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Gianluca Sposato

Attività didattica

Attività didattica

Avv Gianluca Sposato attività didattica

Avv Gianluca Sposato, attività didattica

L’Avvocato Gianluca Sposato è un appassionato del diritto ed è Rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati per attività di supporto e monitoraggio parlamentare.

Durante la sua carriera politica forense, per oltre un ventennio, ha organizzato e coordinato, in qualità di relatore congressuale, corsi di formazione professionale nei settori più tecnici del diritto civile.

Ha formato e rilasciato attestati di aggiornamento professionale ad avvocati e commercialisti, negli ambiti del diritto in cui prevalentemente opera: diritto immobiliare, diritto ereditario e risarcimento del danno

Da oltre un ventennio collabora stabilmente con l’Agenzia Parlamentare.

Attività didattica per il Patronato Forense e l’Ordine degli Avvocati di Roma

L’Avvocato Gianluca Sposato, nel  biennio 2018-2020 è stato coordinatore della Commissione Esecuzioni Immobiliari dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Nel 2019 è stato Presidente supplente della XI Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Roma.

Dal 2023 è componente effettivo della Commissione Trasporti e Navigazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Nel 2023 ha ricevuto l’incarico di Presidente della XIX Commissione Esami Avvocato dal Ministero della Giustizia, a Roma. 

Nell’ambito della sua attività formativa professionale ha organizzato e partecipato come relatore a numerosi convegni di rilievo nazionale, tra cui, i principali:

Il Custode Giudiziario dopo le riforme del 2005 e del 2006” .

“La tutela dell’acquirente di immobili pignorati – Differenze tra vendita volontaria e vendita  forzata”. 

“Il Custode Giudiziario nel processo di esecuzione immobiliare” . 

Danno morale e danno esistenziale: il tramonto della tutela? Le soluzioni possibili” .

La liquidazione del danno non patrimoniale nell’attuale sistema risarcitorio” .

“La vendita nelle Esecuzioni Immobiliari – Disciplina, nullità, inefficacia ed azioni a tutela dell’acquirente”.

“Incidenti in mare. Prevenzione e normativa applicabile”.

Omicidio Stradale: prevenzione, o repressione”.

Attività didattica per l’ISLE, la scuola tecnica della legislazione

Gianluca Sposato è Avvocato e Revisore dei Conti dell’ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L’Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi nasce per iniziativa di alcuni parlamentari e alti dirigenti delle due Camere, intorno alla rivista Rassegna Parlamentare.

L’ISLE annovera tra i maggiori giuristi italiani, Presidente Onorario è Augusto Barbera, Presidente della Consulta.

L’Istituto, seguendo il modello della Hansard Society inglese, collabora all’ impostazione tecnica e documentazione delle attività legislative del Parlamento, con la Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione

Advisory Board di Forbes Advisor

L’Avvocato Gianluca Sposato, dal 2024, è membro dell’Advisory Board di Forbes Advisor Italia.

Data la sua preparazione nelle materie del diritto civile in cui opera prevalentemente, contribuisce alla formazione delle nuove leve per l’ingresso nel mondo giuridico ed istituzionale in ambito internazionale.

Il suo metodo didattico è improntato, attraverso la scienza della comunicazione e pratica dell’insegnare, al rispetto dei principi di lealtà ed uguaglianza sociale.

E’ unanimemente considerato tra i migliori avvocati italiani nei settori delle assicurazioni private, ambito responsabilità civile e danno alla persona e nel diritto delle successioni ereditarie.

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Diritto Ereditario

Successioni ereditarie

Successioni ereditarie

Successioni ereditarie

Indice

Cosa è la successione ereditaria?

La successione ereditaria non è un puro e semplice acquisto di elementi patrimoniali attivi e passivi.

Si tratta di un fenomeno più complesso in cui l’acquisto del patrimonio del defunto non è che un lato, o un aspetto, sebbene il più importante dell’eredità.

Nella posizione giuridica del defunto subentrano le persone che sono chiamate ad accettare l’eredità.

Con la successione, l’erede, come rappresentante del defunto, subentra in tutti i suoi rapporti giuridici e rimane investito di tutti i suoi diritti e obbligazioni.

L’eredità deve intendersi come una evoluzione delle vicende familiari di chi lascia la vita terrena che si attua con la trasmissione dei diritti patrimoniali agli eredi.

Con la morte di una persona i suoi diritti personalissimi si estinguono, tra questi rientrano l’usufrutto, l’uso e l’abitazione.

I diritti patrimoniali assoluti, come la proprietà e gli altri diritti reali, invece, si trasmettono agli eredi.

Le successioni ereditarie, dunque, riguardano le attività da compiere per fare subentrare nei rapporti giuridici del defunto gli eredi, trasferendo loro il patrimonio ereditario.

Chi sono gli eredi legittimi nella successione ereditaria?

Gli eredi legittimi sono i chiamati all’eredità.

Gli eredi possono essere designati per testamento nella successione testamentaria, o individuati per grado di parentela più vicino al de cuius nella successione legittima.

Con il termine “de cuius” si intende la persona che è venuta a mancare,  ovvero il defunto, colui della cui eredità si tratta.

Eredi legittimi sono i parenti più prossimi del defunto: il coniuge, i figli, i genitori, cui la legge riserva sempre una quota di eredità che non può mai essere loro non riconosciuta, neanche per volontà testamentaria.

Questa categoria di eredi privilegiati non può mai essere esclusa dall’eredità e prende il nome di legittimari, sono: il coniuge i figli e gli ascendenti.

In mancanza dei legittimari e di un testamento che disponga diversamente, subentrano gli altri eredi fino al sesto grado di parentela: i fratelli e le sorelle, i nipoti, gli zii, i cugini, come disposto dall’articolo 572 del codice civile.

Nel caso di eredità vacante, quando è accertata l’effettiva mancanza di eredi, l’eredità è devoluta allo Stato, ai sensi dell’articolo 526 del codice civile. 

Come si effettua l’accettazione di eredità?

Nelle successioni ereditarie per accettazione eredità si intende la manifestazione di volontà dell’erede a subentrare nei rapporti giuridici, attivi e passivi, del de cuius.

La qualità di erede si distingue da quella del legatario, poiché l’erede subentra a titolo universale nei rapporti giuridici del defunto, dunque anche nei debiti.

Nel legato testamentario, invece, la successione è a titolo particolare ed il legatario esente da debiti ereditari.

L’accettazione ereditaria può avvenire in forma espressa, pura, con beneficio di inventario e, secondo l’articolo 474 del codice civile, anche in forma tacita, per atti concludenti da cui si desume con certezza la volontà di accettare.

L’eredità non si trasmette automaticamente agli eredi.

Per acquisire la qualità di erede è necessario manifestare la volontà di accettare l’eredità.

L’erede, subentrando a titolo universale, risponde dei debiti del defunto, anche oltre al valore dell’eredità, nel caso di accettazione senza il beneficio di inventario.

Circa il termine di accettazione eredità, questo diritto va esercitato entro dieci  anni dall’apertura della successione.

Trascorso inutilmente questo termine, interviene la prescrizione ed il chiamato perde il diritto di subentrare nella qualità di erede.

Tuttavia, chiunque ha interesse può chiedere al Giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare se accetta l’eredità, o vi rinuncia. 

Successioni ereditarie, l’accettazione tacita di eredità

L’accettazione tacita ereditaria si ha quando il chiamato compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare.

In altre parole, si ha accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato all’eredità compie atti che non avrebbe il diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede.

La denuncia di successione ed il pagamento delle imposte di successione non costituiscono accettazione tacita, poiché la qualità di erede deve manifestarsi con un comportamento concludente.

Il comportamento concludente è ravvisabile, per esempio, nella proposizione dell’azione di divisione ereditaria, piuttosto che nella risoluzione di un contratto concluso dalla persona defunta.

Anche il pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall’asse ereditario costituisce accettazione tacita di eredità, al pari della riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius.

L’attività di costituzione in giudizio per far valere il proprio difetto di legittimazione deve intendersi come atto volto a testimoniare la volontà di non accettare l’eredità.

Diversamente dall’ intervento in giudizio del chiamato quale erede legittimo del de cuius, che costituisce manifestazione della volontà di erede finanche in caso di cancellazione dal ruolo della causa per inattività delle parti.

Come funziona la successione ereditaria?

Per capire come funziona la successione ereditaria bisogna comprendere chi sono gli eredi, quali sono le quote ereditarie con e senza testamento, da cosa è composta l’eredità e quali sono gli adempimenti ereditari.

Le successioni ereditarie sono di tue tipi:

  1. la successione testamentaria, quando l’eredità è disciplinata da un testamento
  2. la successione legittima, quando si seguono le norme della legge in base al grado più stretto di parentela

In ogni caso il nostro ordinamento giuridico stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta sempre di diritto ai parenti più stretti del defunto, i legittimari: il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Il testamento può contenere disposizioni di ultima volontà anche di carattere non economico e la volontà testamentaria, in alcuni casi, prevale su quella del legislatore.

Basti pensare all’istituto della rappresentazione ereditaria, che prevede la possibilità per chi fa testamento di sostituire il rappresentato, in base al disposto dell’articolo 688 del codice civile.

Da cosa è costituita l’eredità?

L’eredità è la successione a titolo universale nel patrimonio del defunto. 

Nella successione mortis causa l’erede subentra nella universalità dei beni del de cuius, per intero, o pro quota, rispondendo anche dei debiti ereditari.

Il chiamato all’eredità succede in tutti i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi del defunto, ad eccezione dei suoi rapporti personali, che si estinguono con la morte.

Il patrimonio ereditario è costituito dal relictum e dal donatum.

Se la successione ereditaria riguarda i legittimari, il valore delle donazioni indirette, o di disposizioni testamentarie eccedenti la quota, deve essere restituito alla massa ereditaria.

La collazione ereditaria, prevista dall’articolo 737 del codice civile, garantisce una parità di trattamento tra i legittimari e persegue lo scopo di reintegrare nella quota legittima che è stata alterata dal de cuius.

È fatta salva la dispensa in sede di donazione, o testamento, nei limiti della quota disponibile, di cui il de cuius può liberamente disporre.

Avvocato per successioni ereditarie

Le successioni ereditarie implicano svariate tematiche del diritto civile, riguardano aspetti del diritto di famiglia, di cui l’eredità è una naturale evoluzione e afferiscono questioni di diritto immobiliare.

L’importanza delle questioni trattate impone sempre di rivolgersi ad avvocati con una lunga esperienza che trattano esclusivamente la materia.

L’Avvocato Gianluca Sposato, dell’ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, con oltre 25 anni di esperienza in diritto ereditario, oggi è considerato tra i migliori avvocati per eredità in Italia.

Presidente dell’ultima sessione dell’esame per Avvocato a Roma è Rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati e fa parte dell’Advisory Board di Forbes Advisor.

Collabora da oltre un ventennio con l’Agenzia Parlamentare e segue personalmente solo questioni inerenti successioni ereditarie con patrimoni importanti in Italia e all’estero.

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Rassegna Stampa

Tabella risarcimento lesioni personali

Tabella risarcimento lesioni personali

Tabella risarcimento lesioni personali

Indice

Tabella risarcimento lesioni personali

Intervista all’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente di Adism e rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati all’Agenzia Parlamentare.

Il 20 febbraio 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso il proprio parere sulla Tabella approvata dal Governo, condividendo le osservazioni inviate dall’Avvocato Sposato al Presidente della Repubblica.

Vi è, infatti, una premessa ed un contrasto insanabile richiamato nella nuova formulazione dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private.

Contrasta la necessità di conciliare il proposito di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno e razionalizzare i costi del sistema assicurativo.

Il Governo approva la Tabella per il risarcimento delle lesioni personali, ma non va bene

Fonte Agenzia Parlamentare, 17 gennaio 2024

Tabella risarcimento lesioni personali, il Governo approva il DPR per le lesioni di non lieve entità: adottato un criterio di valore unico per le micro lesioni e per le macro lesioni.

Il 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209, relativo alle lesioni di non lieve entità.

La Tabella di risarcimento del danno biologico di non lieve entità era attesa da oltre 15 anni.

Il calcolo per il risarcimento di lesioni per incidente stradale, gravi o gravissime, ad oggi, è avvenuto sui valori delle Tabelle del Tribunale di Roma e di Milano.

L’Osservatorio sulla Giustizia Civile con il Gruppo Danno alla Persona, è stato parte diligente nel colmare la lacuna ministeriale.

L’Osservatorio ha affrontato tematiche del danno alla persona, come il danno da morte, o danno tanatologico, spettante agli eredi di chi muore a seguito di un fatto illecito.

Le Tabelle di calcolo del danno di non lieve entità approvate dal Governo non hanno tenuto conto della prassi acquisita e della giurisprudenza formatasi.

Ora, salvo imprevisti, passano alla firma del Presidente della Repubblica, cui l’Avvocato Sposato ha inviato una nota esplicativa.

La Tabella di risarcimento delle lesioni personali: Sposato scrive al Presidente della Repubblica

Il Ministero delle Imprese ha promulgato la Tabella Unica Nazionale del Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, di cui all’art. 138 Codice Assicurazioni Private.

Stride la concomitante esigenza di “garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno e razionalizzare i costi  del  sistema assicurativo”.

L’A.D.IS.M. Associazione Difesa Infortunati Stradali, che ha avuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto di modificare il DPR.

La richiesta è relativa al riconoscimento di un maggiore valore del punto di danno biologico alle macro lesioni e autonomia del danno morale.

L’I.S.L.E. – Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, ha osservato che il tema del danno biologico è di competenza primaria del Ministero della Salute.

Si è fatto presente anche che non è stato interpellato il Ministero di Grazia e Giustizia, violando la procedura di formazione dei lavori.

L’Avvocato Gianluca Sposato, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati per la responsabilità civile da circolazione stradale, ha informato il Presidente della Repubblica.

Nella nota inviata al Presidente Mattarella sono stati evidenziati i temi richiamati nel presente articolo, per opportuna valutazione.

Adottare per il risarcimento delle macro lesioni criteri risarcitori analoghi alle lesioni di non lieve entità non tiene conto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Il DPR, così come approvato dal Governo, si porrebbe in contrasto con principi costituzionalmente garantiti.

Il Consiglio di Stato boccia la Tabella Unica delle macro lesioni

Il Consiglio di Stato, condividendo il ragionamento sin qui svolto,  in data 20 febbraio 2024 ha sospeso il proprio parere sullo schema di DPR  della TUN del Governo.

Sono stati rilevati valori basati su dati non aggiornati ed il contrasto, segnalato da ADISM, di conciliare l’abbassamento dei premi auto con il diritto alla salute dei cittadini.

Il Consiglio di Stato, giustamente, ha affermato che gli interessi  economici delle assicurazioni non devono causare una riduzione della tutela delle vittime.

In particolare, anche il danno morale deve trovare un giusto riconoscimento proporzionale all’entità del pregiudizio accertato.

Tabella risarcimento danno biologico, le lesioni gravi trattate come le lesioni lievi

Come per la normativa sul risarcimento diretto, gli interessi delle assicurazioni prevalgono sulle sorti dei danneggiati.

Non a caso la Tabella di risarcimento dei danni biologici nella stesura del testo porta la firma del Ministero dell’Industria.

Non è stato interpellato il Ministero della Giustizia e ci si chiede il ruolo del Ministero della Salute, competente per materia.

Un danno biologico autoctono, con marchio di denominazione dop, apposto dal Ministero del Made in Italy.

La Tabella di risarcimento negli incidenti stradali

La tabella di calcolo del danno per le lesioni riguarda il danno non patrimoniale che è composto dal danno biologico e dal danno morale.

L’ambito di applicazione riguarda sia le lesioni negli incidenti stradali, che le lesioni causate da responsabilità medica.

Per risarcire un danno si considera il punteggio del danno biologico, che viene attribuito in relazione alla gravità delle lesioni fisiche.

Si tiene conto in termini percentuali della misura in cui il danno incide nella salute del danneggiato, in misura compresa da 1 a 100 punti.

Si considerano lesioni di lieve entità quelle ricomprese da 1 a 9 punti di invalidità permanente.

Le lesioni di non lieve entità, o macro lesioni, sono quelle superiori a 9 punti fino a 100 punti di invalidità permanente come danno biologico.

Il danno morale, ovvero la sofferenza, è risarcibile solo in presenza di fatto illecito.

Il pregiudizio di tipo morale viene calcolato in misura percentuale del danno biologico, operando la personalizzazione del danno.

Il calcolo del danno biologico

La materia del risarcimento del danno alla persona è molto tecnica e il calcolo del danno biologico può essere diverso anche per la stessa tipologia di menomazione fisica.

Gli interessi delle assicurazioni sono rilevanti, considerato l’elevato numero di sinistri stradali con feriti ogni anno, con una spesa superiore a 20 miliardi di euro.

La diminuzione del valore punto del danno biologico per le macro lesioni, non è conforme agli importi delle Tabelle del Tribunale di Roma e di Milano.

Importi quelli delle Tabelle del Tribunale di Roma che, da oltre un decennio, sono confermati dalla Corte di Cassazione.

Risarcimento del danno di non lieve entità

Con la Tabella Unica Nazionale avremo risarcimenti inferiori fino al 25% per i danneggiati, rispetto alle Tabelle dei Tribunali di Roma e Milano.

Questo, soprattutto, nella fascia di invalidità permanente tra 9 punti  e 35 punti di invalidità permanente, ovvero la casistica più frequente.

Sorprende che il valore del punto di invalidità permanente di partenza è stato abbassato a quello per le lesioni di lieve entità.

Valore unitario del punto di invalidità permanente

Con la Tabella Unica nazionale il punto di invalidità permanente è stato abbassato ad euro 939,78, rispetto al valore riconosciuto di euro 1.198,76.

Per ogni giorno di inabilità assoluta la Tabella del Governo riconosce un valore, come per le microlesioni, di euro 54,80, invece di euro 149,00.

Non è prevista personalizzazione del danno per le lesioni lievi.

Dunque nessun risarcimento del danno morale per le lesioni di lieve entità, fino a 9 punti di danno biologico accertato come invalidità permanente

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Infortunistica Stradale

Concorso di colpa

Concorso di colpa incidente

concorso colpa incidente

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Le ragioni per cui si presume la responsabilità di tutti coloro che sono rimasti coinvolti in un incidente è da ravvisarsi nella pericolosità che si ravvede nella circolazione stradale.

Su questo i numeri sono impietosi: basti pensare che solo nel 2022 i feriti in incidenti stradali in Italia sono stati oltre 220.000, circa 600 al giorno. 

Cosa è il concorso di colpa?

L’articolo 2054 del codice civile prevede la responsabilità di tutti coloro che sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Questo principio rappresenta una norma cardine nel nostro ordinamento giuridico in tema di danni da circolazione stradale.

Pertanto, ai fini del risarcimento, la prima preoccupazione in un incidente deve essere quella di fornire la prova liberatoria, ovvero dimostrare che non si ha colpa.  

Gli unici mezzi che sono esonerati dalla prova sulla responsabilità, perché hanno la precedenza e sempre ragione in caso di collisione, sono quelli che circolano su rotaie, ovvero i tram.

Presunzione di colpa negli incidenti stradali

Nel caso di scontro tra veicoli si presume che ciascuno dei conducenti sia responsabile dei danni causati.

Il conducente di un mezzo è tenuto a risarcire il danno, ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Questo significa soprattutto che ponendosi alla guida bisogna prestare attenzione anche alle condotte pericolose degli altri automobilisti.

Quando le dichiarazioni sono contrastanti la giurisprudenza richiede la dimostrazione che sia siano state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire l’incidente e le sue conseguenze.

Assicurazione e concorso di colpa

Il danno deve essere causato dalla circolazione di veicoli assicurati e, dunque, da un mezzo omologato in movimento su strada pubblica, o privata.   

Il conducente dell’autovettura che ha causato l’incidente risponde insieme al proprietario.

Entrambi devono essere citati in giudizio unitamente alla compagnia di assicurazione che garantisce la rc auto.   

L’assicurazione quando non c’è ammissione di responsabilità del sinistro, o non viene fornita la prova dal danneggiato che l’incidente è stato causato non per sua colpa, liquida il danno in misura ridotta. 

Esempi di concorso di colpa in incidenti stradali

I casi più frequenti di incidente in cui si verifica il concorso di colpa sono quando non si indossa la cintura di sicurezza, non si rispetta il limite di velocità, o non si mantiene la destra.

Quando entrambi i conducenti hanno contribuito a provocare l’incidente e non sono riusciti a fornire la prova liberatoria l’assicurazione paga con il concorso in misura ridotta.

Questo significa che nel caso, per esempio, di concorso di colpa attribuito nella misura di 70 e 30 chi paga il sinistro liquida il danno al 70%.

Ciò perché si presume che il danneggiato abbia contribuito nella misura del 30% a provocare l’incidente, perché per esempio guidava il motociclo senza mantenere la destra e rispettare i limiti di velocità. 

Nel caso, invece, di concorso di colpa 50 e 50 chi paga provvede a liquidare il danno nella misura della metà rispetto all’importo che sarebbe spettato.

Offerta con concorso di colpa 

L’offerta con il concorso di colpa al danneggiato da parte dell’assicurazione può essere trattenuta in acconto, salvo maggiore avere.

Tuttavia, al di là dei criteri di liquidazione del danno adottati e, dunque, del pagamento anche del danno morale, del danno esistenziale e del danno patrimoniale, resta il problema della prova liberatoria. 

L’articolo 2054 del codice civile sul punto è chiaro e soltanto  dai rilievi del sinistro stradale e dalle dichiarazioni testimoniali sarà possibile determinare ed attribuire le responsabilità dell’incidente

Pertanto in mancanza di testimoni, o di prova inconfutabile desumibile dal verbale di incidente, difficilmente si potrà dimostrare di non avere alcuna colpa. 

A meno che dall’interrogatorio formale non risulti una confessione della controparte che ammetta la sua esclusiva responsabilità ad avere provocato il sinistro.   

Quando non accettare il concorso di colpa?

L’offerta al danneggiato con il concorso di colpa avviene, per lo più, quando entrambe le persone coinvolte nell’incidente non hanno fornito la prova relativa alla loro mancanza di responsabilità.

Molto spesso il verbale d’incidente stradale non è sufficiente a superare il problema della responsabilità dell’incidente riportando solo i rilievi stradali, il punto d’urto ed i danni ai veicoli.

Nel caso di dichiarazioni dei testimoni contrastanti la comparazione con il punto d’urto può essere un elemento di esenzione di colpa, tale da avvalorare una dichiarazione rispetto ad altra, meno attendibile.

Superare il problema della responsabilità negli incidenti stradali non sempre è facile, specialmente nel caso degli incidenti in moto, a causa dell’alta velocità spesso attribuita ai centauri.

Solo il supporto di un avvocato con lunga esperienza nell’infortunistica stradale per incidenti con lesioni gravi, può essere determinante per fornire la prova richiesta dall’articolo 2054 del codice civile.

In tutti i casi in cui non si hanno responsabilità nelle cause dell’incidente, la somma offerta con il concorso di colpa può essere trattenuta in acconto dal danneggiato.

Tipologie del concorso di colpa

Il concorso di colpa nei sinistri stradali può essere paritario, o effettivo.

Ma cosa significa questo e cosa comporta per il danneggiato/assicurato?

Il concorso di colpa paritario si ha quando nessuno dei conducenti è riuscito a dimostrare di avere ragione e, pertanto, la responsabilità del sinistro viene attribuita in misura uguale: 50 e 50. 

In questo caso l’entità del risarcimento del danno subisce una decurtazione del 50% e l’assicurazione paga la metà dell’importo che sarebbe spettato. 

Il concorso di colpa effettivo si ha quando il grado di responsabilità nello scontro tra veicoli in marcia è attribuibile in misura differente tra i conducenti: 60 e 40, 70 e 30, 80 e 20.

Ciò può accadere, per esempio, perché pur avendo ragione e, dunque, non avendo determinato l’incidente, non ci si è attenuti alle norme del codice della strada, come nel caso in cui non si rispetti il limite di velocità.

Nel caso di concorsa di colpa effettivo l’assicurazione paga il danno in misura inferiore proporzionale al grado di responsabilità attribuito al danneggiato. 

Effetti del concorso di colpa 

Gli effetti del concorso di colpa si ripercuotono sempre sull’entità del risarcimento, soprattutto nella casistica di incidente stradale risarcimento danni fisici. 

Quando, infatti, il danneggiato ha contribuito a causare il sinistro, non attendendosi al rispetto delle norme del codice della strada, l’assicurazione paga in misura ridotta. 

Ulteriore conseguenza può essere l’aumento del premio assicurativo a seconda del grado di responsabilità riconosciuto nel provocare il sinistro. 

Mediamente l’aumento del premio assicurativo, se il concorso di colpa non supera il 50 %, è circoscritto entro il 20% del premio annuale, ma varia da compagnia a compagnia.

Concorso di colpa incidente mortale

Il problema del superamento del concorso di colpa si pone anche in caso di incidente stradale mortale.

La morte per incidente stradale è un fenomeno inarrestabile, che vede ogni 3 ore una persona perdere la vita in strada, nel nostro Paese.

Le aggravanti previste per il caso di omicidio stradale  spesso provocano inquinamento delle prove sulla ricostruzione dell’incidente mortale e le responsabilità.

Ciò si traduce, quasi sempre, nella impunità per chi ha ucciso in un incidente, con pene irrisorie ed ingiustizia per le vittime della strada.

Per evitare che questo accada e che il risarcimento agli  eredi per il danno da morte non avvenga con il concorso da colpa è fondamentale affidarsi ad un avvocato che abbia comprovata esperienza nel settore.

 

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Diritto Ereditario

Legato testamentario

Il legato testamentario

Legato testamentario

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Cos’è il legato testamentario?

Il legato testamentario è una disposizione mortis causa a titolo particolare attraverso la quale il testatore conferisce al legatario un diritto specifico, o lo fa subentrare in una posizione giuridicamente rilevante nell’eredità.

Il legato, dunque, è un istituto giuridico tipico della successione testamentaria.

L’articolo 588 del codice civile, infatti, consente a chi redige un testamento di compiere disposizioni “a titolo particolare”, o “a titolo universale”.

Quando le disposizioni contenute nel testamento sono a titolo particolare si ha il legato ed il beneficiario viene chiamatolegatario“.

In sostanza l’erede è chi è chiamato a succedere nella universalità dei beni, o in una quota di essi, mentre il legatario è chi si vede attribuito un singolo bene, o un individuato complesso di beni.

L’istituzione di erede non può mai mancare, tant’è che la legge vi sopperisce con l’apertura della successione legittima e, in assenza di eredi legittimi, l’eredità giacente è devoluta allo Stato, senza possibilità che vi possa rinunciare.  

Invece, il legato può essere disposto solo per testamento, ma è importante tenere presente che l’esistenza di una disposizione a titolo di erede, o di legato, non  si desume dalla terminologia usata nel testamento, ma da criteri obiettivi.

Quali sono le differenze tra legato ed eredità?

La disciplina delle due forme di chiamata alla successione si differenzia per numerosi profili, tra i quali di seguito riportiamo quelli giuridicamente rilevanti. 

Per quanto concerne l’ambito della titolarità dei beni l’erede entra nella titolarità di tutti i beni del defunto da solo, o in concorso con altri chiamati all’eredità.

Il legatario, invece, entra nella titolarità solo di alcuni specifici beni, o rapporti giuridici.

Il legato si acquisisce senza necessità di accettazione formale.

Il legatario non è tenuto ad accettare il legato per acquisirne i diritti secondo quanto stabilito dall’articolo 649 del codice civile.

Tuttavia, il legatario ha la facoltà di rinunciare al legato, annullando così l’acquisizione dei diritti ad esso associati. 

Al contrario, l’erede per diventare tale deve esplicitamente o implicitamente accettare l’eredità.

Differenze tra disposizioni a titolo particolare e a titolo universale sussistono anche relativamente alla durata della titolarità.

L’erede diventa titolare dell’eredità in modo permanente.

Mentre il legatario può beneficiare di un diritto a termine, dove il bene legato ritorna nel patrimonio ereditario al termine del periodo specificato nel testamento.

Per quanto concerne la responsabilità per i debiti, l’erede risponde in proporzione alla sua quota per i debiti legati al patrimonio ereditario, il legatario è esente da tale responsabilità.

Legato testamentario d’immobile

Nel legato di compravendita la disposizione ha per oggetto l’obbligo di vendere o acquistare un determinato bene ad un prezzo determinato.

A meno che non si tratti di un atto di liberalità equiparabile alla donazione sussiste l’obbligo di pagare il prezzo.

Nel caso di prezzo esiguo dell’immobile, si configura il legato di donazione,  con dubbi interpretativi, potendosi considerare valido, come atto di liberalità, a meno che non leda i diritti dei legittimari.

Alcuni sostengono, invece, la nullità del legato di donazione, richiamando la illiceità dei mezzi e non del risultato, stante l’incompatibilità tra liberalità e obbligazione.

Poiché il legatario è esente dai debiti, se il testatore destina un immobile soggetto a un mutuo contratto dagli eredi, come legato, il debito del mutuo sarà a carico degli eredi e non del legatario.

Anche il diritto di abitazione del coniuge superstite rappresenta un legato nell’eredità, quale diritto che si trasmette al proprio consorte all’apertura della successione. 

Legato testamentario con somma di denaro

In tema di legato testamentario di somma di denaro è importante chiarire la distinzione e specificare cosa sono il sub legato e il prelegato

Quando il testatore non specifica il soggetto a carico del quale imporre una disposizione, questa graverà proporzionalmente sulle quote ereditarie degli eredi.

Al contrario, il testatore ha la facoltà di designare uno o più eredi come destinatari della disposizione.

Per esempio, potrebbe affermare nel testamento: “lego la somma di 20.000 euro a carico del mio erede Tizio, a favore di Sempronio”.

In tal caso, unicamente Tizio sarà responsabile di soddisfare il legatario Sempronio.

Nel contesto di questa disposizione testamentaria, emerge il concetto di sub legato quando il soggetto che è tenuto alla prestazione oggetto del legato è, anziché l’erede, un altro legatario.

Per esempio: ” lego a favore di Tizio la somma di 20.000 euro, e a carico di questi e a vantaggio di Sempronio la somma di 10.000 euro.” 

E’, invece, prelegato il legato del quale beneficiario sia uno dei coeredi.

Costui, pertanto, cumula a carico di tutta l’eredità le due qualità di coerede e legatario, come nel caso del coniuge assegnatario del diritto di abitazione sulla casa coniugale.

Erede e legatario responsabilità patrimoniale

L’erede succede in “universum ius”, cioè in ogni e qualsiasi rapporto suscettibile di trasmissione, in grado di assicurare quella continuità assoluta nei rapporti già facenti capo al de cuius.

Il legatario, invece, succede esclusivamente in quel singolo individuato rapporto espressamente indicato dal de cuius nel testamento.

Per questo si dice che il legatario succede a titolo particolare, perchè la sua vicenda successoria è limitata a quel dato rapporto e non si estende mai ad altri, nè attivi, nè passivi.

L’erede non solo risponde di tutti i debiti del defunto, ma anche al di là ed oltre il valore dell’attivo, se non ha accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Invece, il legatario risponde solo delle obbligazioni discendenti dal singolo rapporto in cui succede, ex articolo 668 del codice civile e mai al di là ed oltre il valore dei  beni ricevuti.

Per tale ragione il legato si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione, a differenza dell’eredità che presuppone l’accettazione.

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Tamponamento a catena

Tamponamento a catena

tamponamento a catena

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Cos’ è il tamponamento a catena?

Il tamponamento a catena è una tipologia di incidente stradale che accade quando più veicoli che percorrono la stessa direzione di marcia si scontrano.

Si verifica quando più mezzi posti sono coinvolti in un sinistro stradale in una successione di collisioni, in cui il veicolo iniziale colpisce il veicolo antistante, creando una reazione a catena.

Questi incidenti possono verificarsi improvvisamente e spesso,  a causa della distrazione alla guida, dell’eccesso di velocità, vengono liquidati con il concorso di colpa.

Le cause più frequenti per cui  si verificano gli incidenti  multipli sono da rinvenire oltre che nella distrazione alla guida, in condizioni meteorologiche avverse, elevata velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza, o frenate improvvise.

Cause del tamponamento a catena con auto in movimento

Per l’articolo 141 del codice della strada il conducente deve essere in grado di effettuare l’arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Le cause più comuni degli incidenti con tamponamento a catena con auto in movimento sono:

  1. Mancato rispetto della distanza di sicurezza
  2. Rallentamento improvviso del traffico
  3. Frenata improvvisa
  4. Distrazione per guida con il cellulare

Per evitare gli incidenti con tamponamento a catena, è importante mantenere una distanza di sicurezza sufficiente ad effettuare la frenata tra il proprio veicolo e quello che precede.

Quando avviene un tamponamento multiplo con veicoli fermi incolonnati la verifica del rispetto della distanza di sicurezza è considerata un elemento di responsabilità.

Il rallentamento improvviso del traffico può accadere a causa di un incidente, di lavori stradali, di traffico a singhiozzo nei centri abitati, o di un altro evento che rallenta il movimento veicolare.

Nel caso di scontri successivi tra veicoli in colonna, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le ha determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna (Cass. Civ. 8646/2003).

La frenata improvvisa può essere causata da un ostacolo sulla strada, da un animale che attraversa la strada, o da un altro veicolo che frena improvvisamente.

Nel tamponamento a catena si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

La distrazione per guida con il cellulare è tra le prime cause di questo tipo di sinistri con conseguenze spesso gravi. 

Oltre a determinare la decurtazione punti patente è, purtroppo, una casistica inarrestabile con le persone continuamente connesse alla rete e sui social network.

L’uso del cellulare alla guida determina come pena accessoria di indicare sempre chi è il trasgressore della violazione, ai fini della decurtazione punti sulla patente.

Tamponamento a catena, elevata velocità e distrazione alla guida

Il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole, nelle forti discese e nelle ore notturne.

Tra le cause più frequenti del tamponamento a catena si riscontrano:

  1. Violazione dei limiti di velocità
  2. Distrazione alla guida

I limiti di velocità sono nei centri urbani 50 Km/h, sulle SS 90 Km/h, nelle autostrade 130 Km/h e devono essere adattati alle condizioni dell’asfalto sdrucciolevole, in caso di maltempo.

L’elevata velocità è causa di incidenti stradali con lesioni gravi e oltre a sanzioni  elevatissime può determinare la sospensione della patente.

La distrazione alla guida è un fattore che può contribuire a qualsiasi tipo di incidente stradale, compresi gli incidenti con tamponamento a catena.

Per evitare un tamponamento maggiore attenzione bisogna prestare nei casi di insufficiente visibilità.

Per condizioni atmosferiche o altre cause, nell’attraversamento degli abitati e nei tratti di strada fiancheggiati da edifici

Tamponamento a catena in autostrada

Il tamponamento a catena in autostrada quasi sempre provoca incidente stradale risarcimento danni fisici.

La pericolosità degli incidenti in autostrada è dovuta a veicoli che viaggiano a velocità più elevate, rispetto a strade urbane ed extraurbane.

Il tamponamento ad elevata velocità provoca danni significativi e lesioni più gravi rispetto a velocità minori ed incidenti nei centri urbani.

La distanza di sicurezza da mantenere per evitare incidenti stradali dovrebbe essere tale da consentire la frenata in assoluta sicurezza.

Cosa fare nel tamponamento a catena?

Se si è coinvolti in un tamponamento, ovvero in incidente che coinvolge più mezzi in marcia, bisogna rimanere calmi.

Per prima cosa assicurarsi che la serie dei tamponamenti sia terminata, senza scendere dalla macchina.

Accendere le luci di emergenza per evitare di essere investiti da automobili che sopraggiungono in quel momento.

Verificare se si tratta di incidente con feriti e, se necessario, chiamare immediatamente i soccorsi.

Se possibile, spostare le auto coinvolte fuori dalla carreggiata, per evitare ulteriori incidenti.

Scambiare informazioni con gli altri conducenti coinvolti.

Prendere nome, telefono, assicurazione e targa, fotografare i danni alle auto coinvolte e l’area circostante per documentare la scena.

Chiamare la Polizia Stradale per compilare un rapporto ufficiale dell’incidente, ove sarà indicato se vi sono lesioni da incidente stradale.

Segnalare immediatamente l’incidente alla propria compagnia assicurativa e fornire tutte le informazioni raccolte.

Di chi è la colpa nel tamponamento a catena?

Il verbale di incidente stradale è fondamentale per accertare le responsabilità e la colpa dell’incidente nel tamponamento a catena.

Solo dopo avere esaminato il verbale di incidente è possibile inoltrare correttamente la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione del veicolo responsabile del tamponamento.

Anche se le ferite sembrano lievi, cercare assistenza medica è essenziale per verificare l’entità dei danni fisici.

Il trauma stradale potrebbe acuirsi con il trascorrere del tempo.

Un referto medico ospedaliero è necessario per la richiesta di risarcimento del danno al fine di attestare il tipo di lesioni riportate.

Non è facile attribuire la colpa nel tamponamento a catena,  senza rivolgersi ad un avvocato esperto in sinistri stradali.

Soprattutto nel casi di incidenti stradali multipli e nel caso di incidente stradale mortale causato da sbandamento di tir.

Lesioni stradali e tamponamento multiplo

Nel tamponamento multiplo, le lesioni possono variare in base alla gravità dell’incidente, alla velocità dei veicoli coinvolti e ad altri fattori.

Tra le lesioni più comuni ci sono il colpo di frusta, causato dal repentino movimento del collo in avanti e all’indietro.

Può procurare dolore al collo, alla spalla e alla schiena con trauma del rachide cervicale.

Nel tamponamento sono frequenti lesioni al cranio, alla fronte ed alla testa, come contusioni.

In casi più gravi, lesioni cerebrali con prognosi riservata, per effetto della violenza dell’urto e sobbalzo in avanti.

Altra tipologia di lesioni è rappresentata da frattura alle braccia, alle gambe, o alle costole, a causa della compressione e della forza applicate durante la collisione.

Le lesioni alla colonna vertebrale, possono avere conseguenze a lungo termine sulla mobilità ed essere compromissive della stessa come, purtroppo, accade spesso negli incidenti con camion.

Quando si è estratti dalle lamiere di un’auto dai vigili del fuoco, sono frequenti lesioni toraciche, causate dalla cintura di sicurezza, contusioni al petto, o ai polmoni, se l’airbag non si attiva.

Oltre alle lesioni fisiche, gli occupanti coinvolti in un tamponamento multiplo possono soffrire di stress post-traumatico (PTSD) o altre lesioni psicologiche dovute alla paura e allo shock dell’incidente.

Responsabilità nel tamponamento a catena

La responsabilità nel tamponamento a catena dipende dalla dinamica dei veicoli coinvolti.

Nel caso di veicoli fermi, la responsabilità è attribuita al conducente che ha tamponato per primo l’ultimo della fila.

In questo caso, tutti i veicoli coinvolti vengono risarciti dalla compagnia assicurativa del veicolo che ha causato il primo tamponamento.

In caso di veicoli in movimento, la responsabilità è attribuita a tutti i conducenti coinvolti, in proporzione alla distanza che li separava dal veicolo che li precedeva al momento dell’incidente.

In questo caso, ciascun conducente dovrà risarcire i danni causati all’auto che lo precedeva, in una misura che dipende dalla distanza di sicurezza non rispettata. 

Lunico conducente senza responsabilità sarà il primo della fila, che ha subito il danno causato dal tamponamento non ha danneggiato nessun altro veicolo. 

Tamponamento a catena e passeggero trasportato

Nel caso di incidente al passeggero trasportato  nel tamponamento a catena e lesioni personali si ha diritto a chiedere il risarcimento per i danni subiti.

In questo caso bisogna, prima di tutto, provare di essere stati trasportati all’interno della macchina coinvolta nell’incidente.

Inoltre, occorre fornire prova del nesso di causalità e, dunque, che ci sia s un collegamento diretto tra l’incidente stradale e le lesioni da questo procurate.

Ai fini del risarcimento del danno al terzo trasportato, l’articolo 141 del codice delle assicurazioni, esclude il diritto nel sinistro cagionato da caso fortuito.

Il caso fortuito è un evento imprevedibile ravvisabile, per esempio, per l’attraversamento di un cane, o animale selvatico.

In virtù di ciò, è chiaro che diventa fondamentale l’assistenza di un avvocato con una lunga esperienza nel settore della infortunistica stradale.

Chi paga nel tamponamento a catena?

Al fine di essere risarcito dall’assicurazione è importante conservare tutte le ricevute e i documenti delle spese mediche.

Nonché le spese relative alle riparazioni dell’automobile ed, eventualmente, le spese di noleggio di altro veicolo, o taxi. 

Per la richiesta del risarcimento è importante consultare un avvocato specializzato in infortunistica stradale.

Un legale esperto in incidenti stradali è fondamentale per inoltrare correttamente la richiesta di risarcimento danni e tutelare i diritti del danneggiato.

L’assistenza di un avvocato specializzato in sinistri stradali è obbligatoria per la negoziazione con la compagnia di assicurazione, per ottenere un risarcimento giusto.

Se la trattativa con l’assicurazione non produce risultati soddisfacenti, è necessario instaurare una causa civile per ottenere il risarcimento dei danni da circolazione stradale.

Richiesta danni nel tamponamento a catena

Nel caso di un tamponamento a catena non è ammesso il risarcimento diretto.

Questa procedura consente a chi ha subito i danni di chiedere l’indennizzo direttamente alla propria compagnia assicuratrice, che poi si rivale su quella del responsabile.

Pertanto, nel caso che il tamponamento abbia coinvolto veicoli fermi e incolonnati, la richiesta di risarcimento andrà inoltrata al veicolo responsabile del sinistro.

In genere il responsabile di un tamponamento è l’ultimo veicolo, ovvero quello che ha causato il tamponamento a catena.

La richiesta danni va inoltrata anche al conducente e proprietario della macchina che ha tamponato, nel caso in cui siano stati coinvolti veicoli in movimento. 

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Lesioni incidente stradale

Lesioni incidente stradale

Lesioni incidente stradale

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Un incidente stradale quando provoca lesioni gravi o gravissime, ha per il responsabile del sinistro conseguenze sia in ambito civile, che penale.

Sul piano civile la copertura assicurativa obbligatoria, istituita con legge 990/69, richiamata dall’art 123 Codice delle Assicurazioni, manleva il responsabile dell’incidente che ha causato danni da circolazione stradale.

Questo significa che chi ha riportato lesioni può rivalersi economicamente sull’assicurazione del mezzo investitore tenuta a pagare nel caso di incidente stradale risarcimento danni  fisici.

In ambito penale, invece, il reato è tornato ad essere perseguibile a querela di parte, non essendo più perseguibile d’ufficio nel caso di prognosi superiore a 40 giorni di malattia, tranne che per le aggravanti.

Lesioni stradali, quando il reato è procedibile d’ufficio e a querela di parte?

L’art. 1 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n.  150 introduce un nuovo comma 9 all’art. 590 bis del codice penale prevedendo la procedibilità del reato per lesioni stradali a querela della persona offesa.

L’unica eccezione che prevede la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni stradali gravi o gravissime è per i casi in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti.

Pertanto, dal 1 novembre 2022, le lesioni stradali gravi o gravissime sono procedibili d’ufficio solo quando risultano aggravate da:

  • guida in stato di ebbrezza
  • guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti
  • condotte di guida pericolose
  • attraversamento con il rosso
  • guida contromano
  • eccesso di velocità
  • sorpasso in curva
  • mancato arresto strisce pedonali
  • guida senza patente, o con patente sospesa, o revocata
  • guida di veicolo privo di assicurazione

Sono, invece punibili, a querela della persona offesa, le condotte poste in essere in violazione delle norme del codice della strada, oltre che quelle aggravate nel caso di fuga del conducente, al di fuori dei casi previsti per le aggravanti.

Il rischio di lesioni gravissime è particolarmente frequente nei casi di  incidenti a pedoni in quanto privi di protezione, ma riguardano  frequentemente anche casi di incidente in moto e di incidenti in bicicletta.

Risarcimento lesioni da incidente stradale

Purtroppo chi riporta lesioni da incidente stradale gravi, o gravissime, dovrà convivere per sempre con le menomazioni fisiche subite, soprattutto in caso di perdita di arti e organi vitali.

Nel caso di macro lesioni, ovvero di lesioni permanenti superiori al 9 % in termini di danno biologico la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata ai sensi dell’art. 148 CdA all’assicurazione del mezzo investitore.

L’articolo 2043 del codice civile, infatti, obbliga chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto a risarcirlo.

Tuttavia, il primo problema da superare negli incidenti stradali per avere diritto al risarcimento è sempre relativo alla presunzione del concorso di colpa stabilito dall’articolo 2054 del codice civile.

Il danneggiato, quando non è responsabile, deve essere risarcito sia per il danno non patrimoniale, che comprende il danno morale ed il danno esistenziale, che per il danno patrimoniale, o compromissione della capacità lavorativa.

Inoltre l’art. 147 Codice Assicurazioni Private contempla il caso relativo allo stato di bisogno del danneggiato e provvisionale quando non sorgono contestazioni sulla responsabilità dell’incidente.

Entro quanto va presentata la querela per  lesioni stradali?

La querela per il reato di lesioni stradali deve essere presentata dal danneggiato entro 3 mesi, termine oltre il quale si decade dal diritto di chiedere che venga aperto un procedimento penale contro l’investitore.

Pertanto, in considerazione del mutato regime di operatività del reato di lesioni stradali, il superamento dei 40 giorni di malattia, o la prognosi riservata, non fanno più sorgere l’obbligo di comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.

Infatti, il reato di lesioni stradali gravi o gravissime è perseguibile a querela di parte entro 3 mesi dall’incidente, oppure d’ufficio nel solo caso delle aggravanti previste dalla legge per guida pericolosa.

La Polizia Stradale che ha proceduto ai rilievi deve informare il danneggiato se intende, o meno, presentare querela per il reato, che non è più perseguibile d’ufficio se il referto prevede una prognosi superiore a 40 giorni.

La procedura di risarcimento danni deve essere deve essere istruita ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni e l’assicurazione provvede a liquidare il danneggiato all’esito dell’accertamento delle lesioni fisiche.

Quali sono le lesioni gravi?

Sotto il profilo del reato, l’articolo 583 del codice penale stabilisce che quando la lesione è grave si applica la pena da 3 a 7 anni, delimitando il confine tra le lesioni gravi e le lesioni gravissime.

Le lesioni personali gravi implicano una malattia che mette in pericolo la vita, come nel caso di perdita di coscienza e ricovero in terapia intensiva con prognosi riservata.

Sono lesioni gravi, dunque, quelle da cui scaturisce una malattia, o la incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, oppure l’indebolimento permanente di un senso, o di un organo.

In tutti questi casi chi ha subìto un reato ha diritto al risarcimento del danno che nel caso di incidente con feriti  è coperto dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità  civile.

Quali sono le lesioni gravissime?

Le lesioni personali gravissime comportano una malattia certamente, o presumibilmente, insanabile.

Il reato di lesioni gravissime si ha quando dal fatto, doloso o colposo, è derivata la perdita di arti, di un organo vitale, di un senso, o lo sfregio del viso.

Tra queste vi è certamente anche la incapacità di procreare, una mutilazione che renda l’arto inservibile, una deformazione, una permanente e grave difficoltà nel parlare ed esprimersi.

Per il reato di lesioni personali gravissime la pena prevista nel nostro ordinamento giuridico è la reclusione da 6 a 12 anni.

Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime in incidente al passeggero trasportato la procedura di risarcimento danni segue le regole indicate dall’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

Qual’ è la pena per il reato di lesioni stradali?

Le lesioni procurate alla guida in incidenti stradali sono un reato previsto dall’ l’articolo 590 bis codice penale, che stabilisce la pena per le lesioni personali stradali gravi, o gravissime.

Chiunque alla guida procura per colpa ad altri lesioni personali con violazione delle norme del Codice della Strada è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi.

La pena per l’investitore quando le lesioni procurate in un incidente stradale sono gravissime, con mutilazione, perdita di organi, arti per il danneggiato, è aumentata da 1 a 3 anni.

Quali sono le aggravanti nel reato di lesioni stradali?

La pena della reclusione è aumentata da 3 a 5 anni per le lesioni gravi che sono procurate in incidenti stradali quando il conducente responsabile del sinistro è stato trovato positivo all’alcol test.

Per le lesioni gravissime la pena quando chi ha causato l’incidente stradale era alla guida in stato di ebbrezza, o sotto l’uso di droghe è, invece, della reclusione da 4 a 7 anni.

Le medesime aggravanti sono previste nel caso di guida pericolosa per eccesso dei limiti di velocità, per guida contromano, attraversamento con il semaforo rosso.

L’investitore soggiace all’aumento di pena anche quando ha provocato lesioni nell’incidente stradale per inversione a U, sorpasso in curva, in prossimità di dossi e attraversamenti pedonali.

Le aggravanti si applicano anche al conducente che nei centri urbani proceda ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, non inferiore a 70 km/h.

Mentre su strade extraurbane sono previste aggravanti per chi cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime ad una velocità superiore di 50 km/h rispetto a quella consentita.

Incidenti plurimi, guida senza patente, su mezzo non assicurato e veicolo datosi alla fuga

Nel caso di incidenti plurimi quando il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo.

La pena prevista nel caso in cui alla guida si siano procurate lesioni personali a più persone non può, comunque, superare gli anni 7.

Il delitto è sempre punibile a querela della persona offesa, entro il termine di 3 mesi dall’incidente, se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti

La pena per il reato di lesioni stradali è aumentata anche se l’incidente è stato provocato da persona non munita di patente di guida, o con patente sospesa, o revocata.

Così anche nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nel caso di pirata della stradaincidente con auto pirata quando, l’investitore si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a 3 anni come stabilito dall’articolo 590 ter del codice penale.

Avvocato esperto in risarcimento lesioni stradali

La scelta dell’avvocato civilista cui affidare l’incarico per ottenere il risarcimento danni nel caso di incidente stradale con lesioni gravi, o gravissime è determinate.

La materia dell’infortunistica stradale è complessa e variegata e solo selezionando un professionista di elevato spessore e curriculum è possibile ottenere un risarcimento elevato.

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali ha ricevuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contributo a favore di danneggiati da gravi incidenti stradali.

Presidente della XIX Sottocommissione per l’Esame di Stato per Avvocato a Roma nel 2023, è membro del Gruppo “Danno alla Persona” dell’Osservatorio Sulla Giustizia Civile che elabora le Tabelle di risarcimento per le macro lesioni.

E’ considerato in ambito nazionale uno dei massimi esperti in materia di responsabilità civile da circolazione stradale e risarcimento del danno, eletto migliore Avvocato nel settore del diritto delle assicurazioni.

L’Avvocato Gianluca Sposato segue solo casi relativi ad incidenti stradali con lesioni gravi, o gravissime e incidenti stradali mortali, con liquidazioni per il danneggiato sempre di gran lunga superiori alle medie nazionali.

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Diritto di Famiglia

Accertamento di paternità

Avvocato per accertamento di paternità

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L’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto di famiglia e diritto ereditario, segue personalmente procedimenti per l’accertamento di paternità su tutto il territorio nazionale.

“Mater semper certa estpater numquam” la madre è sempre certa, il padre mai, dicevano i latini: oggi, però, grazie al test del DNA non è più così.

Con un semplice tampone salivare, o prelievo di un capello anche tra fratelli consanguinei, ovvero concepiti dallo stesso padre, ma nati da madre diversa, è possibile avere un risultato certo sulla paternità.

Se il padre si rifiuta di sottoporsi ad accertamento genetico forense, con l’azione di riconoscimento di paternità il giudice può disporre il relativo accertamento.

Grazie ai progressi della scienza si può individuare con certezza assoluta da chi è stato concepito il figlio.

Il giudizio di accertamento di paternità

Se il padre, o i fratelli consanguinei, non si sottopongono volontariamente al test del DNA occorre essere assistiti da un avvocato familiarista per il giudizio di accertamento di paternità.

All’esito della mediazione obbligatoria, in caso di mancato accordo, bisognerà instaurare un procedimento di cognizione presso il tribunale competente chiedendo al giudice di disporre gli accertamenti necessari.

Alla verifica del test di paternità è fondamentale essere assistiti da un consulente di parte medico legale genetista forense, per sincerarsi che le operazioni vengano compiute correttamente.

L’accertamento immuno ematologico della paternità non è subordinato alla prova dell’esistenza di una relazione.

Il rifiuto ingiustificato a sottoporvisi, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., è suscettibile di essere valutato come ammissione per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 14/06/2019, n.16128).

Questo significa che se il padre si rifiuta di eseguire le indagini autorizzate, il giudice deve interpretare la sua negligenza come ammissione di riconoscimento.

I diritti del figlio riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico

Le conseguenze del riconoscimento di paternità, a prescindere da rapporti umani ed affettivi, non sempre facilmente recuperabili, sul piano giuridico investono questioni che hanno riflessi importanti.

In termini di diritto le conseguenze del riconoscimento per il figlio investono sia l’ambito del diritto di famiglia, il ramo del diritto ereditario.

Sul piano del diritto di famiglia, senza distinzione tra genitori coniugati o non coniugati e, dunque, tra figli nati in costanza di matrimonio o meno, il dovere dei genitori di mantenere i figli trova il suo fondamento nell’art. 30 della Costituzione.

L’art. 147 del codice civile richiama l’obbligo da parte dei genitori  a provvedere all’istruzione ed al mantenimento, oltre che a fornire assistenza morale alla prole.

Sul piano del diritto ereditario il figlio riconosciuto acquisisce il titolo di legittimario e, come erede legittimo, non può essere escluso dall’asse ereditario neanche con il testamento.

Esito della prova del test del DNA e sentenza di riconoscimento paterno

L’azione di riconoscimento di paternità si promuove presso il tribunale territorialmente competente mediante atto di citazione a comparire in giudizio in base all’art. 269 del codice civile.

Una volta istaurato il procedimento, verificata la regolarità delle notifiche ed iscritta a ruolo la causa, il giudice ammette i mezzi istruttori richiesti nominando un consulente di parte esperto in genetica forense per i relativi  accertamenti  di  laboratorio.

All’esito della prova del test del DNA nel caso di risultato positivo, ottenuta la sentenza di riconoscimento paterno, l’Ufficiale di Stato Civile procede a fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.

Esiste la possibilità per il figlio riconosciuto di non modificare il cognome materno, o di  aggiungere quello del padre.

Le conseguenze del riconoscimento paterno, sia esso volontario, che giudiziale, si ripercuotono nella status del figlio che, in quanto riconosciuto, acquisisce diritti al sostegno morale ed economico, oltre che subentrare nell’asse ereditario paterno.

Effetti del riconoscimento di paternità per il figlio riconosciuto

Dal momento del riconoscimento di paternità il figlio riconosciuto acquisisce il diritto al mantenimento da parte del padre che deve contribuire alle spese familiari.

Oltre che, ai  sensi dell’ articolo 315 bis del codice civile, il diritto ad essere educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

L’annotazione nel Registro dell’Anagrafe degli Atti di Nascita ha come ulteriore conseguenza il subentro del figlio riconosciuto nell’asse ereditario paterno.

Con tutte le conseguenze di legge trattandosi di erede legittimario che, dunque, non può mai essere estromesso dall’asse ereditario,

Ciò con riferimento alle quote ereditarie con e senza testamento a lui riservate per legge, tenuto conto che l’eredità è costituita sia dal relictum che dal donatum.  

Il patrimonio ereditario, infatti, non è costituito solo da quanto rimane nell’asse ereditario alla morte del de cuis.

I beni ereditari frequentemente in questi casi sono oggetto di sottrazione per avvantaggiare gli altri legittimari.

Ma si deve necessariamente tenere conto di tutte le disposizioni di liberalità compiute in vita dal de cuius che, per effetto della collazione ereditaria, vanno imputate alla massa ereditaria.

Riconoscimento di paternità postumo

Se il genitore su cui bisogna eseguire l’accertamento di paternità è defunto è, comunque, possibile risalire alla propria genesi ed effettuare il test del DNA.

Questa operazione è possibile su un campione osseo del defunto, ottenendo l’autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, sempre che sia possibile.

E’ possibile avere un risultato certo anche attraverso la comparazione del dna sui parenti più prossimi, sui propri fratelli consanguinei, o sugli zii paterni.

L’azione per lo più è propedeutica, ad esito favorevole, ad accettare l’eredità del proprio genitore defunto.

Tralasciando le vicende spesso tormentate che non hanno consentito al figlio concepito di godere degli stessi diritti dei propri fratelli consanguinei.

Costo del test del DNA per accertamento di paternità

L’analisi dei polimorfismi del DNA costituisce l’unico mezzo di prova diretto della paternità e viene effettuata procedendo al confronto tra il profilo genetico del figlio con quello dei genitori.

Il costo per eseguire il test per l’accertamento di paternità con valore legale se eseguito in laboratorio spontaneamente ha un prezzo che si aggira intorno ai 500,00 euro a persona su cui si esegue il prelievo.

Diverso è il caso in cui il padre si sottragga all’accertamento.

Per cui si apre tutto un altro scenario ed è indispensabile rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia ed ereditario per seguire tutte le fasi relative al giudizio per l’accertamento di paternità, sostenendo i relativi  costi.

Costi per la causa di riconoscimento di paternità

I costi per la causa di riconoscimento di paternità sono relativi sia all’attività di assistenza legale che per le spese propedeutiche inerenti le indagini biologo forensi da svolgere ai fini del test del DNA in laboratorio con valore legale.

Il compenso dell’avvocato, di cui il cliente riceve preventivo scritto al conferimento del mandato accettando le relative scadenze di pagamento, è dovuto per le varie fasi dell’attività da svolgere, come stabilito dal comma 2 dell’ art. 14 del DM 55/14.

Le fasi, nelle quali l’attività giudiziale è distinta, sono:

  • la fase di studio della controversia,
  • la fase di introduzione del procedimento,
  • la fase istruttoria e/o di trattazione 
  • la fase decisoria.

L’onorario per il CTP, ovvero per il proprio medico legale consulente di parte, necessario data la delicatezza della questione trattata, varia a seconda dell’esperienza della competenza, autorevolezza e professionalità del professionista.

Tenuto conto che il nostro Studio Legale, fondato nel 1949, si avvale solo dei migliori medici legali esperti in genetica forense, professori e docenti universitari, su tutto il territorio nazionale.

L’onorario per il CTU medico legale nominato dal giudice, normalmente posto a carico solidale delle parti, ha un costo variabile, comunque mai inferiore all’importo di 1.000,00 euro.

L’ Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto di famiglia ed ereditario, segue personalmente sia l’azione di riconoscimento di paternità, che la fase relativa all’accettazione dell’eredità del figlio riconosciuto.

Lo Studio Legale Sposato è garanzia di assistenza legale di eccellenza, volta a tutelare il cliente, salvaguardandone sempre diritti e interessi, grazie alla sua capacità anche di conseguire accordi e transazioni, ottimizzando tempi e costi.

  

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Gli scandali delle aste giudiziarie e fallimentari

Gli scandali delle aste giudiziarie e fallimentari

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Il celebre Avvocato romano Gianluca Sposato, fondatore e Presidente dei Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite Immobiliari ha raccontato alla Agenzia Parlamentare le ragioni delle sue dimissioni e la sua esclusione dalla sezione del tribunale.

La denuncia dove lavorava come custode e delegato alle vendite immobiliari per avere richiamato all’attenzione un sistema di corruzione e collusione tra magistrati ed ausiliari conosciuto da molti e mai raccontato per paura di essere esclusi dal giro d’affari.

Così l’Avvocato Gianluca Sposato, ha descritto lo scandalo mai raccontato delle aste giudiziarie e fallimentari.

Denunciato lo scandalo delle aste giudiziarie e fallimentari

Sentire parlare un giudice dell’esecuzione di “appetibilità’ dell’immobile sul mercato”, piuttosto che di garanzia dei diritti delle parti processuali, pur con le dovute differenze tra creditore e debitore, è stato il principio di un fenomeno che ha sconvolto le regole del diritto nelle esecuzioni immobiliari, stridendo con quella funzione di terzietà ed imparzialità che ogni giudice dovrebbe garantire.

Che esista un sistema di potere che prende le decisioni economiche, a cominciare dalla scelta degli interlocutori, come il concessionario della pubblicità, la banca, o gli ausiliari a cui affidare gli incarichi maggiormente remunerativi, che ruotano intorno al mondo delle aste e dei fallimenti spesso è sotto gli occhi di tutti, basti pensare all’ex Presidente del Tribunale di Roma ed agli incarichi milionari affidati al genero.

I benefici nel giro dei fallimenti  e delle aste giudiziarie sono per pochissimi raccomandati sui cui rapporti stretti con i giudici occorrerebbe indagare.

Chi denuncia viene automaticamente escluso,  come è  accaduto  al sottoscritto, trovandosi dopo avere investito nella professione e specializzazione, senza possibilità di lavorare più come custode giudiziari o e delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari.

L’ interpello al Ministro della Giustizia per fare luce su  corruzione e giro di soldi che scredita la magistratura.

E’ inspiegabile come certi giudici avanzino velocemente di carriera fino ad arrivare in Cassazione, o diventano Presidenti di Tribunale senza particolari meriti (a volte come nell’interland della capitale anche a seguito di scandali di molestie sessuali archiviati) e altri che, pur lavorando onestamente, non facciano scatti in avanti.  

Possibile che all’interno della magistratura vi sia un sistema di raccomandazioni dettato dalla posizione e appartenenza a diverse fazioni, che decide assegnazioni con criteri diversi dai meriti?

La magistratura deve rimanere indipendente e garantire imparzialità di giudizio, oltre che disinteresse alle questioni trattate.

E’ sul principio di affermazione della legalità, che non può prescindere da alcuna riforma della giustizia, con la separazione delle carriere per i magistrati.

Il mondo della Giustizia avrà un bel da fare ha sottolineato l’Avvocato Gianluca Sposato cresciuto nell’ambiente dell’ISLE  – Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi che opera sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Fonte dell’intervista: Agenzia Parlamentare, 27 ottobre 2022

https://agenparl.eu/2022/08/27/lo-scandalo-mai-raccontato-delle-aste-giudiziarie-e-fallimentari-prima-puntata/

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Lo scandalo mai raccontato delle aste giudiziarie e fallimentari

Lo scandalo mai raccontato delle aste giudiziarie e fallimentari

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Un sistema chiuso che non presta alcuna garanzia al debitore

Il mondo delle vendite immobiliari nelle aste giudiziarie si presenta come un sistema chiuso, che non presta alcuna garanzia al debitore esecutato, gestito da un numero ristretto di custodi giudiziari e delegati alle vendite immobiliari legati da rapporti molto stretti con i giudici.

A questo si aggiunga che sono state soppresse le forme pubblicitarie tradizionali sulla carta stampata a tiratura nazionale, rendendo più difficile e trasparente la partecipazione a tutti.

In questo articolo la cui intervista integrale è stata rilasciata all’Agenzia Parlamentare vi raccontiamo gli scandali delle aste giudiziarie e fallimentari.

Vendite più veloci e meno diritti per il debitore esecutato

Oggi, a seguito di varie riforme dettate più da interessi della finanza e dell’economia che dalla legalità e rispetto di principi basilari della legge garantiti dalla Costituzione, le case pignorate vengono vendute a prezzo ulteriormente ribassato rispetto a quello  fissato nel giro di pochi mesi.

Mi sono battuto affinchè venisse eliminato l’ ordine di liberazione dell’immobile anticipato alla vendita, in  tutti i casi  di  cooperazione da parte del  debitore esecutato.

Tuttavia permangono problematiche come: l’ obbligo  di corresponsione di una indennità di occupazione per i familiari dell’esecutato che occupano l’immobile,  il termine per proporre opposizione non oltre la vendita e costi di procedura esorbitanti.

La denuncia all’Agenzia Parlamentare 

In un sistema dove di tanto in tanto scoppia qualche scandalo per l’assegnazione degli incarichi ( vedasi le vicende dell’ex Presidente del Tribunale di Roma ora consigliere di BBC e del genero con acconti su arbitrati per 1.000.000,00 di euro)  il noto avvocato e giurista romano Gianluca Sposato ha voluto denunciare all’Agenzia Parlamentare fatti che richiedono l’apertura di una indagine.

Non solo lo “scandalo Palamara” che è risaltato ai fatti di cronaca, ma un  sistema molto più difficile da soverchiare nonostante i registri di assegnazione degli incarichi ai professionisti delegati  alle vendite debbano essere conservati e resi pubblici. 

In tutto questo vi è il monopolio di un concessionario per la pubblicità e di un altro per la gestione degli incarichi relativi alla custodia dell’immobile, con società per azioni che fatturano milioni di euro, a fronte di spese esorbitanti che ricadono sul debitore esecutato.

L’intervista integrale all’Avvocato Gianluca Sposato  dell’ISLE – Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è integralmente pubblicata sulla Agenzia Parlamentare.

Fonte dell’intervista: Agenzia Parlamentare, 27 agosto 2022

https://agenparl.eu/2022/08/27/lo-scandalo-mai-raccontato-delle-aste-giudiziarie-e-fallimentari-prima-puntata/