giovani e che, fino ad oggi, le Istituzioni abbiano ignorato il problema, senza rendersi parte diligente nel promuovere alcuna campagna di prevenzione ed educazione stradale, né adottare misure idonee a contrastare un fenomeno che sembra inarrestabile” – prosegue Sposato.

 

 

 

Per ridurre l’incidentalità e la mortalità sulle strade le case automobilistiche potrebbero introdurre la scatola nera,  che consentirebbe anche di  risparmiare sui  costi  assicurativi e sistemi di limitazione della velocità su mezzi omologati in circolazione ad elevato rischio di sinistrosità; mentre misure straordinarie devono essere prese nei confronti dei soggetti  più pericolosi alla guida con  ritiro  definitivo  della patente per chi  si  rende colpevole del reato  di omicidio stradale e richiami periodici  di aggiornamento  con  esami  per i  soggetti  che causano incidenti  con lesioni gravi a causa della loro  condotta pericolosa al  volante. 

In tale direzione un primo passo è  stato  compiuto dal  Consiglio dei  Ministri lo scorso  27 giugno con  il Decreto Legge n 151 sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del  Codice della Strada; ma non  basta per promuovere la cultura dell’educazione  stradale e prevenire gli incidenti.

Adism  ha segnalato al Governo (Prot. USG 12473) la necessità di aumentare la quota prevista dalla lettera b) dell’art. 208 del Codice della Strada inerente i proventi delle sanzioni amministrative in favore di chi effettivamente è tenuto a garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

Per quanto concerne la manutenzione stradale, i lavori devono essere affidati a ditte specializzate in grado di garantire la tenuta del manto, prestando idonee garanzie; gli attraversamenti pedonali dovrebbero garantire maggior sicurezza al pedone, con insegne fluorescenti e, ove necessario, impianto semaforico, così come i marciapiedi nei punti più pericolosi essere muniti di transenne pedonali che riparino il pedone da eventuali investimenti da parte di vetture.

 

 

 

Ogni anno dalle casse dei cittadini italiani escono circa 3 miliardi di euro per le multe stradali, secondo le ultime stime. Di questi, circa il 60% finisce nelle casse dei Comuni, che a loro volta dovrebbero investire la metà dei proventi in opere di manutenzione e ammodernamento stradale. Tuttavia le pessime condizioni del manto stradale, la carenza di illuminazione, la mancanza di marciapiedi e corsie preferenziali per mezzi omologati leggeri, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, come avviene nelle grandi capitali europee, sono quanto mai essenziali per garantire l’incolumità degli utenti della strada; senza trascurare l’impiego delle risorse destinate alle Regioni dal gettito del “bollo auto” –  sottolinea l’Avvocato Gianluca Sposato.

Se pur è stato accolto l’obbligo assicurativo e l’uso del casco per  l’utilizzo  del monopattino elettrico, infatti, non può  prescindersi  da misure di  sicurezza volte a garantire l’incolumità di chi circola nelle strade urbane, quali corsie preferenziali e divieto di percorrenza su strade ad elevato scorrimento.

Leggi Articolo completo qui

 

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Diritto Ereditario

Quote ereditarie con e senza testamento

Quote ereditarie con e senza testamento

Avvocato esperto in Eredità con testamento

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Quali sono le quote ereditarie senza testamento?

Se una persona muore e lascia solo il solo coniuge a lui va tutta l’eredità

Il coniuge ha sempre il diritto di abitazione della casa coniugale e uso del mobilio, dunque in presenza di altri  eredi le loro quote saranno limitate da tale vincolo, equiparabile alla nuda proprietà.

Così, per esempio, nel caso in cui la persona deceduta abbia lasciato oltre alla moglie due figli, i diritti sulla casa coniugale saranno di 1/3 la moglie e di  2/6 ciascuno i figli, proprio ad indicare la compressione del loro diritto rispetto  a quello di godimento esclusivo del bene da parte del coniuge.

Se il coniuge è l’unico erede a lui spetta tutta l’eredità,  a meno che il de cuius non abbia redatto testamento disponendo della sua quota disponibile che, in mancanza di figli, è di  ½ della massa ereditaria.

Se la persona deceduta lascia il coniuge ed un figlio spetta metà eredità ciascuno

Se una persona muore e oltre al coniuge nell’asse ereditario c’è anche un figlio l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro, a meno che la persona deceduta non abbia redatto testamento lasciando la quota disponibile, che in tale ipotesi è di 1/3, ad altre persone. 

Dimostrare la mancanza di capacità di intendere e di volere del testatore che abbia nominato erede, oltre a quelli legittimi, altri parenti prossimi, se non addirittura la propria badante, come spesso accade, non è facilmente dimostrabile, a meno che non risulti da perizia psichiatrica con data anteriore a quella del testamento.

In ogni caso il diritto di abitazione e uso del mobilio della casa coniugale non può trovare limite alcuno nella volontà del testatore, né in atti dispositivi degli altri eredi, a meno che non sia intervenuta una sentenza di divorzio.

Se una persona muore e lascia il coniuge e due figli spetta 1/3 ciascuno dell’eredità

Se l’asse ereditario è composto dal coniuge e due figli l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro, salvo il diritto di abitazione del coniuge superstite.

A meno che la persona deceduta non abbia redatto testamento utilizzando la quota a lui disponibile, che in  questo caso è di  ¼, avvantaggiando uno degli eredi legittimi, o destinandola ad altre persone non necessariamente appartenenti alla cerchia familiare.

Non sussiste, infatti, alcun divieto per il testatore che voglia devolvere l’eredità, nella misura di cui può disporre, in favore di altre persone al di fuori degli eredi legittimi, purché i legittimari, la moglie i figli i genitori o i nonni, non  subiscano violazione della quota loro riservata per legge.

Se chi muore lascia il coniuge e più di 2 figli 1/3 dell’eredità va al coniuge e 2/3 vengono ripartiti tra i figli

Se l’asse ereditario è composto dal coniuge e da più di due figli l’eredità viene divisa attribuendo la quota di 1/3, oltre al  diritto di abitazione al coniuge, mentre la restante quota di  2/3 viene divisa in parti uguali tra tutti i figli.

In questo caso la quota disponibile del testatore è di ¼ che potrà essere utilizzata sia a vantaggio di uno dei legittimari, preferito ad altri, che in favore di altri eredi testamentari, come per esempio un nipote, un cugino, un  amico, una persona cara.

Ma anche una persona giuridica, ente o associazione, come spesso avviene con destinazione della propria eredità in favore della Chiesa, o di altri istituti religiosi.

Se una persona muore e lascia coniuge, fratelli e sorelle 2/3 dell’eredità vanno al coniuge ed 1/3 ai fratelli 

Nell’ipotesi di una coppia sposata dal cui matrimonio non  siano nati figli legittimi, ovvero se i coniugi non hanno avuto  figli nati da un precedente matrimonio, figli naturali, o riconosciuti anche con accertamento giudiziale all’esito del  test del DNA, e  dunque  l’asse ereditario è composto solo dal coniuge e da fratelli  della persona deceduta, questi sono gli eredi legittimi a cui è devoluta l’eredità, in assenza di testamento.

L’articolo 582 del codice civile dispone, infatti, che in mancanza di testamento 2/3 dell’eredità vadano al coniuge ed 1/3 ai fratelli.

È questo uno di quei casi in cui i fratelli possono essere maggiormente danneggiati dalla volontà del testatore che può addirittura estromettere i fratelli, i quali essendo collaterali e non ascendenti, non rientrano nella categoria dei legittimari.

Se una persona muore lasciando solo un figlio a lui va tutta l’eredità

Se nell’asse ereditario c’è un solo figlio, questi sarà erede universale,  essendo a lui devoluta interamente l’eredità  dei genitori. 

Tuttavia la quota disponibile, ove il padre o la madre abbiano preso la decisione di fare testamento a favore di eredi  testamentari è di ½, dovendo, comunque, essere garantita la quota di riserva del figlio per la restante quota di ½ del patrimonio che costituisce l’asse ereditario,

Non soltanto immobili, fondi, liquidità e giacenze su conti correnti bancari, o polizze, titoli, azioni, quote societarie, beni mobili, opere d’arte e quanto costituisca oggetto di inventario dell’esecutore testamentario, dovendosi tenere conto sia del relictum che del donatum.

Se una persona muore e lascia più figli l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro

Se alla sua morte nell’asse ereditario del de cuius ci sono solo i figli, perché il coniuge era precedentemente deceduto, o è intervenuto il divorzio, o altre cause di indegnità a succedere, il patrimonio ereditario viene suddiviso in parti uguali tra i figli. 

Tuttavia le quote ereditarie dei figli, che sono gli unici eredi, possono variare, subendo aumento o diminuzione, se il loro genitore ha disposto della quota disponibile che è, in questo  caso, di  1/3 della massa ereditaria.

Così, per esempio, ove l’asse sia composto da figli legittimi  ed un figlio naturale, nato al di fuori del matrimonio, ed il testatore abbia inteso privilegiare i primi, la quota ereditaria del figlio naturale pretermesso sarà inferiore rispetto a quella dei figli legittimi.

Tenuto conto, comunque, della quota di riserva a lui riconosciuta dalla legge pari a 2/3 della massa ereditaria.

Se chi muore lascia un solo genitore a lui va tutta l’eredità

Se una persona che non è  sposata e non ha figli  decede senza lasciare testamento lasciando solo un genitore a questi  va l’intera eredità.  

Occorre, inoltre, ricordare che gli ascendenti in qualità di  eredi legittimi hanno una quota di riserva che non può essere intaccata neanche nell’ipotesi in cui vengano  estromessi dall’eredità nel testamento.

Infatti, la quota disponibile del testatore in questo caso è di 2/3  del patrimonio ereditario, mentre la quota di riserva degli ascendenti, ovvero del genitore superstite è pari  ad  1/3.

Se chi muore lascia entrambi i genitori l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro

Se una persona che non è sposata e non ha figli decede senza lasciare testamento lasciando in vita i genitori a loro va l’intera eredità in parti uguali, a meno che non  sia stato redatto un testamento. 

Gli ascendenti, dunque i genitori,  in  qualità di eredi  legittimi hanno una quota di riserva che non può essere intaccata neanche nell’ipotesi in cui vengano estromessi  dall’eredità nel testamento.

La quota disponibile del testatore in questo  caso è di 2/3  del patrimonio ereditario, mentre la quota di riserva degli ascendenti, ovvero dei genitori superstiti è pari  ad  1/3.

Se chi muore lascia genitori, fratelli e sorelle ½ dell’eredità va ai genitori e ½ viene diviso tra i fratelli

Se la persona che decede non è sposata e non ha figli e nell’asse ereditario sono presenti sia i genitori che i fratelli, in assenza di testamento, a loro è devoluta per legge l’intera eredità divista in parti uguali.

Tuttavia, poichè solo i genitori sono eredi legittimari ed anno diritto ad una quota di riserva pari ad 1/3 che non può essere intaccata per disposizione testamentaria, in caso di testamento i fratelli potrebbero essere esclusi dall’eredità senza potere impugnare il testamento in assenza di valide ragioni che siano riscontrate da un avvocato specializzato in diritto successorio.

Se una persona decede lasciando fratelli e sorelle l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro

Se la persona che decede non è sposato e non ha figli e nell’asse ereditario sono presenti uno o più fratelli a loro è destinata in parti uguali l’intera eredità.

Tuttavia i fratelli unilaterali hanno diritto solo alla metà della quota che spetta ai fratelli germani.

In caso di successione testamentaria, invece il testatore può disporre liberamente dell’intero proprio patrimonio non essendo i fratelli eredi legittimari e potendo ben devolvere l’eredità a qualsiasi altra persona, senza pregiudicare alcun loro diritto.

Quali sono le quote ereditarie con testamento?

Quote ereditarie nella successione testamentaria e quota disponibile​

Quando chi muore lascia un testamento si apre la successione testamentaria

La legge stabilisce sempre che vengano rispettate delle quote di riserva per alcune categorie di eredi, detti legittimari, ovvero: coniuge, figli e ascendenti.

Chi redige un testamento, in questi casi, può disporre liberamente soltanto di una porzione del patrimonio ereditario, detta quota disponibile (artt. 536-572 cod. civ.), tenuto conto, altresì, delle verifiche necessarie ai fini della collazione ereditaria.

Di seguito riportiamo lo schema della quota disponibile in caso di testamento:

Se il defunto lascia un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio

L’altra metà rappresenta la quota disponibile, secondo quanto disposto dall’art. 537 cod. civ.

Se il defunto lascia più figli, a loro sono riservati i due terzi dell’eredità, da dividersi in parti uguali


La quota disponibile è pari ad un terzo, secondo l’art. 537 cod. civ.

Se chi muore lascia solo il coniuge, a questi è riservata la metà del patrimonio

Oltre al diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso dei mobili che la arredano, sempre che siano di proprietà del defunto, secondo l’ art. 540 cod. civ.

Se il de cuius lascia  coniuge e figli, la quota disponibile e quella di riserva variano a seconda del numero della prole, secondo l’art. 542 cod. civ

A. Se il figlio è uno solo, a lui è riservato un terzo dell’eredità e un altro terzo spetta al coniuge. Residua un terzo di disponibile per il testatore.

B. Se i figli sono più di uno, a loro e riservata la metà del patrimonio da dividere in parti uguali, mentre al coniuge spetta un quarto. La quota disponibile del de cuius è pari ad un quarto.

Se sopravvivono coniuge e ascendenti (genitori o nonni), al coniuge è riservata la metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto


La quota disponibile è di un quarto, secondo l’art. 544 cod. civ.

Se vi sono solo ascendenti, a loro è riservato un terzo del patrimonio


La quota disponibile è pari a due terzi, secondo l’art. 538 cod. civ.

In caso di assenza di legittimari (figli, coniuge o ascendenti) si può disporre liberamente per il proprio testamento

Pertanto, anche in presenza solo di fratelli, se una persona non è sposata e non ha figli può fare testamento a favore di chi vuole poiché la quota disponibile è pari all’intera eredità.

L’Avv. Gianluca Sposato, esperto in diritto successorio, assiste i propri clienti per risolvere problematiche attinenti l’eredità in tutta Italia ed all’estero per accordi di divisione ereditaria, scioglimento della comunione ereditaria, reintegra nella quota ereditaria, donazioni ed eredità, impugnazione del testamento,  casi di rappresentazione ereditaria  difesa in ambito del contenzioso ereditario

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Diritto d’autore e dello spettacolo

Management artistico

Management artistico

Tutela ai diritti degli artisti

L’Avvocato Gianluca Sposato è Socio della S.I.A.E. ed ha una passione innata per il modo dell’arte sin dai tempi del liceo classico dove si è distinto come migliore alunno dell’Istituto San Giuseppe De Merode di Roma, unico ad avere 10 in storia dell’arte.

Questa sua sensibilità e empatia con gli artisti, coniugata agli studi in materie giuridiche ed economiche ed un gran senso di praticità, si abbinano alla perfezione per offrire ampia tutela ai diritti degli artisti, spesso poco inclini a seguire i propri affari poiché concentrati sul loro lavoro, in ambito civile e commerciale, comprendendone le ragioni e tutelando i loro interessi.

Supporto legale nel mondo artistico

Sono numerosi i nostri clienti, tra cui anche artisti di fama nazionale ed internazionale, musicisti, compositori, chitarristi, cantanti, attori, registi televisivi, ballerine, presentatori e presentatrici televisive, conduttori di telegiornali, stilisti, influencer, fashion blogger, registi cinematografici, pittori, fotografi che si rivolgono da ogni parte del mondo all’ Avv. Gianluca Sposato per avere supporto legale nel mondo artistico, tutelare i loro interessi e diritti.

Ambito di operatività avvocato degli artisti

Sposatolaw si occupa di redazione ed esame dei contratti degli artisti, contratti di lavoro, contratti pubblicitari, contratti di compravendita immobiliare, contratti di locazione, inadempimento contrattuale, consulenza legale in materia commerciale, rappresentanza giuridica, management artistico volto alla tutela dell’immagine dell’artista e valorizzazione del suo profilo, assistenza giudiziaria in ambito civile, diritto di famiglia, materia successoria e testamentaria.

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Diritto industriale e nuove tecnologie

Diritto industriale e nuove tecnologie

Contraffazione marchi e brevetti

La contraffazione di marchi e brevetti consiste nella violazione del diritto di proprietà intellettuale perpetrata attraverso la riproduzione illecita di un bene e la relativa commercializzazione al posto dell’originale.

In violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, come marchi d’impresa, brevetti, modelli di utilità, industrial design, denominazioni di origine e diritti d’autore.

Attraverso tali condotte illecite di produzione non autorizzata e commercializzazione di merci contraffatte che recano un marchio identico ad un marchio registrato, ivi comprendendo la produzione di beni che costituiscono riproduzione illecita di prodotti coperti da copyright, viene perpetrata quella che si configura come pirateria, di modelli e disegni.

Violazione della proprietà intellettuale

La violazione dei diritti della proprietà industriale, o contraffazione, è uno dei fenomeni maggiormente diffusi a livello globale e colpisce indiscriminatamente tutti i settori merceologici, dalla moda con i beni di lusso, agli alimenti, dai medicinali ai supporti digitali.

La disciplina in materia di concorrenza sleale vede coinvolti lo Stato, le principali associazioni di categoria e la Guardia di Finanza.

In ambito privatistico valgono le regole generali relative alla individuazione dei soggetti responsabili, prova della loro responsabilità, quantificazione dei danni ed ottenimento del relativo risarcimento del danno in via stragiudiziale, o instaurando un contenzioso ove non possibile.

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Diritto d’immagine

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Tutela del diritto d’immagine

Nel caso in cui la propria immagine venga utilizzata senza il proprio consenso, violando accordi, o in maniera inappropriata, occorre individuare l’autore responsabile della violazione, al fine di fare rimuovere il contenuto e richiedere il risarcimento dei danni.

L’abuso del diritto d’immagine è regolamentato dall’ articolo 10 del codice civile e prevede che, qualora l’immagine di una persona, o dei suoi genitori, sia esposta, o pubblicata, fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione, l’autorità giudiziaria, può richiedere che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

La domanda si propone in via d’urgenza in tribunale per richiedere l’oscuramento del sito internet e delle immagini pubblicate.

Violazione del diritto d’immagine

Nell’era moderna con la digitalizzazione e semplificazione delle tecnologie del mondo informatico, la violazione del diritto d’immagine costituisce un problema frequente non solo per personaggi famosi, gente dello spettacolo, politici, calciatori, modelle ed imprenditori, ma anche per utilizzatori di internet.

Con la conseguenza che il diritto della persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta, o pubblicata, senza il proprio consenso fuori dai casi previsti dalla legge, non sempre è rispettato.

In questi casi è importante affidarsi subito ad un avvocato per tutelare i propri diritti, evitare cattiva pubblicità, diffamazione e richiedere i danni.

Uso improprio di materiale fotografico

Sposatolaw offre assistenza legale in campo artistico nell’ambito del diritto di immagine e di reputazione, per violazioni di termini contrattuali, uso improprio di materiale fotografico e video, anche su internet, nel rispetto della normativa sulla privacy ed al fine dell’individuazione del responsabile dell’illecito per conseguimento del risarcimento dei danni.

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Copyright e Plagio

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Normativa sul diritto d’autore

Il diritto d’autore non tutela un’idea in sé, ma nasce con la creazione dell’opera, del cui diritto l’autore dispone purchè sia inedita.

L’autore dell’opera detiene il diritto esclusivo di utilizzare l’opera, o copyright, e può autorizzarne o rifiutarne la riproduzione, la distribuzione, l’esecuzione, o la rappresentazione.

In mancanza del consenso esplicito da parte dell’autore che ne autorizzi l’utilizzo non è consentito appropriarsi di un’opera e diffonderla.

La normativa sul diritto d’autore è disciplinata dalla Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge n. 37/2019 .

Plagio, salvaguardia del copyright

Il plagio di opera è l’appropriazione, tramite copia totale, o parziale, della paternità di un’opera dell’ingegno altrui.

In campo artistico, specialmente musicale, è piuttosto frequente e la registrazione del brano musicale e/o del testo letterario presso la S.I.A.E. in data certa anteriore costituisce prova inconfutabile per l’attribuzione dell’opera.

La pubblicazione di un brano ufficiale, ossia registrato alla Siae e coperto dai diritti d’autore, costituisce violazione del copyright

L’unico modo per non violare la legge nel rispetto e salvaguardia del diritto d’autore è ottenere una licenza, o acquistare il diritto d’autore dell’opera

In caso di plagio la richiesta di risarcimento del danno deve tener conto sia del mancato guadagno che del danno subito.

Noi di Sposatolaw ci occupiamo di copyright e plagio artistico, nei diversi ambiti del diritto d’autore.

Affidarsi a noi è una scelta sicura e responsabile tenuto conto dei molteplici ambiti di diritto correlati ed esperienza maturata in ambito del risarcimento del danno per plagio e violazione del copyright.

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Recupero crediti

Procedura di sovraindebitamento

Procedura di sovraindebitamento

Ristrutturazione dei debiti

Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi, la domanda deve essere presentata da un Organismo di Composizione della Crisi e si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste per i casi di crisi o insolvenza, sono regolamentate dall’art. 2 lettera c del D. Lgs. 14/2019.

La ratio della norma consiste nel favorire il debitore, per consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da pesi che rischiano di divenire insostenibili, precludendogli ogni prospettiva futura.

Esdebitamento insolventi civili

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa estende l’applicazione dell’esdebitazione degli insolventi civili, anche ai membri della famiglia ed ai soci illimitatamente responsabili, con la finalità di favorire quei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono soggetti a fallimento.

Il piano di ristrutturazione agevola il consumatore, perché non è richiesta l’approvazione dei creditori ai fini dell’omologazione.

Inoltre, i crediti che non possono essere soddisfatti, se il piano viene approvato, diventano inesigibili.

Per avvalersi delle possibilità previste dall’istituto la legge richiede che il debitore sia meritevole, ossia che non abbia determinato il sovra indebitamento per colpa grave, o dolo.

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Recupero crediti

Vendita in frode ai creditori

Vendita in frode ai creditori

L’azione revocatoria degli atti in frode ai creditori

L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, consistente nell’attribuzione ai creditori di un’azione giudiziaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato oggettivamente pregiudizio alle ragioni creditorie.

L’articolo 2902 del codice civile prevede che il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, possa promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive, o conservative sui beni oggetto dell’atto impugnato.

Inoltre, il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

Le fattispecie possono essere assai variegate: si pensi all’atto in frode ai creditori per il cui tramite si intende danneggiare specificamente costoro, sottraendo la garanzia generica costituita dagli elementi attivi presenti nel patrimonio del debitore, oppure alla costituzione di una garanzia reale in favore di un creditore che ne fosse stato originariamente privo.

Effetti dell’azione pauliana ed inefficacia relativa degli atti compiuti

L’effetto dell’azione pauliana non consiste nella dichiarazione di nullità degli atti di alienazione compiuti dal debitore, ma nella sua dichiarazione di inefficacia relativa, nel senso che l’atto di alienazione non può essere opposto al solo creditore che ha agito, mentre nei riguardi del terzo acquirente e degli altri soggetti è perfettamente valido ed efficace.

Gli elementi essenziali dell’azione in commento tradizionalmente vengono ravvisati nel “consilium fraudis” e nell’ “eventus damni”.

Ricorre il primo allorché sia ravvisabile la frode del debitore, ovvero quando sia evidente la conoscenza del pregiudizio da parte di questi relativamente all’atto di disposizione posto in essere in danno al creditore.

A riguardo è importante precisare che se l’atto è stato compiuto prima che sia maturato il diritto di credito la legge impone, al fine dell’esperimento dell’azione, la necessità che sia dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro creditore. 

Circa il secondo elemento, invece, bisogna tener conto che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore deve essere di natura tale da poter danneggiare gli interessi del creditore.

Di conseguenza se il patrimonio del debitore è composto da più cespiti di rilevante valore, la vendita di alcuni di essi non potrà danneggiare gli interessi del creditore poiché questi, in caso di inadempimento, potrà comunque rivalersi sugli altri beni.

Atti in frode a titolo oneroso e a titolo gratuito

Rilevante, poi, è distinguere se l’atto di disposizione posto in frode al creditore sia a titolo oneroso o gratuito.

Infatti se l’atto è a titolo oneroso per agire in revocatoria, oltre la frode e il danno sarà anche necessario che il terzo sia consapevole del pregiudizio che arreca alle ragioni del creditore, ovvero che sia in malafede, potendo il giudice convincersi dell’esistenza di tale requisito in base al basso prezzo corrisposto dal terzo acquirente per ottenere il bene.

Se l’atto, invece, è a titolo gratuito per agire in revocatoria sarà sufficiente dimostrare l’esistenza della frode ed il prodursi del danno, essendo irrilevante l’eventuale buona fede del terzo che abbia acquisito il diritto.

Dunque, soltanto il terzo sub acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se potrà dimostrare di essere in buona fede al momento dell’acquisto; mentre è interessante osservare che la Suprema Corte ( Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 11573 del 14.05.2013 ) ha affermato che l’accertamento del credito non sospende l’azione revocatoria che si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell’atto pregiudizievole.

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