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NUOVE NORME AL CODICE DELLA STRADA, SPOSATO (ADISM): LO STATO IMPIEGHI RISORSE ECONOMICHE PER SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

NUOVE NORME AL CODICE DELLA STRADA, SPOSATO (ADISM): LO STATO IMPIEGHI RISORSE ECONOMICHE PER SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

(AGENPARL) – ROMA, 30 Giugno 2023
“La Nazione ha bisogno di ripartire, tutti dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare duramente nell’interesse del Paese per avere strade più sicure ed una mobilità sostenibile” – con  queste parole L’Avv. Gianluca Sposato Presidente di ADISM – Associazione Difesa Infortunati Stradali, che ha avuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fattivo contributo volto a tutelare i soggetti danneggiati da incidenti stradali e collabora stabilmente con L’ISLE – Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, ha avviato un proficuo dialogo con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, segnalando alcune iniziative nell’interesse della collettività,  alcune delle quali  sono  state già  recepite ed inserite nel  disegno  di legge approvato lo  scorso  27  giugno  alla Camera con  il Decreto Legge n 151.

“Sono 38.520.231 i mezzi immatricolati nel nostro Paese, 590 gli incidenti stradali con feriti ogni giorno e 12 i morti. È angosciante pensare che gli incidenti stradali rappresentino la prima causa di mortalità tra i più giovani e che, fino ad oggi, le Istituzioni abbiano ignorato il problema, senza rendersi parte diligente nel promuovere alcuna campagna di prevenzione ed educazione stradale, né adottare misure idonee a contrastare un fenomeno che sembra inarrestabile” – prosegue Sposato.

 

 

 

Per ridurre l’incidentalità e la mortalità sulle strade le case automobilistiche potrebbero introdurre la scatola nera,  che consentirebbe anche di  risparmiare sui  costi  assicurativi e sistemi di limitazione della velocità su mezzi omologati in circolazione ad elevato rischio di sinistrosità; mentre misure straordinarie devono essere prese nei confronti dei soggetti  più pericolosi alla guida con  ritiro  definitivo  della patente per chi  si  rende colpevole del reato  di omicidio stradale e richiami periodici  di aggiornamento  con  esami  per i  soggetti  che causano incidenti  con lesioni gravi a causa della loro  condotta pericolosa al  volante. 

In tale direzione un primo passo è  stato  compiuto dal  Consiglio dei  Ministri lo scorso  27 giugno con  il Decreto Legge n 151 sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del  Codice della Strada; ma non  basta per promuovere la cultura dell’educazione  stradale e prevenire gli incidenti.

Adism  ha segnalato al Governo (Prot. USG 12473) la necessità di aumentare la quota prevista dalla lettera b) dell’art. 208 del Codice della Strada inerente i proventi delle sanzioni amministrative in favore di chi effettivamente è tenuto a garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

Per quanto concerne la manutenzione stradale, i lavori devono essere affidati a ditte specializzate in grado di garantire la tenuta del manto, prestando idonee garanzie; gli attraversamenti pedonali dovrebbero garantire maggior sicurezza al pedone, con insegne fluorescenti e, ove necessario, impianto semaforico, così come i marciapiedi nei punti più pericolosi essere muniti di transenne pedonali che riparino il pedone da eventuali investimenti da parte di vetture.

 

 

 

Ogni anno dalle casse dei cittadini italiani escono circa 3 miliardi di euro per le multe stradali, secondo le ultime stime. Di questi, circa il 60% finisce nelle casse dei Comuni, che a loro volta dovrebbero investire la metà dei proventi in opere di manutenzione e ammodernamento stradale. Tuttavia le pessime condizioni del manto stradale, la carenza di illuminazione, la mancanza di marciapiedi e corsie preferenziali per mezzi omologati leggeri, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, come avviene nelle grandi capitali europee, sono quanto mai essenziali per garantire l’incolumità degli utenti della strada; senza trascurare l’impiego delle risorse destinate alle Regioni dal gettito del “bollo auto” –  sottolinea l’Avvocato Gianluca Sposato.

Se pur è stato accolto l’obbligo assicurativo e l’uso del casco per  l’utilizzo  del monopattino elettrico, infatti, non può  prescindersi  da misure di  sicurezza volte a garantire l’incolumità di chi circola nelle strade urbane, quali corsie preferenziali e divieto di percorrenza su strade ad elevato scorrimento.

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Giustizia, Sposato: Urgono riforme serie e profonde dopo gli scandali delle aste giudiziarie e fallimentari

Nella scorsa puntata abbiamo analizzato la situazione dei tribunali italiani, in particolare nei settori  delle aste giudiziarie e fallimentari, dove si  concentra il maggior movimento di denaro e ruotano interessi finanziari e abbiamo appreso dalle rivelazioni del celebre Avvocato romano Gianluca Sposato, che è stato fondatore e Presidente dei Custodi  Giudiziari  e Delegati  alle Vendite Immobiliari e, per oltre 5 anni,  ha collaborato  con la Rubrica “Legalmente” del Messaggero, con oltre 100 pubblicazioni sui principali argomenti in materia di procedure esecutive immobiliari,  concorsuali  e fallimentari, le ragioni delle sue dimissioni e la sua esclusione dalla sezione del  tribunale,  dove lavorava come custode e delegato alle vendite immobiliari per avere denunciato un sistema di corruzione e collusione tra magistrati ed ausiliari conosciuto da molti e mai raccontato per paura di  ritorsioni.

“Sentire parlare un giudice dell’esecuzione di ‘appetibilità’ dell’immobile sul mercato piuttosto che di garanzia dei diritti delle parti processuali, pur con le dovute differenze sostanziali tra creditore procedente e debitore esecutato esistenti nel processo di esecuzione immobiliare, è stato il principio di un fenomeno che ha sconvolto le regole del diritto stridendo con quella funzione di terzietà ed imparzialità che ogni giudice dovrebbe garantire al cittadino. Che esista un sistema di potere che prende le decisioni economiche, a cominciare dalla scelta degli interlocutori, come il concessionario della pubblicità, la banca, o gli ausiliari a cui affidare gli incarichi maggiormente remunerativi, che ruotano intorno al mondo delle aste e dei fallimenti è sotto gli occhi di tutti. I benefici sono per pochissimi raccomandati sui cui rapporti stretti con i giudici occorrerebbe indagare. Chi denuncia viene automaticamente escluso, trovandosi dopo avere investito nella professione e specializzazione, senza possibilità di lavorare in questo settore”.

A seguito dell’esposto dell’avvocato Gianluca Sposato abbiamo presentato un interpello  al neo Ministro della Giustizia Carlo Nordio affinché si apra un fascicolo  di inchiesta volto  a fare luce su un  sistema spesso nell’occhio  del ciclone per fenomeni  di  corruzione legati  al  giro di  soldi che circola nel settore, che scredita la magistratura e lede diritti  costituzionalmente garantiti.

“E’ inspiegabile come certi giudici avanzino velocemente di carriera fino ad arrivare in Cassazione, o diventano Presidenti di Tribunale senza particolari meriti (a volte come nell’interland della capitale anche a seguito di scandali di molestie sessuali archiviati) e altri che, pur lavorando onestamente, non facciano scatti in avanti.” – racconta ancora l’Avvocato Gianluca Sposato da sempre impegnato in battaglie a favore della giustizia e della collettività. “Possibile che all’interno della magistratura vi sia un sistema di raccomandazioni dettato dalla posizione e appartenenza a diverse fazioni, che decide assegnazioni con criteri diversi dai meriti? La magistratura deve rimanere indipendente e garantire imparzialità di giudizio, oltre che disinteresse alle questioni trattate”.

E’ sul principio di affermazione della legalità, che non può prescindere da alcuna riforma della giustizia, con la separazione delle carriere per i magistrati, che vogliamo porre risalto perché se esistono mele marce nel modo della giustizia vengano allontanate subito dai loro incarichi.

Non solo  corruzione,  ma anche norme poco agili,  se non  che stridono  con principi  costituzionalmente garantiti,  che tutelano  interessi  di  potere e finanza a scapito  dei  cittadini,  che comunque non  sempre restano  a guardare.

Come nel caso delle aste gestite dall’Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano che nel  2022 ha visto diciannove persone condannate da uno a undici anni e due mesi di carcere all’esito di un processo per una serie di aste giudiziarie truccate, che già nel settembre 2020 aveva portato a sei patteggiamenti e a tre condanne in rito abbreviato per corruzione, turbativa d’asta e falso ideologico.

Insomma il mondo  della Giustizia, da cui  deve ripartire il nostro Paese per ridare vita all’economia e credibilità  agli investitori  esteri  e nazionali,  che cercano  garanzia nei  diritti  e non incertezza ed instabilità, avrà  un bel da fare anche con il  nuovo Governo,  soprattutto  se non ricorrerà  all’ausilio  di  tecnici  specializzati  a livello istituzionale e legislativo,  come ha sottolineato l’Avvocato Gianluca Sposato  cresciuto  nell’ambiente dell’ISLE  – Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi che opera sotto l’alto Patronato  del Presidente della Repubblica.

Fonte dell’intervista: Agenzia Parlamentare, 27 ottobre 2022; https://agenparl.eu/2022/08/27/lo-scandalo-mai-raccontato-delle-aste-giudiziarie-e-fallimentari-prima-puntata/

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Lo scandalo mai raccontato delle aste giudiziarie e fallimentari

Un sistema chiuso che non presta alcuna garanzia al  debitore, gestito da un numero ristretto  di professionisti legati da rapporti consolidati  con i  giudici, nel  quale sono state soppresse anche le forme pubblicitarie tradizionali, rendendo più difficile e trasparente la partecipazione a tutti.

Case vendute a prezzo ulteriormente ribassato rispetto  a quello  fissato nel  giro  di pochi  mesi,  ordine di liberazione dell’immobile anticipato alla vendita, obbligo  di  corresponsione di una indennità  di occupazione per i familiari dell’esecutato che occupano l’immobile, termine per proporre opposizione non oltre la vendita e costi  di procedura esorbitanti: sono  solo  alcune delle modifiche introdotte negli ultimi  anni  alle procedure esecutive immobiliari, in un sistema che non presta alcuna tutela al  debitore esecutato che voglia salvare il proprio immobile.

In  un  sistema  dove di  tanto in tanto  scoppia qualche scandalo per l’assegnazione degli incarichi e  gestione dei  fallimenti con  professionisti  e giudici che finiscono  dietro le sbarre,  ci  siamo  chiesti come è possibile che il legislatore non intervenga. Abbiamo voluto  sentire il racconto del noto avvocato e giurista  Gianluca Sposato dell’ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi,  cresciuto nel  mondo  associazionistico che è stato fondatore e presidente dell’Associazione Custodi Giudiziari  e Delegati  alle vendite Immobiliari.

“ Ho lasciato l’Associazione  Custodi e Delegati  alle vendite da diversi  anni ormai, sia perché per me sono  arrivate proposte di lavoro più interessanti  ( oggi l’Avvocato Sposato è Presidente dell’Adism  Associazione Difesa Infortunati Stradali,  che ha ricevuto l’apprezzamento  della Presidenza del Consiglio  dei Ministri per l’attività a sostegno  dei danneggiati da gravi incidenti per l’attività  svolta in ambito  assicurativo ),  sia perché  ero  stufo  di  quello che vedevo e nessuno  voleva denunciare”.

Può  raccontarci a cosa fa riferimento precisamente?

“ Ricordo  che il pomeriggio negli ultimi tempi in  cui  ero ancora in carica arrivavano  telefonate dalla Cancelleria del  Tribunale al mio  studio  con  convocazioni immediate a porte chiuse negli  ambienti  giudiziari  di  Viale Giulio Cesare cui  partecipavano oltre ai giudici  e ai loro ausiliari,  avvocati  e commercialisti ben radicati  nel  sistema del  conferimento  degli incarichi, i principali interlocutori  nel mondo delle aste e dei  fallimenti,  concessionarie  pubblicitarie  e rappresentanti  di  vertice di banche e finanza.”

Cosa accadeva in  questi incontri  segreti in tribunale?

“ Ricordo in una occasione che l’allora presidente del Tribunale, per il tramite di un  giudice suo interlocutore molto  attivo,  che poi anche ha fatto  strada, impose l’ingresso  della BCC Banca di  Credito Cooperativo nel  sistema della aste giudiziarie e fallimentari, giustificando la decisione con la spiegazione che non  si poteva più operare in regime di  monopolio ( a Roma storicamente negli  ambienti  giudiziari  ha sempre operato la Banca di Roma, oggi Unicredit ). La cosa singolare è  che dopo  qualche mese il Presidente del Tribunale è  andato in pensione ed è  diventato  membro  del  consiglio  direttivo  della banca BCC. Occorre tenere presente che si parla di un  giro  di  affari  di  svariate centinaia di  milioni  di  euro,  essendo ogni procedura legata ad un  conto  corrente, ove transitano  tutte le operazioni  disposte dal  giudice,  che oggi  vengono  ripartite tra Unicredit e BCC.”

Presidente Sposato ricorda altri  episodi particolarmente gravi che si  sono  verificati in  questi incontri  a porte chiuse ?

“ In  questi incontri le rappresentazioni  di vertice della finanza,  con  il pieno  assenso  dei  giudici  e dei presenti,  ad eccezione del  sottoscritto,  che  all’epoca partecipava in rappresentanza di categoria dei  Custodi Giudiziari  e Delegati  alle Vendite Immobiliari, ha posto  le basi  e dettato le regole di  quella che è  stata poi la riforma del  2008,  con  vendite a prezzi ulteriormente ribassati rispetto  quelli fissati, liberazione anticipata dell’immobile per renderlo maggiormente appetibile, un unico gestore degli incarichi  di  custodia e limiti  a proporre l’opposizione all’esecuzione per il  debitore esecutato “.

Lei  ha denunciato  questi  fatti? Cosa è  accaduto ?

“Di  fronte alla possibilità  di  maggiore guadagno per tutti, rifiutando  di far parte di un  sistema che poi  ha dato  alla luce quello  che è  risaltato ai media come  ‘ scandalo Palamara’,  mi  sono  trovato  solo ed escluso. Ho  cominciato  a non  ricevere più  alcun incarico o, peggio  ancora,  ha ricevere incarichi punitivi,  come il pignoramento  di  2/24 di immobile abusivo  di borgata occupato  abusivamente da rom,  con acconto  di  400  euro e  tutte le responsabilità e difficoltà  del  caso, rimettendo  tempo  e lavoro; mentre gli  ausiliari più vicini  ai  giudici della sezione – spesso  visti  sotto Natale per i  corridoi del Tribunale con  pacchetti regalo ( quando  non agiscono con più  discrezione ) per cancellieri  e giudici ricevevano  come nel caso  del  genero  del Presidente del Tribunale acconti  di  1 milione di  euro per arbitrati.”

Cosa l’ha spinta a non proseguire nella sua battaglia per la giustizia e la legalità e portato  a rassegnare le dimissioni  da Presidente dell’Associazione Custodi Giudiziari che aveva fondato?

“La mia Associazione era nata con l’unico intento di fare formazione continua gratuita, per garantire elevati standard di preparazione ed operatività, rivendicando l’autonomia degli  ausiliari. Negli  anni in  cui  ho mantenuto la presidenza dell’ ACG  mi  sono occupato  di organizzare convegni sulle principali tematiche inerenti  le procedure esecutive, concorsuali  e fallimentari  formando oltre 3.000 professionisti. La possibilità che il Tribunale potesse mettere mano  sull’Associazione di  categoria indirizzandone le scelte era evidente e concreta. Prima di  rassegnare le mie dimissioni ho  scritto una lettera aperta all’allora Presidente di  sezione del Tribunale richiamandolo  al  suo  ruolo istituzionale e di  esempio  di  legalità  e giustizia. Per contro non ho  mai  ricevuto  risposta, ma ho  saputo  da alcuni  colleghi che ero  stato bandito dalla sezione del Tribunale come persona non gradita e che non  avrei più ricevuto  alcun incarico,  cosa che peraltro già  avveniva da qualche anno,  vista la mia riluttanza a condividere scelte  prive di  ogni  etica e morale, oltre che  contrarie alla legge”.

Fonte dell’intervista: Agenzia Parlamentare, 27 agosto 2022; https://agenparl.eu/2022/08/27/lo-scandalo-mai-raccontato-delle-aste-giudiziarie-e-fallimentari-prima-puntata/

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Danno da morte e risarcimento agli eredi

Danno da perdita del rapporto parentale: la prova della sofferenza per l’uccisione del proprio familiare viola principi costituzionalmente garantiti? La guerra intestina su quantificazione e prova del danno da morte e la questione di  legittimità  costituzionale sollevata relativamente alla sentenza 11200/19 della Cassazione.

Potrebbe sembrare assurdo per i non addetti ai lavori, ma è così: se un proprio congiunto viene ucciso in un incidente stradale i familiari della vittima devono documentare la loro sofferenza per la perdita del rapporto parentale per avere diritto al risarcimento del danno per l’uccisione del proprio caro; altrimenti possono anche non avere diritto ad alcun risarcimento.

Facciamo un esempio per essere più chiari: se il fratello di una persona uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali da un automobilista ubriaco chiede sic et simpliciter il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, potrebbe non avere diritto a vedersi riconoscere alcun risarcimento, o ad ottenere un indennizzo in misura ridotta rispetto minimi e massimi che fanno riferimento all’intensità  del rapporto  con la vittima e alla dimostrazione del dolore per la perdita subìta. Occorre precisare che, seppur ancora non se ne è parlato, con  riferimento alla prova relativa alla sofferenza per il  danno  conseguente la perdita del rapporto parentale è  stata sollevata una questione di  legittimità  costituzionale in un  giudizio  di  rinvio  (dopo due passaggi in Cassazione) inerente la sentenza 11200/19 per violazione degli  articoli 2, 3 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana con  riferimento  agli articoli 2043 e 2059  del  codice civile,  nella parte in  cui la sentenza di cui  sopra afferma che: “ la mera relazione di  consanguineità non è da sola sufficiente ad integrare il danno  risarcibile,  gravando  sui  congiunti l’onere di provare in  concreto  l’esistenza di  rapporti  costanti  e di  reciproco  affetto  e solidarietà con il familiare defunto”. 

Il giudizio è ancora in corso, in fase decisionale, e non sappiamo se gli atti verranno trasmessi alla Consulta, o meno, per dirimere tanti dubbi e rispondere ai quesiti sollevati da chi scrive. Questa e altre sentenze di legittimità, a seguito dell’involuzione giurisprudenziale che ha elaborato la teoria del danno conseguenza a discapito del danno evento affermano che: “la liquidazione del danno non patrimoniale subìto dai congiunti  in  conseguenza dell’uccisione del  familiare non integra un danno in re ipsa ma deve essere provato in  concreto  dal  danneggiato”. Tuttavia, come ben noto alla medicina legale, che sul punto si è autorevolmente espressa con i suoi maggiori studiosi e rappresentanti, non può non evidenziarsi che il sentimento, il dolore, è qualcosa di interiore che può facilmente desumersi nel caso di perdita del rapporto parentale per fatto illecito, esprimendo perplessità su modalità standard assunte quali relativi mezzi  di prova. Autorevoli giuristi e studiosi del danno sostengono, poi, che l’onere della prova dovrebbe, semmai, incombere su chi intenda dimostrare un fatto che si discosti dal sentire umano e sociale, ovvero che si qualifichi come situazione eccezionale, come il non provare dolore, o provare un sentimento di sollievo, se non addirittura di  gioia e felicità,  per l’uccisione di un  proprio familiare.

Illogicità, incoerenza e arbitrarietà delle motivazioni per cui la sofferenza per l’uccisione di un familiare non è “in re ipsa”.

La giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale individua quali criteri  che valgono come indici dell’eccesso di potere legislativo quello dell’assoluta illogicità, incoerenza od arbitrarietà delle motivazioni della legge, o dell’atto ad esso equiparato e quello della irragionevolezza delle statuizioni legislative rispetto alla realizzazione concreta del  fine.

A prescindere dal valore e dal contenuto delle presunzioni legali, sembra che i giudici non vogliano tenere contro di quella che è la norma quando si deve affrontare la morte violenta di un proprio familiare, ovvero: sofferenza, dolore, vuoto incolmabile, sconforto, perdita della voglia di vivere per l’uccisione del proprio caro e come ogni diversa interpretazione e convincimento sia in contrasto e leda i princìpi sanciti negli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

L’articolo 2 garantisce i  diritti  inviolabili  dell’uomo, mentre l’articolo 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità  sociale e sono uguali davanti  alla legge: dovere dimostrare lo sconvolgimento della propria vita per l’uccisione di un familiare è in contrasto con tali principi, violando la dignità sociale che si  manifesta anche nel  rispetto  dell’altrui  dolore che non deve essere calpestato, o  trasformato in fenomeno da circo, né,  tantomeno può, senza riserva, costituire  oggetto  di prova nella generalità dei casi, attesa la natura interiore e strettamente personale del sentimento.

Ciò a prescindere dal fatto che un sentimento, come l’amore, l’amicizia, il dolore, non può essere provato, proprio perché indice di una spontaneità interiore caratterizzata dalla riservatezza ed esclusività e che qualunque mezzo di  prova rappresenta, piuttosto, una coercizione ed una violenza al  rispetto  della riservatezza e del  dolore per chi  subisca quanto  di più  atroce la vita possa riservare all’essere umano: la privazione dell’affetto  di un proprio caro a causa della morte violenta per un fatto illecito.

Quali documenti dovrebbe fornire la vittima di un reato per provare il  dolore per l’uccisione di un suo familiare?

A prescindere dal fatto che è in corso un aspro e ampio dibattito tra giuristi su quantificazione e prova del danno da morte,  occorre evidenziare che le ultime pronunce della Cassazione sembrano volere ristabilire un equilibrio  a favore del  danneggiato.

A cominciare dalla ordinanza n. 7748/2020 che ha chiarito come il pregiudizio patito dai prossimi congiunti sia configurabile come danno diretto e non riflesso, potendo desumersi presuntivamente, come è logico che sia,  anche dal legame parentale la sofferenza, lo  sconvolgimento  della propria esistenza per quanto  di più triste possa capitare ad una persona: sopravvivere al mondo senza l’affetto  di  chi  amava. Qualcuno ha, poi, paragonato alla sentenze di San Martino, per importanza ed impatto con l’attuale sistema risarcitorio in tema da danno da perdita parentale, le  3 sentenze della Suprema Corte Cass. 10579/21, Cass. 26300/21, Cass. 26301/21 nelle quali è stato, speriamo definitivamente, chiarito quali sono i criteri per determinare gli importi da liquidare a titolo risarcimento danno per la perdita del rapporto parentale agli eredi della vittima di un fatto illecito, con un richiamo esplicito ad abbandonare quanto  contenuto  nelle Tabelle Milanesi.

Con le pronunce sopra richiamate, ma anche con le successive 33055/21 e 38077/21,  la Suprema Corte ha voluto ricordare che per determinare le somme da corrispondere a ciascun congiunto della vittima di un fatto illecito si deve fare riferimento non soltanto al grado di parentela ed alla convivenza, o meno, con la vittima, ma anche all’età del defunto e all’età del congiunto superstite.

Tali  criteri,  sconvolti  solo  dalle Tabelle milanesi che, con il  Gruppo Danno alla Persona dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile, auspichiamo corra ai ripari per lo meno  sul divario della forbice prevista per gli importi  da liquidare ai  fratelli, come indicato nelle ultime Tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Roma, risalenti al 2019 sono gli unici  da applicare per determinare gli importi  da liquidare a ciascun erede per la morte di un proprio familiare: coniuge, figlio, genitore, fratello, nonno, nipote. Infatti, non può non tenersi conto di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26301 del 2021, che ha voluto sottolineare come: “Il vero danno nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza non la relazione. 

E’ il dolore, non la vita che cambia, se la vita è destinata, si, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo”. Si tratta di una pronuncia che non lascia dubbi interpretativi e, richiamando il principio, già più volte invocato, delle presunzioni legali nell’ambito della prova dello sconvolgimento della vita a causa di un fatto illecito per la morte di un proprio familiare, chiarisce anche come  la sofferenza per la perdita del rapporto parentale deve essere provata e valutata dal giudice  per avere  diritto  al risarcimento del danno ed in  quale misura: “La sofferenza morale  allegata e poi provata, anche  a mezzo di  presunzioni semplici,  costituisce  l’aspetto più significativo del  danno.  Esiste, infatti, una radicale differenza tra  il danno  per la perdita  del  rapporto  parentale e quello  per la sua  compromissione  dovuta a  macro lesione del  congiunto  rimasto  in vita in cui è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in peggio”.                  

La prova del dolore per l’uccisione di un familiare costituisce una violazione del  rispetto della persona?

Non può, infine, non richiamarsi l’art. 32 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e la legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Viene da chiedersi se costringere un genitore, che ha perso un figlio trasportato in auto in un incidente stradale, che a seguito di questa tragedia si chiuda in sé stesso e non voglia più parlare con nessuno, a fornire una prova del suo dolore non rappresenti una violazione del rispetto della sua persona, della sua privacy, una intrusione sgradita nel suo lutto familiare.

Ma vi è di più: vi è da chiedersi se questo gioco perverso che calpesta i diritti del  danneggiato, possa portare nel circo delle aule di giustizia ad indagini ed accertamenti peritali pericolosi ed inutili ai fini dell’equità e garanzia dei diritti,  tenuto  conto  che la legge deve garantire uguaglianza e non  disparità. Il principio secondo cui il danno per la perdita di un familiare non è “in re ipsa“ si  appalesa in netto  contrasto  e violazione della norma costituzionale richiamata. La perdita di un familiare rappresenta il più grande sconvolgimento che possa abbattersi nella vita di un essere umano, ponendo spesso fine alla voglia di vivere, una mancanza ed un dolore non sanabile nel tempo.

Una situazione che non si  augura a nessuno: solo chi ha vissuto un lutto familiare può comprendere come la salute risenta del vuoto incolmabile provocato dalla mancanza di un proprio caro e come ciò incida negativamente sulla qualità  della propria esistenza, venendo  meno  la voglia  di  vivere e divenendo  la vita un  dolore continuo  e costante. Per tale ragione il nostro legislatore ha previsto il risarcimento  di  un danno  di  carattere morale per determinate categorie di  congiunti a seguito  del  decesso  di  un familiare (finanche i nonni, i  cugini  e gli  zii nelle ultime tabelle di  liquidazione del danno elaborate dal  tribunale di  Roma 2019) cagionato da fatto illecito, non rappresentando l’assenza di convivenza, nel mondo in cui viviamo e con le tecnologie a disposizione,  un ostacolo  alla pienezza del  rapporto  affettivo  tra consanguinei,  tant’è vero che il giudice può ridurre (può, non deve) l’importo  riconosciuto  a titolo  di  danno da perdita parentale fino  alla metà.

Negare che l’uccisione di un proprio familiare costituisca violazione dei diritti, e dunque, dei danni, perlomeno non patrimoniali,  dei  congiunti superstiti è  nozione contraria ai principi basilari del sentire sociale e del diritto che è chiamato  a tutelare tali beni  supremi: la salute, la piena dignità  sociale e l’uguaglianza sostanziale dell’individuo  di  fronte alla legge; così  come anche non  riconoscere che il dolore possa essere provato e manifestato in maniera differente e soggetto  a valutazione equitativa da parte di organi giudicanti differenti e con propri distinti  convincimenti.

D’altronde il caos generato sui danni non patrimoniali da uccisione di un  congiunto,  con l’elaborazione della teoria del “danno  conseguenza” a scapito  del  “danno  evento”  non  tengono  conto  dell’unica considerazione meritevole di  tutela e cioè che: la vita e la salute sono  beni preziosi ed irrinunciabili costituzionalmente protetti  e garantiti e che l’evento e la conseguenza si  identificano nel  danno  stesso, non potendo avere distinta collocazione quali espressioni racchiuse nel dettame dell’articolo 2058  del  nostro  codice civile.

Negare che l’uccisione di un figlio non abbia ripercussioni nella vita e sulla salute dei genitori, che la morte di un fratello non sconvolga l’esistenza dei familiari superstiti è principio che contravviene al sentire sociale e a quelle nozioni  comuni proprie di uno Stato  che voglia definirsi garantista e di  diritto.

Avvocato Gianluca Sposato Gruppo Danno alla Persona Osservatorio Sulla Giustizia Civile. 

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Quali sono le quote degli eredi quando non è stato redatto testamento?

Asse ereditario e quote spettanti agli eredi nella successione legittima

I diritti dei discendenti prevalgono sempre su quelli degli ascendenti

Nel diritto successorio vi sono regole chiare e precise che regolano ogni ipotesi.

A meno di cause di indegnità, i familiari della persona deceduta godono di piena tutela, al punto da non potere essere pretermessi, o subire decurtazione della quota loro riservata per legge, neanche nel testamento.

Abbiamo chiesto all’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente dell’ultima sessione dell’Esame di Stato per diventare Avvocato a Roma, esperto in diritto successorio e materia ereditaria, come si  divide l’eredità nell’ipotesi in cui il “de cuius” sia morto senza lasciare testamento: in questo caso l’eredità verrà divisa tra i familiari del defunto che la legge chiama con il  nome di “legittimari”, o “eredi legittimi”.

Chi sono gli eredi legittimi?

Gli eredi legittimi sono i parenti più prossimi della persona che è venuta a mancare cominciando dai suoi discendenti in linea retta e, dunque, il coniuge ed i figli cui, in mancanza di altri eredi, viene devoluta l’intera eredità, secondo quote prestabilite dalla legge.

Qualora, invece, il “de cuius” non abbia moglie e figli, si ricorre agli ascendenti e, quindi, eredi legittimi sono i genitori, i fratelli ed i nonni.

In mancanza sia del coniuge che di figli, dei genitori, dei fratelli e dei nonni, l’eredità spetta ai parenti più prossimi della persona deceduta, dunque: zii, cugini, nipoti entro il sesto grado.

Come viene divisa l’eredità senza testamento?

Nel caso in  cui  la persona deceduta non  abbia disposto  delle sue ultime volontà redigendo testamento, per la suddivisione dell’eredità tra gli eredi legittimi,  bisogna tenere conto  di  queste regole,  tenuto  conto  che anche in presenza di  testamento, il testatore in presenza di eredi legittimi (coniuge,  figli,  genitori) potrà  decidere di  devolvere ad altri eredi solo una parte del suo patrimonio (quota disponibile) non potendo  pregiudicare il  diritto  dei legittimari (quota di  riserva).

La quota disponibile e la quota di riserva variano a seconda di quanti eredi rientrino  nell’asse ereditario  come nello  schema sotto  riportato.

Quali sono le quote ereditarie del coniuge e dei figli?

Il coniuge gode di maggiore tutela rispetto agli altri eredi, a prescindere che sia intervenuta separazione dei coniugi o meno, poiché solo con il divorzio viene rotto il vincolo ereditario, tanto che in mancanza di figli, fratelli e/o genitori, il coniuge è l’unico erede e conserva il diritto di abitare la casa coniugale con il relativo mobilio.

Se il defunto è sposato e ci sono figli l’intera eredità è divisa in parti uguali tra il coniuge e il figlio se è solo uno, se i figli sono più di uno al coniuge spetta 1/3 e la quota restante di  2/3 viene divisa tra tutti i figli. Viceversa se la persona che viene a mancare è priva di coniuge e ci sono solo i figli sono loro ad ereditare in misura uguale ciascuno.

Quali sono le quote ereditarie dei fratelli e delle sorelle?                                          

I fratelli e le sorelle rientrano nell’asse ereditario solamente se il loro fratello deceduto non ha lasciato figli, concorrendo all’eredità  con il  coniuge, se il fratello venuto  a mancare era sposato; dunque: se il defunto era sposato,  ma non  ci  sono  figli ed oltre al  coniuge ci sono dei fratelli o sorelle al  coniuge  spettano  2/3 dell’asse ereditario  ed ai  fratelli  e sorelle 1/3 .  Se la persona deceduta lascia oltre al coniuge ed ai fratelli anche i genitori la quota di ¼ deve essere, comunque, riservata ad essi, a meno che non rinuncino all’eredità in favore degli altri figli.

Quali sono le quote ereditarie dei genitori e dei fratelli?

In mancanza di discendenti l’eredità viene devoluta agli ascendenti, dunque ai genitori in parti uguali, se non ci sono fratelli e sorelle.

Se invece il de cuius lascia oltre ai genitori anche fratelli, ai genitori spetta ½ dell’eredità e la restante metà viene divisa tra tutti i fratelli che ereditano in parti uguali anche se sono gli unici eredi e, dunque, ove non concorrano  con i  genitori.

SCHEMA QUOTE SPETTANTI EREDI LEGITTIMI SENZA TESTAMENTO

  • Se il de cuius lascia solo il solo coniuge a lui va tutta l’eredità
  • Se lascia il coniuge ed un figlio spetta metà eredità ciascuno
  • Se lascia il coniuge e due figli spetta 1/3 ciascuno
  • Se lascia il coniuge e più di 2 figli 1/3 va al coniuge e 2/3 vengono ripartiti tra i figli
  • Se lascia coniuge fratelli e sorelle 2/3 al coniuge ed 1/3 ai fratelli (se ci sono anche genitori a loro è riservata la quota di ¼)
  • Se il de cuius lascia solo un figlio a lui va tutta l’eredità
  • Se lascia più figli l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro
  • Se il de cuius lascia un  solo  genitore a lui  va tutta l’eredità
  • Se lascia entrambi i genitori l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro
  • Se lascia genitori fratelli e sorelle ½ va ai genitori e ½ viene diviso tra i fratelli
  • Se lascia fratelli e sorelle l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro
  • Se lascia solo i nonni, bisnonni o altri ascendenti l’eredità viene divisa in parti uguali tra di loro (il parente più  vicino  entro il  sesto  grado esclude gli  altri  nell’asse ereditario)

L’Avv. Gianluca Sposato è disponibile a Roma ed in tutta Italia ad aiutarvi a risolvere controversie ereditarie, risparmiando sui costi di denuncia di successione grazie a notai convenzionati con lo studio. Per appuntamenti chiamare 06.3217639

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Incidente stradale mortale, gli importi da liquidare agli eredi

Abbiamo intervistato l’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente di ADISM l’Associazione nazionale che difende gli infortunati stradali, tra i massimi esperti a livello nazionale in risarcimento danni per incidenti stradali mortali ai familiari delle vittime della strada.

Avvocato Gianluca Sposato, Lei  fa parte del Gruppo danno  alla persona dell’Osservatorio nazionale sulla Giustizia che elabora ogni  anno le Tabelle di  liquidazione del danno per la perdita parentale. Cosa bisogna fare quando un proprio familiare, marito, moglie, figlio, genitore, fratello muore in un incidente stradale?

Il  supporto medico e terapeutico ai  familiari  delle vittime della strada sono fondamentali al pari di un  avvocato con molti anni  di  esperienza in diritto delle assicurazioni e responsabilità  civile da circolazione stradale. La materia è  molto difficile e tecnica e benché siano in molti  a volersene occupare, sono in pochi a sapere come muoversi per tutelare pienamente i  diritti di  chi  ha riportato un lutto  familiare in  conseguenza di un omicidio  stradale,  a cominciare dalla corretta ricostruzione e dai  rilievi dell’incidente mortale,  essendo imprescindibile comprenderne la dinamica per l’attribuzione delle relative responsabilità,  evitando errori che possono costare cari in termini di  giustizia e liquidazione del danno alle vittime della strada. La scelta dell’avvocato non può prescindere dal suo curriculum e dalla sua preparazione specifica  di  risarcimento danni per incidenti mortali, tenuto  conto dell’evoluzione costante del diritto  su tematiche relative al  danno patrimoniale e non patrimoniale e sul danno da perdita parentale.

I parenti delle vittime della strada hanno diritto al risarcimento del danno per la morte del proprio familiare nella stessa misura?

Con il Gruppo Danno alla Persona dell’Osservatorio nazionale sulla giustizia stiamo  lavorando  a criteri omogenei  di  liquidazione ai  familiari  delle vittime della strada,  tenuto  conto  che limitatamente al danno non patrimoniale per la perdita del  rapporto  affettivo  danno morale per l’uccisione di un familiare esistono delle variabili che devono essere valutate  dal giudice. Come Avvocato che ha assistito ed assiste numerose persone che hanno perso un familiare in un incidente stradale devo dire che non  esiste ristoro  che possa colmare il  dolore per la perdita affettiva di un proprio caro. Elementi  come  il grado  di  parentela, la convivenza, l’età  del  congiunto deceduto e l’età  del familiare superstite sono  stati richiamati di recente dalla Cassazione come criteri per determinare l’aumento  degli importi da liquidare a titolo di  risarcimento del danno  morale al  familiare superstite. Bisogna poi valutare a parte  il danno patrimoniale,  ovvero la perdita di  apporto  economico alla famiglia per l’uccisione del proprio congiunto, ove questi  provvedeva al  mantenimento  del nucleo familiare, poiché  il massimale di polizza assicurato  da chi  ha commesso l’omicidio stradale,  che per legge non può essere inferiore a 6.000.000,00  di  euro,  potrebbe non  coprire tutti i danneggiati in caso  di  strage stradale.

Come si  calcola l’importo che spetta a titolo  di  risarcimento  danni  per la morte di un  familiare?

Bisogna,  innanzi tutto, distinguere il  danno patrimoniale da quello non patrimoniale. Lo  schema  delle Tabelle del danno non patrimoniale che è  stato  elaborato dall’Osservatorio  sulla Giustizia Civile di  Milano per l’anno  2021, prevede a favore di ciascun genitore per morte di un figlio un importo  che può  variare da un minimo  di € 168.250,00 fino  ad un massimo  di  € 336.500,00 a seconda del  verificarsi  di  determinate condizioni,  lo  stesso importo  è  riconosciuto a favore del figlio per morte di un genitore e a favore del coniuge non separato, o del convivente di fatto sopravvissuto per la morte del proprio congiunto. Mentre a  favore del fratello per morte di un fratello a favore del nonno per morte di un nipote il divario è  molto più  ampio, variando  da un minimo  di  € 24.350,00 fino  ad un massimo  di € 146.120,00. Va da sé  l’importanza  per tutelare al  meglio i propri  diritti e non  vedersi  riconoscere liquidazioni irrisorie di  essere assistiti  fin da subìto da avvocati che trattino in  via esclusiva la materia civilistica anche in Cassazione.

Chi paga in caso  di omicidio stradale?

Bisogna distinguere l’azione civile da quella penale. L’articolo  589 bis del  codice penale stabilisce la pena per chi  ha compiuto un  omicidio stradale con le relative attenuanti  e aggravanti; mentre l’articolo 2043 del  codice civile obbliga  il  conducente del veicolo che ha provocato la morte a rispondere  in  sede civile per il  risarcimento  dei  danni  arrecati ai familiari  della vittima della strada. L’istituto  dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica garantisce la manleva  dell’assicurazione,  obbligata in  solido  al pagamento  del  risarcimento di  tutti i danni, patrimoniali  e non patrimoniali, ai  familiari  delle vittime della strada.

Una procedura a parte è prevista  nel  caso di  incidente stradale mortale causato da veicolo non  assicurato, o da pirata della strada, la cui domanda di  risarcimento andrà  correttamente inviata all’impresa designata territorialmente dal Fondo  di  Garanzia Vittime della Strada.

In che tempi avviene la liquidazione del danno per le morti  stradali?

I  tempi possono  essere molto  veloci  se non ci  sorgono dubbi  sulla responsabilità da parte di  chi  ha provocato  la morte del  familiare nell’incidente stradale,  come nel  caso  del  trasportato e sull’entità dell’importo  da corrispondere agli  eredi  legittimi  aventi  diritto: il  coniuge, i  figli, i  fratelli, i genitori ed i nonni;  essendo  sempre possibile, comunque, chiedere una provvisionale, o trattenere le somme in acconto.

Nei  casi più  complessi, in  cui  la ricostruzione dell’incidente non chiarisce del  tutto  le responsabilità, nel  caso  di presunzione di concorso  di  colpa e  diniego  da parte dell’assicurazione  a liquidare gli  eredi delle vittime della strada i tempi  sono  quelli  di un  giudizio  civile,  variando mediamente da  4 a 5 anni in primo grado.

Ringraziamo l’Avvocato Gianluca Sposato per l’impegno  a promuovere la sicurezza stradale e l’incessante  attività a livello istituzionale per la quale, come Presidente di Adism,  ha ricevuto  l’apprezzamento  della Presidenza del  Consiglio  dei Ministri  per il fattivo  contributo  volto  a tutelare i  soggetti danneggiati  da incidenti  stradali e la pubblicazione del Manuale “Le 50 parole del  danno stradale più usate nelle aule di  giustizia” i cui proventi  sono  devoluti in beneficenza per promuovere la legalità  e la sicurezza stradale.

Per prenotare un appuntamento e sottoporre la vostra questione potete contattare l’Avv. Gianluca Sposato al numero 06.3217639

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Eredità tra fratelli nella successione legittima e testamentaria

Parliamo dell’eredità  tra fratelli  con l’Avvocato Gianluca Sposato esperto in diritto  di famiglia ed ereditario e Presidente di Commissione dell’ultima sessione dell’esame di  Stato per Avvocato a Roma, che ha affrontato e risolto numerose questioni ereditarie nel corso della sua lunga carriera.

Avvocato Gianluca Sposato cosa succede se un fratello muore senza famiglia, ovvero senza lasciare il coniuge, genitori, o figli e l’unico erede è uno, o sono più fratelli?

Nell’ipotesi in questione bisogna distinguere a seconda che si abbia successione legittima, o testamentaria.

Se il fratello che è deceduto non ha redatto un testamento, in  base al  disposto  di  cui  all’articolo 570 del  codice civile il fratello, o i fratelli, erediteranno tutto il patrimonio in parti uguali, in mancanza di altri eredi legittimi, o meglio di legittimari, quali il coniuge, i genitori, o altri  ascendenti, nel qual caso concorreranno, invece, rispettivamente nella misura rispettivamente di 1/3, ove sia presente solo il coniuge, o di 2/12, ove siano presenti il  coniuge ed i genitori,  con la precisazione che i  fratelli e le sorelle unilaterali, conseguono  la metà della quota che conseguono i  germani.

Invece, in presenza di figli della persona venuta a mancare, ai fratelli non spetta nulla nella successione legittima perché sono questi a subentrare nell’asse ereditario, eventualmente con l’altro genitore superstite.

Dunque, nell’ipotesi in cui unico erede legittimo sia un fratello e si proceda alla successione legittima, in quanto non vi è un testamento che escluda il fratello superstite, questi erediterà tutto il patrimonio del fratello deceduto.

Il fratello superstite ha sempre diritto ad ereditare, o può essere estromesso dal testamento, se non ci sono altri eredi legittimi?

I fratelli, a differenza del coniuge, dei figli e dei genitori, non sono eredi legittimari, non avendo una quota loro riservata per legge sull’eredità del fratello defunto.

Tant’è che nel caso in cui sia stato redatto un testamento che li estrometta, non possono impugnarlo, a meno che il testamento non sia stato estorto con la forza o  con l’inganno al testatore; ovvero questi non fosse lucido e capace di intendere e volere al  momento in cui lo ha redatto, o ancora sia nullo sotto il  profilo formale, per carenza dei requisiti  richiesti dalla legge, ove trattasi di testamento olografo non  sottoscritto o privo della data, ovvero non sia stato redatto di proprio pugno  dal testatore.

Pertanto, un fratello che non abbia figli e coniuge facendo testamento potrà nominare unico erede un nipote, o una persona a lui cara, senza pregiudicare i diritti del fratello, in quanto fratelli e sorelle subentrano nell’eredità solo in due casi: se vengono citati nel testamento; oppure, in assenza di testamento, se il defunto non aveva figli, o il coniuge.

Per prenotare un appuntamento e sottoporre la vostra questione ereditaria potete contattare l’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in materia testamentaria e diritto ereditario a Roma, al link di seguito Legale24h

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Donazione indiretta e lesione della quota legittima degli eredi

Tutti quanti nella nostra vita prima, o poi, dobbiamo affrontare la questione ereditaria e per farlo, tutelando nel modo migliore i nostri interessi ed evitando brutte sorprese, la scelta dell’avvocato esperto in diritto ereditario e successioni ereditarie è fondamentale.

La materia ereditaria è molto complessa e richiede una conoscenza giuridica approfondita  in particolare del libro secondo del codice civile – Delle Successioni – del libro terzo  – Della Proprietà – e del libro  sesto – Della Tutela dei  Diritti – per questioni connesse alla proprietà immobiliare ed eventuali  azioni poste in  vita dal defunto per favorire alcuni  eredi a discapito  di  altri.

“L’avvocato che tratta questioni ereditarie oltre ad una preparazione civilistica consolidata deve avere grandi doti di diplomazia al  fine di  non pregiudicare la possibilità  di  una transazione e divisione ereditaria, autorevolezza ed esperienza nell’affrontare situazioni che spesso,  dettate da legami  affettivi o  risentimenti familiari, possono  degenerare pregiudicando la possibilità  di un  accordo  di  divisione dei beni  ereditari”  –  spiega l’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente dell’ultima sessione per l’Esame di  Avvocato a Roma,  che nel  corso  della sua lunga carriera ha affrontato e risolto positivamente numerose questioni legate al  diritto  successorio  e testamentario sia a Roma che in tutta Italia.

“ I clienti  che si  rivolgono  al mio  studio  hanno  appena subìto un lutto  familiare,  questo  significa  essere molto spesso poco lucidi  e disorientati  per il fatto  di trovarsi  a dovere affrontare una grave perdita nella loro vita e gestire rapporti familiari ed economici.  Hanno bisogno di sentirsi protetti  ed al  sicuro,  di  sapere di  essersi  affidati al migliore avvocato per risolvere la loro questione ereditaria e di  comprendere a livello giuridico ogni  aspetto  connesso alla situazione, affinché possa essere gestita al meglio, tutelando i loro diritti ed interessi, oltre che contenendo  costi  e spese relativi  alle imposte di  successione.”

Il primo compito  dell’avvocato  è  la ricostruzione delle vicende familiari  e dell’asse ereditario, tenuto  conto  che nella massa ereditaria ricadono  non  soltanto i  beni lasciati in  eredità dal  de cuius,  ma anche  le donazioni indirette, ovvero quei beni di valore  che sono  stati oggetto  di  lascito nel  corso  della vita da parte del defunto, il quale, per esempio, per evitare imposte di  successione o tassazione su  secondi immobili, ha acquistato  con proprio  denaro  ed intestato  fittiziamente un immobile ad un altro  familiare privilegiandolo  rispetto  ad altri e venendo, così,  a ledere la quota di legittima di  altri  eredi.

Una volta ricostruita la massa ereditaria composta dal  relictum  e dal  donatum,  si procederà  alla ripartizione delle quote tra  gli eredi, con  o  senza conguagli,  tenuto  conto,  per quanto possibile, delle rispettive richieste e sempre che non  vi  sia lesione della quota legittima spettante agli  eredi anche per volontà  del testatore.

Per richiedere un parere in relazione ad una vicenda ereditaria potete compilare il  form che segue o prenotare un  appuntamento tramite il servizio legale24h.

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Testamento: quando lede i diritti degli eredi legittimari e può essere impugnato?

Nella successione testamentaria non possono essere violate le quote riservate agli eredi legittimari, né il  testatore può  eccedere per liberalità la quota disponibile a lui  riservata per legge

Il testatore nel  redigere l’atto di sua ultima volontà deve tenere conto sia della composizione dell’asse ereditario e, dunque, delle quote spettanti per legge ai legittimari  (coniuge,  figli, genitori e altri ascendenti), sia di  quanto compiuto a titolo di liberalità in vita a favore di questi, per esempio  attraverso donazioni indirette,  potendo disporre solo di una quota del suo patrimonio liberamente, spiega l’Avvocato Gianluca Sposato, Ceo di Legale24h, specializzato in diritto successorio ed ereditario a Roma.

Quota di riserva, quota disponibile ed azione di riduzione

Ai legittimari spetta una quota di riserva di cui abbiamo  parlato  in un precedente articolo esaminando  l’ipotesi in  cui la successione all’eredità si  apra senza che sia stato  redatto un testamento.

Nel caso in cui si dia luogo, invece,  alla successione testamentaria saranno  molteplici  gli  elementi  da analizzare,  a cominciare dalla capacità  di intendere e volere del testatore al momento  della redazione del  testamento, alla validità del testamento, che produce effetto dal momento  della sua pubblicazione e, non da ultimo, alla lesione della quota di  riserva destinata  per legge ai suoi  familiari e parenti, o  alla pubblicazione di un testamento falso.

Infatti l’art. 554 del codice civile dispone che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima, attraverso l’esperimento dell’azione di riduzione dinanzi il Tribunale competente, ove sia fallito il tentativo di ricomporre la controversia ereditaria con una transazione ereditaria con bilanciamento delle quote spettanti a ciascun erede.

Quali sono le quote di cui il testatore può liberamente disporre nel testamento?

La quota disponibile varia a seconda del numero dei legittimari ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore ad ¼ del patrimonio del testatore: questo significa che il testatore sarà sempre libero di disporre di ¼ del suo patrimonio come vuole, destinandolo anche a soggetti diversi dai propri familiari e parenti, o privilegiando uno di loro rispetto ad altri.

Ovviamente se non ci sono eredi legittimari, dunque il coniuge, i figli, i genitori o i nonni, il testatore può disporre liberamente dell’intera quota del proprio patrimonio.

Quale è la quota disponibile se il testatore è sposato o ha dei figli?

Se il testatore è sposato bisogna distinguere a seconda che ci siano figli, o meno.

Se non ci sono figli, ma solo il coniuge la sua quota disponibile è di ½, dunque l’altro ½ rappresenta la quota di riserva del coniuge.

Se oltre al coniuge ci sono anche dei figli la quota disponibile è di 1/3 se il figlio è uno solo  e di  ¼ se i figli sono più di  uno,  tenuto  conto  che il  coniuge avrà,  comunque, diritto  nel  primo caso  ad 1/3 e nel  secondo  caso  ad ¼ dell’asse ereditario,  oltre all’uso della casa coniugale e del suo mobilio.

Se il testatore alla sua morte lascia solo figli la quota disponibile sarà di ½ se ha un  solo  figlio  e di  1/3 se lascia più di un figlio, essendo riservata a loro  la restante quota nell’una e nell’altra ipotesi.

Qual è la quota disponibile se il testatore non è sposato e non ha figli?

Se il testatore, invece, non è sposato e non ha figli  ma, nell’asse ereditario sono presenti ascendenti e, dunque, genitori o nonni, che possono  agire anche per rappresentazione, la quota loro  destinata a titolo  di  riserva è  di  1/3 e dunque la disponibile del testatore è di  2/3. Non è prevista invece alcuna quota di riserva per i fratelli.

SCHEMA QUOTA DI RISERVA E QUOTA DISPONIBILE SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

  • Se il testatore lascia solo il coniuge la quota disponibile è ½ (quota riserva coniuge 1/2)
  • Se lascia coniuge e un figlio la quota disponibile è 1/3 (quota riserva coniuge 1/3, figlio 1/3)
  • Se lascia coniuge e più di un figlio quota disponibile 1/4 (quota riserva coniuge ¼, figli ½)
  • Se lascia solo un figlio la quota disponibile è ½ (quota riserva figlio ½)
  • Se lascia più di un figlio la quota disponibile è 1/3 (quota riserva figli 2/3)
  • Se lascia coniuge e ascendenti disponibile ¼ (quota riserva coniuge ½, ascendenti 1/4)
  • Se lascia solo ascendenti disponibile 2/3 (quota riserva ascendenti 1/3)

Per prenotare un appuntamento e sottoporre la vostra questione ereditaria potete contattare l’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in materia testamentaria e diritto ereditario a Roma, al link di seguito Legale24h

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Problematiche frequenti legate alle compravendite immobiliari

Abbiamo intervistato l’Avvocato Gianluca Sposato, Direttore del Network  Legale24h, che nel corso della sua lunga carriera ha trattato ogni  questione inerente le compravendite immobiliari, organizzando tavole rotonde e congressi cui hanno partecipato i maggiori  esperti di diritto, rilasciando attestati di formazione professionale ad avvocati a Roma ed in tutta Italia.

Consulenza immobiliare e attività di intermediazione

“Nelle compravendite immobiliari è, prima di tutto, importante distinguere ruoli e attività: avvocato,  agenzia e notaio  hanno  compiti  e svolgono  funzioni  differenti” – spiega l’Avvocato Gianluca Sposato

Rivolgersi ad una agenzia immobiliare per l’acquisto di un immobile non sempre garantisce l’acquirente da rischi per evizione, formalità perente, come ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli che risultano non essere  state cancellate e rappresentano ostacolo al rogito notarile, con tutte le conseguenze in termini  di  adempimento contrattuale.

Per contro, pensare che il Notaio possa garantire i termini di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, risolvendo ogni situazione di intralcio alla compravendita immobiliare,  non è corretto, perché  la sua funzione è quella di eseguire l’effetto traslativo dell’immobile effettuando le annotazioni  nei  pubblici  registri immobiliari.

L’assistenza dell’avvocato è fondamentale per la buona riuscita della compravendita immobiliare

“L’assistenza di un  avvocato esperto in diritto immobiliare viene spesso trascurata dagli acquirenti,  i quali  per il  solo fatto  di essersi  rivolti  ad una agenzia, o ad un notaio, la ritengono superflua, ma in  realtà è imprescindibile per curare ogni dettaglio  e aspetto  contrattuale, garantendo l’acquirente in  tutte le fasi,  prima di formalizzare l’offerta di  acquisto” – prosegue l’Avvocato Gianluca Sposato.

Infatti, una volta formalizzata la proposta di acquisto e versata la caparra, possono verificarsi brutte sorprese, sia per l’acquirente che per il venditore, che si  sarebbero potute conoscere e risolvere se assistiti da un legale con esperienza in materia di proprietà immobiliare e obbligazioni  contrattuali.

E’ buona prassi conoscere anche il  regolamento condominiale prima di formalizzare la proposta di acquisto di un  immobile – dice l’Avvocato Gianluca  Sposato – atteso  che molto  spesso  vi  sono  limitazioni  alla proprietà contenenti espressi divieti che, se regolarmente trascritti e hanno piena validità  legale, come nel caso in cui  sia vietata la destinazione di appartamenti ad uffici pubblici, attività  di  tipo  turistico  ricettivo come case vacanza o  bed and breakfast, palestre, scuole di musica, di canto e di ballo,  ambulatori medici o sanitari per malattie contagiose”.

Situazioni poco chiare, prospettate come affari a prezzi vantaggiosi, sono  quasi sempre da evitare

Mentre gli  acquisti per asta giudiziaria sono garantiti dal tribunale, che con  effetto purgativo trasferisce la proprietà di un immobile libero da vizi; nella compravendita privata le situazioni occulte alla compravendita che possono verificarsi sono molteplici:  dall’acquisto di quote, in  cui  non si è rispettato il  diritto di prelazione di altri soggetti, alla vendita di immobili gravati da garanzie reali,  o che risultano  essere pervenuti per donazione venendo  a ledere la quota di  riserva degli  eredi legittimari, o ancora privi delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e abitative, persino azioni volte a rivendicare la proprietà di un immobile per avvenuta usucapione.

Se il libero mercato offre maggiori opportunità di scelta, le aste immobiliari – sottolinea l’Avvocato Gianluca Sposato –   garantiscono l’acquirente, che abbia effettuato il saldo del prezzo nei  termini di cui all’ordinanza di  vendita, da eventuali rischi  di  evizione e dalla cancellazione di  tutte le formalità pregiudizievoli legate alla procedura. Tuttavia, anche in questo settore, a prescindere dalle possibilità concrete di aggiudicazione, l’assistenza legale, dati i tecnicismi e la complessità della materia è indispensabile ed è bene diffidare dai tanti intermediari”.

Libera contrattazione e problemi in sede di rogito notarile

In sede di acquisto di un immobile i rischi possono essere molteplici.

Qualora l’immobile sia ancora da costruire, per esempio, il rilascio di una fideiussione a garanzia dello stato di insolvenza del costruttore non è l’unico elemento da considerare.

Sono frequenti anche problemi con agenzie immobiliari particolarmente invadenti che operano scorrettamente, non solo per acquisire un mandato di vendita, ma anche non comunicando situazioni che, se conosciute, non avrebbero portato a formalizzare l’offerta di acquisto.

Tuttavia, il mercato immobiliare in ambito privato, con l’assistenza di un  avvocato  esperto in compravendite immobiliari, è del  tutto  sicuro e oltre ad offrire maggiori  soluzioni adatte alle proprie richieste ed esigenze immobiliari, offre il vantaggio della contrattazione libera, tenuto  conto del sovraffollamento delle aste giudiziarie con l’interessamento di intermediari anche in quel settore (ove non  sarebbe dovuta alcuna provvigione di intermediazione)   con relative incertezze in ordine alla possibilità  di aggiudicazione dell’immobile all’esito di un’asta e del relativo prezzo  di  acquisto  finale.

Per acquistare il vostro immobile in totale sicurezza consigliamo di  rivolgervi  all’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in problematiche connesse a diritti  reali e proprietà immobiliare, che tutelerà i vostri  diritti  ed interessi per un investimento immobiliare che si  riveli un acquisto sicuro e solido nel tempo.