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Diritto Ereditario

Accettazione eredità

Accettazione eredità

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Cosa è l’accettazione di eredità? 

L’accettazione d’eredità è un negozio giuridico unilaterale non ricettizio per mezzo del quale l’erede acquista il diritto all’eredità, con effetto dal giorno dell’apertura della successione ereditaria.

In quanto negozio puro, l’accettazione è irrevocabile ed il relativo diritto di accettare si prescrive nel termine di 10 anni.

L’accettazione presuppone l’apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius, momento in cui avviene la separazione dei diritti dal loro titolare.

Da questo momento si aprono le fasi del procedimento successorio con l’apertura della successione, la delazione dell’eredità, distinta dalla vocazione e l’acquisto dell’eredità.

Che si intende per delazione e vocazione nell’eredità?

La delazione coincide temporalmente con l’apertura della successione e altro non è che l’effettiva chiamata dell’erede il quale, da questo momento, può fare valere i propri diritti.

La delazione ereditaria, pertanto, consiste nell’offerta del patrimonio del defunto al  chiamato alla successione, che ha la possibilità effettiva di acquistarla con l’accettazione.

Prima di tale momento il potenziale successore, pur se erede necessario e, dunque legittimario, non può vantare alcun diritto sul patrimonio del de cuius.

La vocazione ereditaria fa, invece, riferimento al titolo che è alla base della delazione, come designazione del successibile, costituendo il titolo, o fondamento giuridico, che prende concretezza e vita nella delazione, che è l’effettiva chiamata.

Ai sensi dell’articolo 457 del codice civile, la vocazione e, dunque, l’eredità si ha per legge, o per testamento, aprendosi in tal modo la successione legittima, o la successione testamentaria.

Come si fa l’accettazione di eredità?

L’eredità non si trasmette automaticamente agli eredi.

Infatti, per acquisire la qualità di erede è necessario manifestare la volontà di accettare l’eredità.

Nelle successioni ereditarie per accettazione d’eredità si intende, dunque, la manifestazione di volontà dell’erede a subentrare nei rapporti giuridici, attivi e passivi, del de cuius.

La qualità di erede si distingue poi da quella del legatario, poiché l’erede subentra a titolo universale nei rapporti giuridici del defunto, dunque anche nei suoi debiti.

Nel legato testamentario, invece, la successione è a titolo particolare ed il legatario è esente da debiti ereditari.

Dati i tecnicismi presenti nel settore del diritto successorio, per gli eredi è sempre raccomandabile rivolgersi ed essere assistiti in  tutte le fasi da un avvocato esperto in successioni ereditarie.

Quali sono le forme per l’accettazione d’eredità?  

L’accettazione dell’eredità può essere espressa, o tacita.

Fintanto l’eredità non viene accettata resta vacante e si parla di eredità giacente.

L’accettazione espressa si ha quando il chiamato all’eredità dichiara in un atto pubblico, o una scrittura privata, la propria accettazione, ovvero assume il titolo di erede.

L’accettazione espressa può avvenire nella Cancelleria del Tribunale dove si è  aperta la successione, oppure presso un Notaio.

L’accettazione d’eredità tacita si ha, invece, quando il chiamato all’eredità compie atti concludenti che presuppongono la sua volontà di accettare, che non avrebbe il diritto di compiere, se non nella sua qualità di erede. 

Così, se il chiamato si trova a qualsiasi titolo nel possesso effettivo dei beni ereditari, o anche di un solo bene del compendio, come nel caso di un membro della famiglia convivente del de cuius.

In tal caso la legge stabilisce che trascorsi tre mesi, senza un atto di rinuncia e senza che sia fatto l’inventario dei beni, il chiamato si intende erede puramente e semplicemente.

Dunque per fare un  esempio: se io in quanto erede comunico la disdetta di un  contratto compio una accettazione tacita di eredità; ma se per compiere lo stesso  atto scrivo una lettera nella quale mi qualifico erede l’accettazione è espressa.

Ogni interessato può esperire l’actio interrogatoria per far fissare al giudice un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta, o rinuncia all’eredità.

Occorre, però, tener conto degli effetti della rinuncia in relazione alla possibilità per altri eredi di agire in rappresentazione ereditaria.

Forme e termini per l’accettazione di eredità 

L’Avvocato per eredità e successioni  può chiarire entro quanto tempo si può manifestare la volontà di accettare l’eredità e con quali forme deve avvenire l’accettazione dell’eredità.

L’accettazione ereditaria può avvenire in forma espressa, pura, con beneficio di inventario e, secondo l’articolo 474 del codice civile, anche in forma tacita, per atti concludenti da cui si desume con certezza la volontà di accettare.

L’erede, subentrando a titolo universale, risponde dei debiti del defunto, anche oltre al valore dell’eredità, nel caso di accettazione senza il beneficio di inventario.

Circa il termine di accettazione eredità, questo diritto va esercitato entro dieci  anni dall’apertura della successione.

Trascorso inutilmente questo termine, interviene la prescrizione ed il chiamato perde il diritto di subentrare nella qualità di erede.

Tuttavia, chiunque ha interesse può chiedere al Giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare se accetta l’eredità, o vi rinuncia. 

Cos’è l’accettazione tacita di eredità?

L’accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità.

In altre parole, si ha accettazione tacita ereditaria quando il chiamato all’eredità compie atti che non avrebbe il diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede.

La denuncia di successione ed il pagamento delle imposte di successione non costituiscono accettazione tacita d’eredità, poiché la qualità di erede deve manifestarsi con un comportamento concludente.

Il comportamento concludente è ravvisabile, per esempio, nella proposizione dell’azione di divisione ereditaria, piuttosto che nella risoluzione di un contratto concluso dalla persona defunta.

Anche il pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall’asse ereditario costituisce accettazione tacita di eredità, al pari della riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius.

L’attività di costituzione in giudizio per far valere il proprio difetto di legittimazione deve intendersi come atto volto a testimoniare la volontà di non accettare l’eredità.

Diversamente dall’ intervento in giudizio del chiamato quale erede legittimo del de cuius, che costituisce manifestazione della volontà di erede finanche in caso di cancellazione dal ruolo della causa per inattività delle parti.

Quali effetti produce l’accettazione d’eredità?

Quanto agli effetti, l’accettazione d’eredità può essere pura e semplice, o con il beneficio di inventario.

Con l’accettazione pura e semplice si produce una confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede.

In tal modo l’erede è tenuto e risponde per tutte le passività lasciate dal de cuius, anche oltre il compendio dell’eredità e, dunque, con il proprio patrimonio.

L’accettazione di eredità con beneficio di inventario, invece, consente al chiamato di evitare ogni pericolo in ordine alle conseguenze patrimoniali dell’acquisto della qualità di erede.

In tal modo la legge consente di impedire la confusione dei patrimoni, evitando la responsabilità ultra vires, limitando la responsabilità dell’erede entro i limiti di valore del patrimonio relitto dal de cuius.

Il favor legislativo dell’eredità beneficiata, enucleato nell’articolo 510 del codice civile, comporta che l’accettazione d’eredità con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati all’eredità giova su tutti gli altri.

Ciò anche se l’inventario dei beni, che è sempre obbligatorio in presenza di minori, interdetti ed inabilitati è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha presentato la denuncia di successione.

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Infortunistica Stradale

La personalizzazione del danno

La personalizzazione del danno

La personalizzazione del danno

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L’Avvocato Gianluca Sposato, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel Diritto delle Assicurazioni e risarcimento danni per incidenti stradali, spiega in maniera chiara cosa è e come opera la personalizzazione del danno.

Con la personalizzazione il giudice aumenta la componente del danno biologico in caso di lesioni gravi, e prova di ulteriori  ripercussioni, incorporando il danno esistenziale ed il danno morale.

Ma è giusto confondere danno morale e danno esistenziale?

Per il danno morale, o sofferenza soggettiva, l’aumento è fino al 50 per cento del danno biologico; mentre per il pregiudizio dinamico relazionale l’aumento è contenuto entro la misura massima del 30 per cento sull’invalidità permanente. 

Cosa è la personalizzazione del danno?

A seguito delle sentenze gemelle di San Martino del’11 novembre 2008, si è tornati ad un sistema di risarcimento del danno alla persona che prevede due categorie: danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

In questo impianto risarcitorio ha assunto particolare rilievo la categoria del danno esistenziale a fronte di minore importanza riconosciuta alla categoria del danno morale. 

Il problema che ci si è sempre posti per il risarcimento del danno biologico negli incidenti stradali, o per i casi di responsabilità medica per le macro lesioni è relativo all’applicazione della Tabella di risarcimento delle lesioni personali.

Con la personalizzazione del danno, che non può essere superiore al 50% del danno biologico per la sofferenza soggettiva e al 30% per il pregiudizio dinamico relazionale, si ottiene il massimo risarcimento del danno per un incidente stradale.

La Cassazione, infatti, riconosce al danno biologico una portata omnicomprensiva, senza confondere la sofferenza fisica e psichica patita dal danneggiato (danno morale), dalle ripercussioni negative nella sua vita di relazione a seguito di un fatto illecito (danno esistenziale).

Personalizzazione del danno: gli aumenti per il danno morale ed esistenziale

L’ articolo 138, comma 2, lettera e) del Codice delle Assicurazioni, dispone che per la componente del danno morale, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto.

Il successivo comma 3 stabilisce che, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali documentati e accertati, l’ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento, fino al 30 per cento.

Da queste disposizioni si traggono due conclusioni:

  1. che il danno morale, ricorrendone le condizioni, deve essere liquidato in via autonoma rispetto al danno biologico, come ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 28989 del 11 novembre 2019;
  2. che l’aumento previsto dal comma 3 fino al 30 per cento ha ad oggetto soltanto il danno biologico ai fini della componente dinamico relazionale e non anche quello morale, come chiarito dalla Cassazione con sentenza 2433/2024.

Con la Legge Balduzzi l’applicazione delle norme contenute negli articoli 138 e 139 del Codice Assicurazioni Private vengono estese anche alla responsabilità sanitaria nel contesto della responsabilità civile medica.

I limiti alla personalizzazione del danno operati dalle assicurazioni

Il problema della personalizzazione del danno, sotto il profilo assicurativo, attiene al tentativo da parte delle assicurazioni di includere nel calderone tanto il danno esistenziale, quanto il danno morale, con aumenti minimi.

Le assicurazioni, i cui interessi prevaricano su quelli dei danneggiati, hanno provato anche ad escludere il risarcimento del danno morale nelle micro lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente.

E’ indubbio, infatti, che per le lesioni di lieve entità il danno morale deve essere allegato e provato con maggior rigore, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 17209/2015, ribadito con sentenza n. 6444 del 3 marzo 2023.

Tuttavia, anche in presenza di micro lesioni fino a 9 punti di danno biologico, a particolari condizioni che siano state provate, non può essere esclusa la personalizzazione e liquidazione del danno morale ed esistenziale (Cass. 5547/24).

Come si fa la personalizzazione del danno?

Il compito del giudice, nel caso di macro lesioni e prova fornita, è indicare correttamente la misura del risarcimento del danno, operando la personalizzazione fino al 50% ed oltre per il danno morale e fino al 30% per il danno esistenziale.

Il pregiudizio esistenziale, o dinamico relazionale, attiene alla dignità della persona ed è un danno risarcibile in virtù degli articoli 1, 2, 4 e 35 della Costituzione, che deve essere riconosciuto solo nelle ipotesi di cui all’art. 2059 del codice civile.

Infatti il danno dinamico relazionale è risarcibile entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento danno quando deriva, anche fuori dei casi previsti dalla legge, dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito.

Danno morale e danno esistenziale vanno sempre calcolati nella personalizzazione?

Il problema della personalizzazione attiene proprio alla confusione di danno morale e danno esistenziale, laddove il compito del giudice è accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, provvedendo alla sua integrale riparazione.

Il danno morale è ingiusto così come il danno esistenziale e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale vale la metà di quella fisica, attenendo alla dignità della persona umana. 

La caratterizzazione del danno non patrimoniale quale danno conseguenza e non quale danno evento richiede, poi, non solo la prova della violazione dell’interesse tutelato.

Non di meno occorre anche la prova del pregiudizio subito dalla vittima, con l’eliminazione della categoria dei danni “in re ipsa”, sulla base della sola lesione dell’interesse protetto, come per l’omicidio stradale.

Personalizzazione, danno riflesso e accertamento medico legale del danno

Le Sezioni Unite stabiliscono che per quanto concerne i mezzi di prova per il danno biologico si richiede l’accertamento medico legale. 

Il problema si pone in ordine al danno ingiusto, qualificato dall’articolo 2059 del codice civile, ovvero al danno morale e al danno esistenziale che non rientrano nell’ambito dell’accertamento medico legale dei danni non patrimoniali.

Attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, potendo rappresentare anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.

Vi è poi da dire in presenza di lesioni di grave entità, con danno biologico superiore al 36 per cento, che può configurarsi anche un danno riflesso in capo ai familiari del danneggiato.

Infatti, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo sconvolgimento delle abitudini di vita, potendo consistere in un patimento d’animo e perdita vera e propria di salute.

Personalizzazione del danno e ricorso alle presunzioni legali

Il danno morale, il danno esistenziale, il danno da perdita del rapporto parentale, in quando danni riflessi, possono essere dimostrati per presunzioni legali.

Tra queste assume rilievo il rapporto di parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravi lesioni riportate dal loro congiunto (Cassazione n. 35663 del 20 dicembre 2023).  

D’altronde che nello sconvolgimento della vita familiare vi sia un peggioramento oggettivo dell’esistenza dei soggetti coinvolti è nozione dell’id qod plerumque accidit.

Tuttavia il danno riflesso, come il danno da morte, se non viene allegato non può venir concesso, in quanto non è in re ipsa, né può configurarsi come danno evento.

I danni riflessi, infatti, sono danno conseguenza, che allegati possono venir provati anche ricorrendo alle presunzioni legali, al pari del danno morale e del danno esistenziale.

Il danno morale rientra nella personalizzazione del danno?

La Costituzione Europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana dotata di inviolabilità e garanzia costituzionale e risarcitoria piena.

Il problema si pone in ordine al contrasto dottrinario sulla autonomia del danno morale che, a seguito delle sentenze gemelle del 11 novembre 2008, ha riportato l’impianto risarcitorio ad un sistema bipolare, sminuendone il valore.

Ciò, in particolare, in relazione alla duplicazione di risarcimento per la congiunta attribuzione del danno biologico e danno morale, sovente liquidato in percentuale del primo. 

Occorre richiamare la sensibilità sociale per riportare tale nozione al soffrire non dell’individuo, ma della persona, dovendosi far riferimento non alla sofferenza che l’individuo patisce per la ferita, ma a quella che la persona subisce per la sua degradazione.

Le diversità di criteri di liquidazione del danno morale resta problema aperto e dibattuto anche per il caso di incidente stradale mortale e risarcimento del danno riflesso agli eredi della vittima.

Come si calcola il danno morale e quando viene risarcito?

Secondo una lettura analitica dell’articolo 138 Codice delle Assicurazioni il danno morale gode di una sua piena autonomia.

Tuttavia per  avere diritto al risarcimento dei pregiudizi morali, la sofferenza soggettiva deve essere sempre provata e allegata dal danneggiato.

La prassi nei tribunali, che seguono l’orientamento dei Fori di Milano e  Roma, più aderente ai principi della Cassazione, è calcolare il danno morale in misura percentuale sul danno biologico, aumentandolo fino al 50%.

La valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla salute, è dotata di logica autonomia in relazione alle diversità del bene protetto, che pur attiene ad un diritto inviolabile della persona (Cass. n. 25164/20 e Cass. n. 15733/22).

Tale valutazione del danno deve tenere conto delle condizioni soggettive della persona e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.  

E’ allora chiaro che, se il danno biologico ha a che fare con l’accertamento nosografico, mentre il danno morale ha a che fare con i valori della persona, i due concetti non si sovrappongono e corrono vicende parallele che non si intersecano.

Viceversa, se il danno biologico si estende al benessere sociale ed il danno morale si interpreta in termini di sofferenza soggettiva derivante dalle menomazioni subite e, quindi, al dolore nel significato più pieno del termine, allora danni morali e danni biologici sono destinati ad incrociarsi e sovrapporsi.

Tuttavia è un errore che deriva dal venir meno dei valori della persona in quanto tali e dalla perdita di significato della dimensione morale dell’esistenza personale nel contesto del diritto delle assicurazioni.

Qualcosa che non può essere né approvato, né assecondato in quanto non  corrisponde affatto al nostro impianto costituzionale che del personalismo è, invece, impregnato.

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Diritto Ereditario

Impugnazione testamento

Impugnazione testamento

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Quando è possibile impugnare il testamento?

L’impugnazione del testamento è una della attività più articolate e complesse nel diritto ereditario.

Il testamento è la disposizione di ultima volontà con cui una persona, nel pieno delle sue capacità fisiche e mentali, regola le sorti del suo patrimonio dopo la sua morte.

E’ olografo quando è scritto di proprio pugno, pubblico se redatto da notaio, o segreto quando viene consegnato dal testatore in busta chiusa al notaio e da questi custodito.

E’ possibile impugnare il testamento per vizi di forma, o vizi di volontà del testatore.

Il testamento è nullo e non ha validità per irregolarità insanabili, come disposto dall’art. 606 del codice civile.

Come si impugna il testamento?

L’impugnazione del testamento si ha per nullità formali quando, per esempio, il testamento olografo non contiene la data, o la firma, o non è stato realmente scritto dal testatore.

L’impugnazione del testamento si ha per nullità sostanziali, per violazione di legge quando, per esempio, non è stata rispettata la quota legittima.

Il testamento è annullabile quando presenta difetti che non ne comportano la nullità.

Come nel caso di omessa, o incompleta, indicazione della data, oltre che per i vizi della volontà e incapacità di disporre per testamento.

Il testamento si impugna contestandone la validità e denunciandone i vizi.

Se la diffida agli altri eredi e la mediazione non sortiscono effetti, il testamento deve essere impugnato con atto di citazione a comparire in giudizio presso il tribunale dove si è aperta la successione.

Quando si può impugnare il testamento?

Il testamento quando lede i diritti degli eredi legittimari può essere impugnato, perché non sono state rispettate le quote ereditarie, chiedendo la reintegra nella legittima.

In caso di violazione dei diritti dei legittimari il testamento si può impugnare con l’azione di riduzione per la lesione della legittima, che si prescrive nel termine di 10 anni.

Inoltre il testamento può essere impugnato in  tutti i casi di annullabilità e nullità.

In presenza di vizi che comportano l’annullabilità del testamento, come potrebbe essere l’apposizione di un onere testamentario, l’azione per impugnarlo si prescrive nel termine di cinque anni.

Quando il testamento è nullo, per esempio per mancanza della data o  della sottoscrizione del testamento olografo, l’azione per impugnarlo non è soggetta a termine di prescrizione.

Disposizioni testamentarie nulle e annullabili

L’articolo 590 del codice civile tende a conservare le disposizioni annullabili e finanche le disposizioni nulle, ove accettate dagli eredi.

La finalità che il legislatore intende proteggere trova la sua spiegazione tenuto conto che per il testatore non è più possibile ripetere l’atto.

Il testamento, oltre che per vizi di forma, a norma dell’articolo 591 del codice civile, può essere annullato anche per vizi della capacità a disporre del testatore.

Una disposizione testamentaria può essere annullata, in base all’articolo 624 del codice civile, anche per vizi della volontà del testatore in riferimento a singole disposizioni.

Si ha testamento olografo nullo, al pari di testamento segreto nullo, per mancanza della data e della sottoscrizione.
 
Gli atti di ultima volontà, invece, possono essere annullati ai sensi dell’articolo 624 del codice civile in presenza di vizi della volontà come l’errore, la violenza e il dolo.

Revoca delle disposizioni testamentarie

Nelle successioni ereditarie devono tenersi distinti i concetti di revoca e di inefficacia delle disposizioni testamentarie.

Ai sensi dell’articolo 679 del codice civile, il testatore può revocare in tutto, o in parte, il testamento, tant’è che le clausole contrarie non producono effetto.

La revoca del testamento si fa redigendo un testamento posteriore, ovvero con data successiva a quello revocato.

Il testatore può revocare il testamento anche mediante un atto con cui dichiara di volere annullare in tutto, o in parte, la disposizione testamentaria anteriore.

Oltre che per volontà tacita od espressa del testatore, la revoca del testamento è talora operata dalla legge.

Come nel caso di figli non contemplati nel testamento, anche perché sopravvenuti.

Entro quanto si deve impugnare il testamento?

Per comprendere quanto tempo hanno gli eredi per impugnare il testamento,  bisogna distinguere la cause di annullabilità, da quelle di nullità assoluta delle disposizioni testamentarie.
 
Il termine di prescrizione per esercitare l’azione di annullabilità delle disposizioni testamentarie è di 5 anni dall’apertura del testamento.
 
Nel caso di testamento affetto da dolo, violenza od errore, l’azione si prescrive nel termine di 5 anni da quando si è appresa la notizia della causa di annullabilità.
 
Anche l’azione per impugnare il testamento scritto da persona incapace di intendere e di volere deve essere esercitata entro il termine di 5 anni.
 
Il termine per l’impugnazione del testamento nel caso di violazione di legittima, invece, è di 10 anni dall’apertura della successione.
 
L’azione per far valere la nullità del testamento non è sottoposta a termini di prescrizione.
 
Pertanto può essere esercitata in qualsiasi momento da chi è stato danneggiato dalla disposizione testamentaria.
 

I termini per l’impugnazione del testamento devono essere valutati sempre da un avvocato esperto in successioni.

Prima di intentare una causa ereditaria, comunque, è sempre consigliabile tentare di raggiungere un accordo per la divisione ereditaria.

Come evitare che il testamento venga impugnato?

Esiste un solo modo per evitare che un testamento venga impugnato: prima di redigerlo rivolgersi ad un avvocato specializzato in eredità e successioni.

Il diritto successorio è materia tecnica che abbraccia tutti i rami del diritto civile.

Per quanto richiede una vasta conoscenza del  diritto ed esperienza da parte dell’avvocato nell’affrontare questioni ereditarie.

Nella successione testamentaria sono frequenti i casi relativi a donazioni ed eredità, di cui il testatore deve tenere sempre conto per rispettare le quote ereditarie.

Per evitare l’impugnazione del testamento non può farsi riferimento solo a vizi formali, difficilmente riscontrabili nel testamento redatto per atto pubblico, quanto piuttosto a vizi sostanziali.

Il testamento, soprattutto quando è redatto di pugno dal testatore, oltre a rispettare i requisiti di forma, deve garantire il rispetto delle quote riservate per legge ai legittimari.

Infatti, solo quando il testatore non è sposato e non ha figli, o genitori in vita, può disporre pienamente delle proprie sostanze, senza che sorgano problemi legati alla collazione ereditaria.

Quando si può impugnare il testamento olografo?

Il testamento olografo richiede una verifica preliminare relativa alla veridicità della grafia del testatore, oltre che della sua capacità di intendere e volere.

Per quanto attiene alla scrittura del testamento, la perizia calligrafica è lo strumento che consente di comparare ed accertare l’autenticità del testamento.

Il costo della perizia calligrafica si aggira intorno ai 1.500,00 euro, ma quando l’attività del perito calligrafico è particolarmente difficile e complessa, può essere superiore. 

Per vizi di forma è possibile impugnare il testamento olografo per mancanza della data, della sottoscrizione, o quando viene disconosciuta la grafia del testatore.

Per dimostrare la mancanza di capacità di intendere e volere del testatore, o il difetto della sua spontaneità, invece, possono sorgere difficoltà insormontabili.

Basti pensare che il testamento olografo è valido anche se redatto da persona con amministratore di sostegno, in quanto capace di intendere e di volere.

Il testamento olografo, poi, al pari del testamento pubblico e di quello segreto, può essere impugnato per vizi sostanziali in tutti i casi di lesione di legittima.

Impugnazione del testamento per lesione di legittima

Il testamento consente al de cuius di disporre liberamente del proprio patrimonio.

Tuttavia, in presenza di eredi legittimari non può causare lesione della legittima.

Pertanto, l’impugnazione del testamento è ammessa in tutti i casi in cui il testatore non ha rispettato le quote ereditarie riservate ai legittimari nella successione legittima.

La legge consente di impugnare il testamento anche mediante l’istituto della rappresentazione ereditaria posto a garanzia dei diritti dei legittimari.

Per ogni tipologia di testamento, il testatore deve tenere conto delle donazioni effettuate in vita.

Utilizzando la quota disponibile e senza violare la quota legittima, che la legge attribuisce a coniuge e figli. 

La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio del de cuius se non concorre con i figli.

La quota che spetta al coniuge è di un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio e un quarto del patrimonio ereditario nel caso di concorso con più figli.

Quando ad ereditare è solo un figlio ha diritto sempre alla metà del patrimonio ereditario.

Se i figli sono più di uno è loro riservata la quota di due terzi dell’eredità da dividersi in parti uguali, sempre che non concorrano con il coniuge.

Costi per impugnare il testamento

I costi per impugnare il testamento variano a seconda del valore dell’eredità e della attività da compiere.

Il costo di un Avvocato per impugnare il testamento è dovuto per la consulenza in materia ereditaria, per l’attività stragiudiziale, per la mediazione e la causa civile.

L’Avvocato esperto in successioni deve presentare al cliente un preventivo scritto chiaro e dettagliato.

Il compenso dell’avvocato per impugnare il testamento è disciplinato dal DM 147/2022 che prevede un parametro minimo, medio e massimo.

Per prenotare una consulenza in materia ereditaria con l’Avvocato Gianluca Sposato consultare la pagina Assistenza Legale24h e chiamare il numero diretto 06.3217639.

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Avvocato eredità successioni

Avvocato eredità successioni

Avvocato eredità successioni

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Quando è necessario rivolgersi ad un Avvocato per eredità?

Il diritto ereditario è una materia complessa e tecnica che riguarda vasti ambiti del diritto civile, dal diritto di famiglia, di cui può intendersi una naturale evoluzione, alle obbligazioni, al diritto immobiliare.

Le questioni legali da affrontare dopo la morte di un familiare non sono semplici e richiedono il supporto di un Avvocato con molti anni di  esperienza, specializzato in successioni ereditarie.

E’ consigliato rivolgersi ad un Avvocato esperto in diritto ereditario sia nella fase che precede l’apertura della successione, per consulenza in materia ereditaria, che per l’accettazione dell’eredità e le relative fasi da svolgere tra eredi.

La presentazione della denuncia di successione è un adempimento fiscale che può compiere qualsiasi erede e non comporta la qualità di erede, che richiede atti concludenti sul patrimonio del de cuius.

Solo un Avvocato esperto in successioni può chiarire ogni aspetto legato all’eredità, essere di supporto a prevenire e risolvere liti tra eredi, con lo scioglimento della comunione ereditaria, in presenza di coeredi.

Quali attività svolge l’Avvocato per eredità  e successioni ereditarie?

L’Avvocato per eredità e successioni svolge attività sia preliminari  all’apertura della successione, che nella fase dell’accettazione di eredità, con la divisione ereditaria e attribuzione delle quote ereditarie.

Quando il de cuius è in vita, la consulenza in materia ereditaria è utile per la redazione del testamento, nella successione testamentaria, oltre che per esaminare non vengano violate le quote degli eredi legittimi.

Il testamento quando lede i diritti dei legittimari può essere impugnato, ma anche nella successione legittima possono presentarsi problemi in ordine a donazioni ed eredità.

Per affrontare una contesa ereditaria, è indispensabile supporto tecnico e qualificato, così come per parere in tema di rappresentazione ereditaria,  collazione, o esame di testamento olografo.

L’Avvocato per eredità e successioni assiste gli eredi il più delle volte con accordi transattivi divisori e, in caso di litigiosità, nella mediazione ereditaria e contezioso per cause ereditarie.

Quanto costa un Avvocato per eredità?

La materia ereditaria è tra le più costose in ambito civile, perché il compenso dell’Avvocato è proporzionato al valore dell’eredità, oltre che alle attività da compiere.

Tuttavia è fortemente sconsigliato, a meno che non si tratti di questioni di poco conto, rivolgersi a giovani avvocati che non rispettano il codice deontologico forense e praticano tariffe sotto i minimi per accaparrarsi la clientela.

L’Avvocato esperto in successioni ereditarie ha l’obbligo di fornire un preventivo scritto al cliente relativo a tutte le attività  da compiere per la fase stragiudiziale, la mediazione ed il contenzioso ereditario.

Una consulenza in materia ereditaria, fornita da un Avvocato con una certa anzianità di esercizio della professione forense, non costa meno di 200 euro, oltre agli accessori di legge.

Anche se non è corretto parlare di percentuali, il compenso dell’Avvocato in casi particolarmente importanti e difficili può arrivare fino al 10% per la fase stragiudiziale, quando si sono raggiunti gli obiettivi e risultati fissati con il cliente.

Mentre nel contenzioso civile, nel caso di azioni giudiziarie relative a una causa ereditaria il compenso è dovuto per 4 fasi:

  • di studio ed esame della controversia
  • introduttiva: per la redazione della citazione o comparsa di risposta
  • trattazione ed istruttoria, dovuta a prescindere dal suo svolgimento
  • decisionale per la fase conclusiva del giudizio ed invio a sentenza

Come scegliere l’Avvocato per eredità e successioni?

La regola da seguire per scegliere l’Avvocato per eredità e successioni è  molto semplice: bisogna verificare la specializzazione e l’anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati.

Entrambi i requisiti sono fondamentali: un Avvocato che non è iscritto da almeno 10 anni all’Albo del Consiglio Forense e non è Patrocinante in Cassazione non può ritenersi affidabile ed esperto. 

Il diritto ereditario è tra le materie più vaste e complesse del diritto civile, per l’importanza delle questioni trattate, relative a rapporti e familiari, richiede a una vasta conoscenza del diritto, notevole esperienza e grandi doti umane.

Scegliere l’Avvocato per successioni non può prescindere da queste considerazioni, tenuto conto della complessità  delle operazioni da svolgere sia per la ricostruzione della massa ereditaria, che per la determinazione del suo valore, soprattutto in presenza di immobili ed oggetti di pregio e valore.

Avvocato per successioni ereditarie

L’Avvocato Gianluca Sposato, con oltre 25 anni di esperienza professionale ed iscrizione all’Albo degli Avvocati, è considerato tra i massimi esperti per successioni ereditarie in ambito nazionale.

E’ iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 1997 e All’Albo dei Cassazionisti dal 2009, occupandosi esclusivamente di assicurazioni ed eredità, settori nei quali svolge attività prevalente.  

Esercita principalmente a Roma e segue personalmente solo questioni relative ad eredità importanti in tutta Italia, con una percentuale di risoluzione delle questioni pressoché assoluta, grazie ad una attenta analisi preliminare ed una profonda conoscenza della materia.

Chi necessita di un Avvocato per successioni ereditarie a Roma, o in altre parti d’Italia, sia per una consulenza in materia ereditaria, che per conferire un incarico in diritto successorio, può visitare l’area contatti  e chiamare in orario di lavoro per un appuntamento.

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Infortunistica Stradale

Avvocato incidenti stradali

Avvocato incidenti stradali

Avvocato Infortunistica Stradale

Indice

In questo articolo, nella mia lunga carriera di Avvocato con esperienza per risarcimento danni incidenti stradali, fornisco una utile guida a chi ha riportato lesioni stradali, o ha perso un proprio caro in un incidente mortale.

Sono l’unico Avvocato in Italia che ha ricevuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attività svolta a sostegno degli infortunati stradali.

Ho cominciato a muovere i primi passi nell’infortunistica stradale da bambino con mio papà, pioniere della responsabilità civile da circolazione stradale.

Come Rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati collaboro a gruppi di studi per le norme sul Codice della Strada e Codice delle Assicurazioni Private. 

Ho sventato la scongiura della Tabella risarcimento lesioni personali in cui prevalevano gli interessi delle assicurazioni a scapito dei danneggiati, interessando in prima persona il Presidente della Repubblica.

Quali sono le cause degli incidenti stradali?

Nel 2023 in Italia si sono verificati 24.294 incidenti con feriti e 3.599 incidenti stradali mortali.

Le cause degli incidenti stradali sono la distrazione alla guida, l’elevata velocità, la violazione del codice della strada.

Il particolare lesioni stradali gravi vengono causate da il cambio brusco di direzione, la mancata precedenza, o arresto allo stop dell’intersezione stradale.

Secondo i bollettini dell’ultima ora sugli incidenti stradali ogni giorno 800 persone subiscono lesioni stradali e ogni 3 ore c’è un reato di omicidio stradale, con 10 morti al giorno.  

A fronte dell’inerzia dello Stato ad arginare il problema della mortalità sulle strada, vi sono le difficoltà legate alla procedura di risarcimento danni nei sinistri stradali.

Senza trascurare la mancanza di manutenzione stradale, la carenza di segnaletica ed illuminazione.

Tutto ciò è causa, spesso, di incidenti a pedoni, incidenti con il monopattino elettrico ed incidenti in bicicletta.

Cosa fare in caso di sinistro stradale?

In caso di sinistro stradale, se non si arreca intralcio al traffico, non si devono spostare i mezzi coinvolti nell’incidente per consentire alla Polizia Stradale di effettuare i rilievi necessari ad attribuire la colpa.

Ove non sorgano contestazioni sulla colpa dell’incidente è consigliabile compilare il CID modello di constatazione amichevole di incidente stradale ed inviarne copia all’assicurazione.

In caso di contestazioni, quando sono coinvolti più mezzi, se ci sono feriti, nell’investimento di un pedone, o di un ciclista, bisogna chiamare la Polizia Stradale per i rilievi planimetrici e la stesura del verbale di incidente.  

Quando si verifica un incidente con feriti è necessario chiamare la guardia medica per i soccorsi sanitari, chiedendo l’intervento di  un’ambulanza al numero 118.

L’articolo 1913 del codice civile prevede l’obbligo per l’assicurato di comunicare il sinistro all’Assicurazione, entro tre giorni da quando si è verificato, o ne ha avuta conoscenza.

La comunicazione del sinistro all’assicurazione vale anche come denuncia cautelativa, nel caso in cui si ritenga di non essere responsabili del sinistro.

I tecnicismi della richiesta danni per un sinistro stradale, soprattutto con feriti, impongono di affidarsi subito ad un avvocato specializzato in risarcimento per incidenti stradali.

Infatti, anche il terzo trasportato può non avere diritto al risarcimento per caso fortuito, quando viaggia su mezzo rubato, o senza il consenso del proprietario, se è consapevole della situazione (Cass Civ. Sez. III n. 15982/23). 

Quando rivolgersi ad un Avvocato per incidenti stradali?

E’ necessario rivolgersi ad un avvocato per incidenti stradali nei casi in cui si riportano lesioni stradali, come incidenti in moto, incidenti in bicicletta, incidente a pedone e incidente stradale mortale.

La materia della responsabilità civile per danni da circolazione stradale è molto tecnica e sconfina nel diritto delle assicurazioni, poiché  per il risarcimento danni incidente stradale si fa riferimento al Codice delle Assicurazioni Private.

Per quanto in molti si occupino di risarcimento danni sinistro stradale, sono in pochi ad avere una preparazione specifica per il risarcimento del danno nell’ infortunistica stradale.

L’Avvocato Gianluca Sposato è stato eletto migliore Avvocato nel Diritto delle Assicurazioni per i risultati ottenuti nel risarcimento danni incidente stradale con feriti gravi da Top Legal.

Figlio d’arte, fin da bambino accompagnava il papà, Avv. Francesco Sposato, pioniere dell’infortunistica stradale e allievo del Prof. Carnelutti ad effettuare rilievi nei sinistri stradali.

E’ considerato tra i massimi esperti a livello nazionale nella ricostruzione di incidenti stradali mortali e nel risarcimento danni per sinistro stradale, danno biologico, danno morale, danno tanatologico.

Come scegliere l’Avvocato per risarcimento danni incidenti stradali?

La scelta dell’Avvocato per incidenti stradali non può prescindere dal  curriculum del professionista di cui ci si intende avvalere, dall’empatia che si instaura tra il cliente e l’Avvocato, dalla trasparenza e affidabilità.

Negli incidenti stradali senza feriti ci si può avvalere della procedura di  risarcimento diretto, usufruendo dell’assistenza legale gratuita messa a disposizione dalla propria assicurazione.

Nei casi complessi, come nel tamponamento a catena, incidente con auto pirata, quando vi è ricovero ospedaliero per sinistro stradale e nell’ omicidio stradale la scelta dell’avvocato per incidenti stradali è fondamentale.

La scelta dell’avvocato per sinistri stradali è determinante sia per evitare che venga attribuito il concorso di colpa, ma soprattutto per il risarcimento danni fisici negli incidenti stradali.

Infatti, solo il migliore avvocato per incidenti stradali può assicurare al danneggiato che l’assicurazione non gli attribuisca responsabilità nel sinistro stradale e il massimo risarcimento per incidente stradale.

Cosa fa l’Avvocato per incidenti stradali?

L’Avvocato per incidenti stradali raccoglie ed esamina tutti i documenti del sinistro stradale, ricostruisce l’incidente, determina la responsabilità, quantifica il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale.

Determina le leggi applicabili al caso, supporta il danneggiato per la raccolta delle prove testimoniali e della documentazione medica per l’accertamento delle lesioni fisiche.

Predispone la richiesta risarcimento danni per l’apertura del sinistro stradale, inquadrando correttamente la normativa applicabile secondo le fattispecie previste dal Codice delle Assicurazioni Private. 

L’Avvocato per infortunistica stradale partecipa alle operazioni peritali ed indagini penali nel caso  di  sequestro dei mezzi.

Inoltre coopera in sede di visita medico legale del danneggiato unitamente al proprio CTP per la valutazione del danno e, al rientro della perizia in Compagnia, tratta il sinistro con il liquidatore.

L’abilità dell’Avvocato per incidenti stradali si manifesta nella trattazione del sinistro, con transazioni e quietanza di pagamento che possa garantire per il danneggiato sempre il massimo risarcimento per incidente stradale.

Nei casi più complessi e nelle ipotesi, a dire il vero non poco frequenti, di  comportamento scorretto dell’ente assicuratore le somme erogate come offerta reale, possono essere trattenute a titolo di acconto.

Tuttavia, prima di instaurare la causa civile di risarcimento danni in Tribunale bisogna adempiere all’ulteriore formalità preliminare della negoziazione assistita obbligatoria per l’infortunistica stradale. 

Chi paga l’Avvocato per incidenti stradali?

L’Avvocato per incidenti stradali viene pagato sia dal proprio cliente che dalla compagnia assicurativa che provvede a risarcire il sinistro, la quale è tenuta a corrispondere la parcella dell’avvocato.

Per gli Avvocati che si occupano di risarcimento danni sinistri stradali vi è l’obbligo del preventivo scritto al cliente, nel rispetto del Tariffario Forense regolato dal DM 147/22.

Normalmente per gli avvocati che si occupano di infortunistica stradale è buona prassi non richiedere alcun anticipo spese al cliente danneggiato e chiedere il proprio compenso solo a buon esito.

Di prassi l’Avvocato per incidenti stradali viene pagato quando il cliente incassa le somme, secondo gli accordi determinati nel preventivo scritto.

Non è corretto parlare di percentuale sulla somma erogata a titolo di risarcimento danni per incidente stradale, in quanto il Consiglio Nazionale Forense proibisce all’Avvocato il patto quota lite.

L’accordo sul compenso dell’Avvocato è libero e deve essere proporzionale all’importanza del caso, al suo valore, alla difficoltà,  al pregio dell’opera prestata e al risultato conseguito.

Chi è il migliore Avvocato per incidenti stradali?

L’Avvocato Gianluca Sposato è unanimemente riconosciuto il migliore avvocato per incidenti stradali in Italia, cercato anche dai Colleghi per seguire loro casi personali.

E’ Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali che ha ricevuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il suo operato in favore dei danneggiati per incidente stradale grave.

Più volte Presidente dell’Esame di Stato per Avvocato a Roma è  autore del Manuale “Le 50 parole del danno stradale più utilizzate nelle Aule di Giustizia”, edito dalla Nuova Editrice Universitaria.

E’ membro del Gruppo “Danno alla Persona” dell’Osservatorio Nazionale sulla Giustizia Civile, che elabora e pubblica ogni anno le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale.

E’ componente della Commissione “Circolazione e Trasporti” dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed autore di numerose pubblicazioni su risarcimento danni incidente stradale e risarcimento agli eredi per il danno da morte.

Segue personalmente in tutta Italia solo casi relativi a incidenti stradali con feriti gravi ed incidenti stradali mortali, con una percentuale di successo assoluta e liquidazioni sempre oltre i massimali tabellari.

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Diritto Ereditario

Testamento olografo

Testamento olografo

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Cos’è il testamento olografo? 

Il testamento olografo è l’atto di ultima volontà che per essere valido deve essere scritto a penna dal testatore su carta e contenere la data e la sua firma.

E’ la forma testamentaria più semplice che richiede minime formalità.

Proprio per questa ragione è anche la più facile a prestarsi all’ impugnazione del testamento, senza la consulenza di un avvocato specializzato in diritto ereditario.

La validità del testamento richiede che deve essere scritto interamente a mano ed a penna dal testatore su carta, da lui datata e sottoscritta.

Null’altro richiede la legge per la validità e forma dell’olografo.

Tutta la solennità del testamento olografo si consuma nello scritto di pugno del disponente, contenente data e sottoscrizione.

In tal modo, pur non essendo un atto pubblico, la scrittura privata assume valore solenne con la sua pubblicazione.

Come deve essere il testamento olografo per essere valido?

Il testamento olografo, disciplinato dall’articolo 609 del codice civile, è la forma più semplice ed economica di disporre per atto di ultima volontà ed ha la stessa validità del testamento pubblico.

Nella successione testamentaria per la validità del testamento olografo occorrono i seguenti requisiti:

  1. il testamento olografo deve essere scritto per intero, a penna di proprio pugno, da chi lo redige;
  2. deve contenere la data e la firma di chi lo scrive, la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni;
  3. deve essere scritto da persona capace di intendere e di volere, nella piena facoltà delle proprie capacità mentali;
  4. il testamento deve essere scritto a penna, senza condizionamenti di sorta, a pena di nullità.

In presenza di più testamenti ha validità quello che è stato redatto per ultimo dal testatore, a prescindere che si tratti di testamento olografo, o pubblico.

La sottoscrizione del testamento olografo, se non è fatta indicando nome e cognome, ovvero con firma illeggibile, è valida se designa con certezza la persona del testatore.

Se un erede non è certo dell’autenticità del testamento olografo è necessario effettuare una perizia calligrafica, per essere certi di procede all’apertura della successione testamentaria.

Il Notaio deve sempre allegare la copia del testamento che è stato redatto di pugno dal de cuius nell’atto che pubblica.

Quando non è valido il testamento olografo?

Ai fini della validità è richiesta la scrittura autografa del testatore, senza sussistenza di mezzi meccanici di scrittura e senza intervento di terzi.

Non è vietato che il testo sia preparato da altri, né ricopiato, purché non vi sia stata costrizione nel formare la volontà del disponente.

Deve essere certo che la volontà di disporre non ha subito condizionamenti che hanno ingenerato violenza, errore, o dolo sul de cuius.

Il testatore deve essere stato capace di intendere e di volere nel momento in cui ha redatto testamento e non deve avere subìto violenza fisica, morale, o ricatti.

Testamento olografo falso

Nella successione testamentaria il testamento olografo, a differenza di quello pubblico, può dare luogo a dubbi interpretativi circa la sua originalità e validità del testamento stesso.

Ciò non soltanto relativamente alla scrittura autografa del testatore, ma anche alla sua capacità di intendere e volere.

Il caso più grave che può presentarsi è rappresentato dal testamento falso, ovvero che non sia stato scritto di pugno dal testatore.

Tale ipotesi comporta l’indegnità a succedere per il beneficiario responsabile, ove vi sia stato riscontro attraverso perizia calligrafica giurata.

Data certa e sottoscrizione del testamento olografo

Per quanto concerne la validità della data deve essere scritta a mano dal disponente, indicare il giorno, il mese e l’anno, affinché sia certo il momento in cui il testamento è stato scritto.

La data certa ha importanza in particolare se un testamento è posteriore all’altro ed il secondo ha revocato il primo.

Solo a tal punto verificandosi pluralità di testamenti, infatti, è consentito addurre la prova della non validità della data.

Quanto all’elemento della sottoscrizione del testamento olografo essa deve essere posta alla fine delle disposizioni, indicando chiaramente la persona del testatore.

Nulla vieta di apporre una sigla, di firmarsi con un titolo, soprannome, o anche semplicemente “papà”, purché sia certa l’identità e la grafia di colui che ha redatto l’atto di sua ultima volontà. 

Come avviene la pubblicazione del testamento olografo?

L’olografo si considera perfetto e valido solo se l’atto è stato scritto di pugno dal testatore, contiene data certa ed è stato sottoscritto in calce.

Per l’esecuzione del testamento è necessario che sia aperta la successione ereditaria e che venga pubblicato alla presenza di due testimoni.

Il testamento produce effetto dal momento della sua pubblicazione, che avviene a cura del notaio entro 30 giorni dalla sua ricezione.

L’erede che è in possesso del testamento, infatti, deve pubblicarlo appena ha notizia della morte, come dispone l’articolo 620 del codice civile.

La pubblicazione prevede la stesura ed il deposito di un processo verbale in cui si identifica la carta testamentaria e si trascrive il contenuto del testamento.

Il notaio effettua la comunicazione alla cancelleria del tribunale dove risiedeva il defunto, per la iscrizione del testamento nel registro delle successioni.

L’erede che non pubblica il testamento, o lo distrugge, commette il reato di soppressione distruzione e occultamento di atti, previsto dall’articolo 490 del codice penale.

L’occultamento, o la distruzione, del testamento, oltre che costituire reato, è causa di indegnità a succedere.

Testamento olografo e i vizi di volontà del testatore

La volontà del testatore, affinché il testamento olografo sia valido, deve essere esente da vizi, quali l’errore, il dolo e la violenza.

La volontà deve formare una decisione propria del testatore, da lui  personalmente e direttamente manifestata, senza costrizioni dall’esterno.

E’ questo uno degli aspetti più ardui da affrontare per l’avvocato per eredità e successioni che è chiamato ad esaminare la validità del testamento olografo, prima che sia presentata la dichiarazione di successione.

La perizia calligrafica è strumento idoneo, attraverso analisi comparata della scrittura del de cuius, a verificare l’autenticità della grafia.

Sulla formazione della volontà testamentaria restano, invece, difficoltà insormontabili, a meno che non sia documentata una instabilità mentale del testatore.

Con la conseguenza estrema della indegnità a succedere per chi con dolo, o  violenza, ha indotto il testatore a fare, o mutare testamento, ovvero a revocarlo.

Quando può essere annullato il testamento olografo? 

Quando vi sono dubbi sulla validità del testamento olografo è bene rivolgersi  ad un avvocato specializzato in successioni.

Soltanto un avvocato esperto in diritto ereditario può chiarire se vi sono margini per l’impugnazione del testamento

Per quanto concerne l’invalidità del testamento, bisogna distinguere le cause di annullabilità da quelle di nullità, che può essere assoluta, o relativa.

Nel nostro ordinamento giuridico si tende, infatti, sempre a salvare le diposizioni di ultima volontà che non risultano viziate, per il solo fatto che il testatore è nella impossibilità di ripetere l’atto.

L’annullabilità del testamento si ha in presenza di vizi di volontà, per incapacità di disporre per testamento ed in caso di vizi formali non  determinati, ai sensi dell’articolo 606 del codice civile.

L’azione per l’annullabilità del testamento si prescrive nel termine di 5 anni  dall’apertura della successione.

Quali sono le cause di nullità del testamento olografo?

La nullità del testamento è comminata in caso di vizi gravi di forma che pongono in dubbio la provenienza del testamento dalla persona del de cuius.

Ai sensi dell’articolo 606 codice civile il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia, o la sottoscrizione.

Circa l’elemento della data certa, per giurisprudenza consolidata, essa è causa di annullabilità, a meno che non sia stata apposta da terzi nel qual caso il testamento deve considerarsi nullo. 

E’ nullo anche il testamento congiuntivo o reciproco, pur sempre per motivi formali, costituendo l’unico motivo di nullità dell’intero testamento.

Di regola la nullità colpisce una, o più singole disposizioni, lasciando valide le altre, sempre che ve ne siano.

Così, per esempio, in caso di motivo illecito determinante, di modus od onere testamentario.

Il legislatore ha ritenuto, peraltro, che la nullità del testamento, o di una singola disposizione, possa essere superata mediante lo strumento della conferma, o esecuzione volontaria delle diposizioni.

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Gianluca Sposato

Attività didattica

Attività didattica

Avv Gianluca Sposato attività didattica

Avv Gianluca Sposato, attività didattica

L’Avvocato Gianluca Sposato è un appassionato del diritto ed è Rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati per attività di supporto e monitoraggio parlamentare.

Durante la sua carriera politica forense, per oltre un ventennio, ha organizzato e coordinato, in qualità di relatore congressuale, corsi di formazione professionale nei settori più tecnici del diritto civile.

Ha formato e rilasciato attestati di aggiornamento professionale ad avvocati e commercialisti, negli ambiti del diritto in cui prevalentemente opera: diritto immobiliare, diritto ereditario e risarcimento del danno

Da oltre un ventennio collabora stabilmente con l’Agenzia Parlamentare.

Attività didattica per il Patronato Forense e l’Ordine degli Avvocati di Roma

L’Avvocato Gianluca Sposato, nel  biennio 2018-2020 è stato coordinatore della Commissione Esecuzioni Immobiliari dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Nel 2019 è stato Presidente supplente della XI Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Roma.

Dal 2023 è componente effettivo della Commissione Trasporti e Navigazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Nel 2023 ha ricevuto l’incarico di Presidente della XIX Commissione Esami Avvocato dal Ministero della Giustizia, a Roma. 

Nell’ambito della sua attività formativa professionale ha organizzato e partecipato come relatore a numerosi convegni di rilievo nazionale, tra cui, i principali:

Il Custode Giudiziario dopo le riforme del 2005 e del 2006” .

“La tutela dell’acquirente di immobili pignorati – Differenze tra vendita volontaria e vendita  forzata”. 

“Il Custode Giudiziario nel processo di esecuzione immobiliare” . 

Danno morale e danno esistenziale: il tramonto della tutela? Le soluzioni possibili” .

La liquidazione del danno non patrimoniale nell’attuale sistema risarcitorio” .

“La vendita nelle Esecuzioni Immobiliari – Disciplina, nullità, inefficacia ed azioni a tutela dell’acquirente”.

“Incidenti in mare. Prevenzione e normativa applicabile”.

Omicidio Stradale: prevenzione, o repressione”.

Attività didattica per l’ISLE, la scuola tecnica della legislazione

Gianluca Sposato è Avvocato e Revisore dei Conti dell’ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L’Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi nasce per iniziativa di alcuni parlamentari e alti dirigenti delle due Camere, intorno alla rivista Rassegna Parlamentare.

L’ISLE annovera tra i maggiori giuristi italiani, Presidente Onorario è Augusto Barbera, Presidente della Consulta.

L’Istituto, seguendo il modello della Hansard Society inglese, collabora all’ impostazione tecnica e documentazione delle attività legislative del Parlamento, con la Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione

Advisory Board di Forbes Advisor

L’Avvocato Gianluca Sposato, dal 2024, è membro dell’Advisory Board di Forbes Advisor Italia.

Data la sua preparazione nelle materie del diritto civile in cui opera prevalentemente, contribuisce alla formazione delle nuove leve per l’ingresso nel mondo giuridico ed istituzionale in ambito internazionale.

Il suo metodo didattico è improntato, attraverso la scienza della comunicazione e pratica dell’insegnare, al rispetto dei principi di lealtà ed uguaglianza sociale.

E’ unanimemente considerato tra i migliori avvocati italiani nei settori delle assicurazioni private, ambito responsabilità civile e danno alla persona e nel diritto delle successioni ereditarie.

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Diritto Ereditario

Azione di riduzione

Azione di riduzione ereditaria

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L’azione di riduzione per lesione di legittima

L’azione di riduzione è uno strumento che la legge riconosce ai legittimari per ottenere la reintegrazione nella quota legittima di eredità che è stata violata nel testamento, o attraverso donazioni indirette.

Nel diritto successorio esiste una categoria privilegiata di eredi che ha sempre diritto ad una quota parte dell’eredità della persona che è venuta a mancare.

Si tratta dei legittimari, che sono il coniuge ed i figli e, solo in mancanza di questi ultimi, al loro posto gli ascendenti, ovvero i genitori ed i nonni.

Se il de cuius è sposato e ha figli, non può decidere liberamente a chi lasciare tutta l’eredità, ma deve fare attenzione a non violare le quote ereditarie dei legittimari.

Chi fa testamento non può eccedere la quota disponibile in presenza dei legittimari, poiché una parte dell’eredità è sempre riservata alla moglie e ai figli o, al loro posto, ai genitori.

La quota legittima di eredità, infatti, può essere lesa per effetto di donazioni, o di disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il testatore può disporre.

Se le quote ereditarie con e senza testamento non rispettano la quota parte di eredità da attribuire ai legittimari, questi possono chiedere la reintegrazione nella quota legittima, con l’azione di riduzione.

L’azione di  riduzione può essere esercitata tanto nella successione legittima, che nella successione testamentaria entro il termine di 10 anni dall’apertura della successione.

Come si esercita l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione per reintegra nella legittima spetta ai legittimari e si esercita nel Tribunale dove si è aperta la successione, con atto di citazione a comparire in giudizio da notificare agli eredi.

L’articolo 553 del codice civile dispone che quando si apre la successione, se sui beni ereditari concorrono i legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente.

La riduzione delle disposizioni opera nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari.

Questi ultimi devono imputare alla massa ereditaria quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni, o di legato testamentario.

Le disposizioni testamentarie lesive delle quote ereditarie riservate al coniuge, ai  figli e agli ascendenti sono ridotte nel limite della disponibile, se lesive della legittima.

Attraverso l’azione di riduzione si rendono inefficaci nei confronti dei legittimari pretermessi le disposizioni testamentarie e le donazioni che hanno recato lesione della loro quota legittima.

Circa il termine di  prescrizione per far valere i propri  diritti, l’azione di riduzione deve essere esperita nel termine ordinario di dieci anni dall’apertura della successione.

Inutilmente decorso il termine decennale senza che la donazione, o il testamento che si ritengono lesivi sono stati impugnati, si perde il diritto ad agire in riduzione per intervenuta prescrizione.

Azione di  riduzione e impugnazione del testamento

Nella successione con testamento le disposizioni del de cuius eccedenti la quota disponibile sono soggette a riduzione nei limiti della quota disponibile.

L’azione di riduzione è uno strumento di impugnazione del testamento e delle donazioni lesive dei diritti dei legittimari quando non sono state rispettate le quote ereditarie.

Le donazioni, infatti, nella successione necessaria, quando nell’asse ereditario  sono presenti i legittimari, devono considerarsi come un anticipo di eredità.

L’erede legittimo che ha ricevuto nel testamento una quota ereditaria inferiore a quella a lui riservata, può agire in giudizio esercitando l’azione di riduzione delle donazioni, o disposizioni testamentarie, che ledono la legittima.

Le disposizioni testamentarie si riducono solo dopo aver ridotto le quote degli eredi legittimi.

Nella misura necessaria per reintegrare i legittimari nella quota pretermessa, salvaguardando per quanto possibile la volontà del testatore.

In tal modo, le disposizioni del testamento lesive della quota di legittima di uno, o più, degli eredi si riducono proporzionalmente.

Così anche per le donazioni che hanno causato la lesione della quota ereditaria riservata per legge ai legittimi eredi.

Azione di riduzione e collazione

Tematica di assoluto rilievo è il limite di confine tra l’azione di riduzione e la collazione ereditaria.

Il legittimario che intende agire in riduzione ha l’onere di precisare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva.

Deve, pertanto, indicare gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.

L’azione di riduzione è il rimedio naturale per far recuperare ai legittimari lesi un “quantum” in natura dei beni oggetto di donazione, o di disposizioni testamentarie, che siano stati lesivi della quota loro riservata per legge.

La collazione permette agli eredi che vi hanno diritto di percepire una quota di tutti i beni donati, anche per la parte gravante sulla disponibile.

Salvo che sia presente una dispensa da collazione e salve le diverse modalità concrete della predetta percezione.

A seconda che il legittimato passivo dell’obbligo collatizio effettui la scelta di adempiere in natura, o per imputazione.

La differenza operativa tra riunione fittizia e collazione sta invece proprio in ciò.

La riunione fittizia è un’operazione puramente contabile, che non importa alcuna modifica dell’asse ereditario, in assenza di una successiva azione di riduzione.

Nelle successioni ereditarie la collazione comporta sempre un sacrificio per il legittimato passivo, che si vedrà sottrarre il bene donatogli.

La donazione tornerà a far parte del “relictum” e sarà divisa tra tutti i coeredi, lui incluso, operando così la collazione in natura.

Nella collazione per imputazione, invece, il legittimato passivo subirà una riduzione in concreto dei beni ereditari a lui spettanti, in proporzione del valore di quanto ricevuta per donazione.

A cosa serve l’azione di riduzione e chi può proporla?

L’azione di riduzione può essere proposta solo dai legittimari che rivendicano di  essere stati pretermessi dall’asse ereditario, ovvero la lesione della loro quota legittima.

Possono agire in riduzione anche i discendenti dei figli, dei fratelli, o delle sorelle del defunto, per effetto dell’istituto della rappresentazione ereditaria.

Con l’azione di riduzione il legittimario, leso o pretermesso, reclama e chiede di conseguire la quota di eredità di valore corrispondente a quella riservatagli.

Nel caso non sia stato pretermesso, ma abbia subito solo lesione della quota ereditaria, l’azione di riduzione consente di ottenere un’integrazione.

In modo che il valore della sua quota raggiunga quello riservatogli dalla legge.

La funzione di reintegra si realizza con una sentenza di accertamento costitutivo, all’esito del giudizio di riduzione promosso dal legittimario che agisce in riduzione.

I legittimari possono rinunciare all’azione di riduzione?

Una volta aperta la successione ereditaria, il nostro ordinamento giuridico consente ai legittimari lesi, o pretermessi, di rinunciare all’azione di riduzione.

La rinuncia all’azione di riduzione deve sempre seguire un accordo ereditario.

La delicatezza delle questioni trattate e vastità  della materia impone sempre di affidarsi ad un avvocato per eredità e successioni.

La rinuncia all’azione di riduzione è un diritto potestativo e produce l’effetto di validare, rendendo definitive e intangibili le situazioni giuridiche operate dal de cuius.

Tuttavia, la rinuncia alla propria quota di legittima, con la rinuncia all’azione di riduzione, può qualificarsi quale donazione indiretta, quando produce un vantaggio economico agli altri eredi.

Peraltro, la rinuncia all’azione di riduzione non è revocabile.

Ciò significa che chi rinuncia all’azione di riduzione per lesione di legittima non può cambiare idea, rimanendo vincolato alla sua decisione.

La “ratio” della norma è da ravvedersi nella tutela riconosciuta alla circolazione dei beni che compongono l’eredità relitta.

Per non porre in pericolo le alienazioni effettuate medio tempore dai beneficiari delle disposizioni lesive, o delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.

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Diritto Ereditario

Successioni ereditarie

Successioni ereditarie

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 Successione ereditaria, tempi e costi

La successione ereditaria riguarda le attività da compiere per fare subentrare nei rapporti giuridici del defunto gli eredi, trasferendo loro il patrimonio ereditario.

Dunque soltanto la morte determina l’apertura della successione, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Gli eredi hanno 10 anni di tempo per l’accettazione dell’eredità, ma la dichiarazione di successione va presentata entro un anno dalla morte del de cuius.

Mentre il termine per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è di 3 mesi dalla data del decesso, se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni caduti in successione.

La successione ereditaria, tuttavia, non è un puro e semplice acquisto di elementi patrimoniali attivi e passivi del defunto.

Si tratta di un fenomeno più complesso in cui l’acquisto del patrimonio del defunto non è che un aspetto, sebbene il più importante, dell’eredità.

Per questo è fondamentale essere assistiti da un Avvocato esperto in successioni ereditarie.

Basti pensare alle disposizioni, anche di carattere non patrimoniale, che il de cuius potrebbe apporre in un  testamento olografo.

Il costo della successione ereditaria è sempre in relazione al valore dell’eredità ed alla complessità delle operazioni da compiere, in relazione alla litigiosità, o meno, degli eredi.

I costi della successione ereditaria riguardano le imposte di successione, le spese notarile ed il compenso per l’avvocato esperto in successioni ereditarie.

Come si compie la successione ereditaria?

Nella posizione giuridica del defunto subentrano le persone che sono chiamate ad accettare l’eredità.

Per conseguire il titolo di erede è possibile effettuare una accettazione dell’eredità espressa, o tacita, mediante atti concludenti.

Con la successione, l’erede, come rappresentante del defunto, subentra in tutti i suoi rapporti giuridici e rimane investito di tutti i suoi diritti e obbligazioni.

L’eredità è una evoluzione delle vicende familiari di chi lascia la vita terrena, che si attua con la trasmissione dei diritti patrimoniali agli eredi.

Con la morte di una persona, i suoi diritti personalissimi si estinguono, tra questi vi rientrano l’usufrutto, l’uso e l’abitazione.

Solo i diritti patrimoniali assoluti, come la proprietà e gli altri diritti reali, si trasmettono agli eredi che succedono nella posizione del defunto.

Eredi legittimi nella successione ereditaria

Gli eredi legittimi sono i chiamati all’eredità, i parenti più prossimi del  de cuius e coloro che, designati per testamento, subentrano nella successione ereditaria.

Gli eredi, infatti, vengono individuati per il grado di parentela più vicino al de cuius nella successione legittima e possono essere designati per testamento nella successione testamentaria

Eredi legittimi sono i parenti più prossimi del defunto: il coniuge, i figli, i genitori, cui la legge riserva sempre una quota di eredità, che non può mai essere loro non riconosciuta, neanche per volontà testamentaria.

Questa categoria di eredi privilegiati non può mai essere esclusa dall’eredità e prende il nome di legittimari.

In mancanza dei legittimari e di un testamento che disponga diversamente, subentrano gli altri eredi fino al sesto grado di parentela: i fratelli e le sorelle, i nipoti, gli zii, i cugini, come disposto dall’articolo 572 del codice civile.

Nel caso di eredità giacente, quando è accertata l’effettiva mancanza di eredi, l’eredità è devoluta allo Stato, ai sensi dell’articolo 526 del codice civile. 

Dati i tecnicismi e la complessità delle operazioni per lo scioglimento della comunione ereditaria è fondamentale affidarsi ad un Avvocato esperto in successioni ereditarie.

Come funziona la successione ereditaria?

Per capire come funziona la successione ereditaria bisogna comprendere prima di tutto chi sono gli eredi, come si acquisisce la qualità di erede e cosa essa comporta.

Quindi, bisogna determinare quali sono le quote ereditarie con e senza testamento, operazione assai delicata, che non può prescindere dal supporto di un Avvocato per successioni ereditarie.

Infine, bisogna ricostruire la massa ereditaria per stabilire da cosa è composta l’eredità e quali sono gli adempimenti ereditari per procedere alla divisione ereditaria.

Tutte queste attività possono essere compiute in assoluta tranquillità solo se si è assistiti da un avvocato specializzato in successioni ereditarie.

Quanti tipi di successione ereditaria esistono?

Le successioni ereditarie sono di tue tipi:

  1. la successione testamentaria, quando l’eredità è disciplinata da un testamento
  2. la successione legittima, quando si seguono le norme della legge in base al grado più stretto di parentela

In ogni caso il nostro ordinamento giuridico stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta sempre di diritto ai parenti più stretti del defunto, i legittimari: il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Il testamento può contenere disposizioni di ultima volontà anche di carattere non economico e la volontà testamentaria, in alcuni casi, prevale su quella del legislatore.

Basti pensare all’istituto della rappresentazione ereditaria, che prevede la possibilità per chi fa testamento di sostituire il rappresentato, in base al disposto dell’articolo 688 del codice civile.

Da cosa è costituita l’eredità?

L’eredità è la successione a titolo universale nel patrimonio del defunto ed è costituita dal relictum e dal donatum.

Nella successione “mortis causa”  l’erede subentra nella universalità dei beni del de cuius, per intero, o pro quota, rispondendo anche dei debiti ereditari.

Il chiamato all’eredità succede in tutti i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi del defunto, ad eccezione dei suoi rapporti personali, che si estinguono con la morte.

Infatti, se la successione ereditaria riguarda i legittimari, il valore delle donazioni indirette, o di disposizioni testamentarie eccedenti la quota, deve essere restituito alla massa ereditaria.

La collazione ereditaria, prevista dall’articolo 737 del codice civile, garantisce una parità di trattamento tra i legittimari e persegue lo scopo di reintegrare nella quota legittima che è stata alterata dal de cuius.

Tuttavia è fatta salva la dispensa dalla collazione in sede di donazione, o testamento, nei limiti della quota disponibile, di cui il de cuius può liberamente disporre.

Le vicende legate alla successione ereditaria sono tali da non potere essere affrontate mai con leggerezza e senza l’assistenza di un Avvocato specializzato in successioni ereditarie.

Avvocato esperto in successioni ereditarie

Le successioni ereditarie implicano svariate tematiche del diritto civile, riguardano aspetti del diritto di famiglia, di cui l’eredità è una naturale evoluzione e afferiscono questioni di diritto immobiliare.

L’importanza delle questioni trattate richiede di rivolgersi ad un avvocato esperto in successioni ereditarie, con una lunga e comprovata esperienza in materia.

L’Avvocato Gianluca Sposato, con oltre 25 anni di esperienza in diritto ereditario, oggi è considerato tra i migliori avvocati per eredità in Italia.

Presidente dell’Esame per Avvocato a Roma è Rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati e fa parte dell’Advisory Board di Forbes Advisor.

Fa parte del direttivo dell’ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi e segue personalmente questioni inerenti successioni ereditarie importanti in Italia e all’Estero.

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Rassegna Stampa

Tabella risarcimento lesioni personali

Tabella risarcimento lesioni personali

Tabella risarcimento lesioni personali

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Tabella risarcimento lesioni personali

Intervista all’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente di Adism e rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati all’Agenzia Parlamentare.

Il 20 febbraio 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso il proprio parere sulla Tabella approvata dal Governo, condividendo le osservazioni inviate dall’Avvocato Sposato al Presidente della Repubblica.

Vi è, infatti, una premessa ed un contrasto insanabile richiamato nella nuova formulazione dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private.

Contrasta la necessità di conciliare il proposito di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno e razionalizzare i costi del sistema assicurativo.

Il Governo approva la Tabella per il risarcimento delle lesioni personali, ma non va bene

Fonte Agenzia Parlamentare, 17 gennaio 2024

Tabella risarcimento lesioni personali, il Governo approva il DPR per le lesioni di non lieve entità: adottato un criterio di valore unico per le micro lesioni e per le macro lesioni.

Il 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209, relativo alle lesioni di non lieve entità.

La Tabella di risarcimento del danno biologico di non lieve entità era attesa da oltre 15 anni.

Il calcolo per il risarcimento di lesioni per incidente stradale, gravi o gravissime, ad oggi, è avvenuto sui valori delle Tabelle del Tribunale di Roma e di Milano.

L’Osservatorio sulla Giustizia Civile con il Gruppo Danno alla Persona, è stato parte diligente nel colmare la lacuna ministeriale.

L’Osservatorio ha affrontato tematiche del danno alla persona, come il danno da morte, o danno tanatologico, spettante agli eredi di chi muore a seguito di un fatto illecito.

Le Tabelle di calcolo del danno di non lieve entità approvate dal Governo non hanno tenuto conto della prassi acquisita e della giurisprudenza formatasi.

Ora, salvo imprevisti, passano alla firma del Presidente della Repubblica, cui l’Avvocato Sposato ha inviato una nota esplicativa.

La Tabella di risarcimento delle lesioni personali: Sposato scrive al Presidente della Repubblica

Il Ministero delle Imprese ha promulgato la Tabella Unica Nazionale del Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, di cui all’art. 138 Codice Assicurazioni Private.

Stride la concomitante esigenza di “garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno e razionalizzare i costi  del  sistema assicurativo”.

L’A.D.IS.M. Associazione Difesa Infortunati Stradali, che ha avuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto di modificare il DPR.

La richiesta è relativa al riconoscimento di un maggiore valore del punto di danno biologico alle macro lesioni e autonomia del danno morale.

L’I.S.L.E. – Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, ha osservato che il tema del danno biologico è di competenza primaria del Ministero della Salute.

Si è fatto presente anche che non è stato interpellato il Ministero di Grazia e Giustizia, violando la procedura di formazione dei lavori.

L’Avvocato Gianluca Sposato, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati per la responsabilità civile da circolazione stradale, ha informato il Presidente della Repubblica.

Nella nota inviata al Presidente Mattarella sono stati evidenziati i temi richiamati nel presente articolo, per opportuna valutazione.

Adottare per il risarcimento delle macro lesioni criteri risarcitori analoghi alle lesioni di non lieve entità non tiene conto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Il DPR, così come approvato dal Governo, si porrebbe in contrasto con principi costituzionalmente garantiti.

Il Consiglio di Stato boccia la Tabella Unica delle macro lesioni

Il Consiglio di Stato, condividendo il ragionamento sin qui svolto,  in data 20 febbraio 2024 ha sospeso il proprio parere sullo schema di DPR  della TUN del Governo.

Sono stati rilevati valori basati su dati non aggiornati ed il contrasto, segnalato da ADISM, di conciliare l’abbassamento dei premi auto con il diritto alla salute dei cittadini.

Il Consiglio di Stato, giustamente, ha affermato che gli interessi  economici delle assicurazioni non devono causare una riduzione della tutela delle vittime.

In particolare, anche il danno morale deve trovare un giusto riconoscimento proporzionale all’entità del pregiudizio accertato.

Tabella risarcimento danno biologico, le lesioni gravi trattate come le lesioni lievi

Come per la normativa sul risarcimento diretto, gli interessi delle assicurazioni prevalgono sulle sorti dei danneggiati.

Non a caso la Tabella di risarcimento dei danni biologici nella stesura del testo porta la firma del Ministero dell’Industria.

Non è stato interpellato il Ministero della Giustizia e ci si chiede il ruolo del Ministero della Salute, competente per materia.

Un danno biologico autoctono, con marchio di denominazione dop, apposto dal Ministero del Made in Italy.

La Tabella di risarcimento negli incidenti stradali

La tabella di calcolo del danno per le lesioni riguarda il danno non patrimoniale che è composto dal danno biologico e dal danno morale.

L’ambito di applicazione riguarda sia le lesioni negli incidenti stradali, che le lesioni causate da responsabilità medica.

Per risarcire un danno si considera il punteggio del danno biologico, che viene attribuito in relazione alla gravità delle lesioni fisiche.

Si tiene conto in termini percentuali della misura in cui il danno incide nella salute del danneggiato, in misura compresa da 1 a 100 punti.

Si considerano lesioni di lieve entità quelle ricomprese da 1 a 9 punti di invalidità permanente.

Le lesioni di non lieve entità, o macro lesioni, sono quelle superiori a 9 punti fino a 100 punti di invalidità permanente come danno biologico.

Il danno morale, ovvero la sofferenza, è risarcibile solo in presenza di fatto illecito.

Il pregiudizio di tipo morale viene calcolato in misura percentuale del danno biologico, operando la personalizzazione del danno.

Il calcolo del danno biologico

La materia del risarcimento del danno alla persona è molto tecnica e il calcolo del danno biologico può essere diverso anche per la stessa tipologia di menomazione fisica.

Gli interessi delle assicurazioni sono rilevanti, considerato l’elevato numero di sinistri stradali con feriti ogni anno, con una spesa superiore a 20 miliardi di euro.

La diminuzione del valore punto del danno biologico per le macro lesioni, non è conforme agli importi delle Tabelle del Tribunale di Roma e di Milano.

Importi quelli delle Tabelle del Tribunale di Roma che, da oltre un decennio, sono confermati dalla Corte di Cassazione.

Risarcimento del danno di non lieve entità

Con la Tabella Unica Nazionale avremo risarcimenti inferiori fino al 25% per i danneggiati, rispetto alle Tabelle dei Tribunali di Roma e Milano.

Questo, soprattutto, nella fascia di invalidità permanente tra 9 punti  e 35 punti di invalidità permanente, ovvero la casistica più frequente.

Sorprende che il valore del punto di invalidità permanente di partenza è stato abbassato a quello per le lesioni di lieve entità.

Valore unitario del punto di invalidità permanente

Con la Tabella Unica nazionale il punto di invalidità permanente è stato abbassato ad euro 939,78, rispetto al valore riconosciuto di euro 1.198,76.

Per ogni giorno di inabilità assoluta la Tabella del Governo riconosce un valore, come per le microlesioni, di euro 54,80, invece di euro 149,00.

Non è prevista personalizzazione del danno per le lesioni lievi.

Dunque nessun risarcimento del danno morale per le lesioni di lieve entità, fino a 9 punti di danno biologico accertato come invalidità permanente