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Atti esecutivi, più ampi i termini della notifica

Pubblicato su Il Messaggero il 31 maggio 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservata. Vietata la riproduzione.

Differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

La differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi consiste nel fatto che mentre con la prima si contesta la pretesa esecutiva, l’opposizione agli atti è funzionale a contestare le modalità di svolgimento del processo esecutivo.

L’opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall’art. 617 del codice di procedura civile e rappresenta la più frequente delle opposizioni promosse nel processo esecutivo.

Si propone per far valere vizi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, nonchè alla loro notificazione e anche ai singoli atti esecutivi.

Più ampi i termini della notifica degli atti esecutivi

Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche ai creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo.

La riforma operata dalla Legge 14.5.2005 n. 80 ha allungato il ristrettissimo termine di cinque giorni, previsto in precedenza, a venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, del precetto, o di altro atto inerente la procedura per la sua proposizione.

L’opposizione in via preventiva deve essere esperita con atto di citazione ex art. 163 c.p.c.

L’opposizione in via successiva si propone invece con ricorso, dopo che l’esecuzione è già iniziata, sempre entro il termine da quando i singoli atti del procedimento sono stati compiuti.

Il computo dei termini per la proposizione dell’opposizione

La Cassazione Civile con sentenza del 22/01/2008, n.1269 ha stabilito il momento del compimento dell’atto, dal quale decorre il termine perentorio per la proposizione dell’opposizione.

Questo coincide con il momento in cui l’esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza di esso, o di un atto successivo che necessariamente lo presuppone.

L’opposizione dà vita ad un accertamento cognitivo che può determinare la sospensione del processo esecutivo e che si conclude con sentenza non impugnabile.

Infatti è prevista solo impugnazione ex art. 111 Costituzione per violazione di legge, presupponendo la Carta Costituzionale che ogni processo si svolga nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale.

Atti esecutivi, più ampi i termini della notifica: effetti della mancata proposizione dell’opposizione

È importante rimarcare come in caso di mancata presentazione dell’opposizione l’eventuale vizio dello svolgimento dell’attività esecutiva è sanato.

Così come una volta venduto il bene non è possibile, decorsi i termini per l’impugnazione, opporre all’aggiudicatario eventuali irregolarità della vendita.

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi può concludersi con il rigetto dell’opposizione per motivi di rito, quando ad esempio il giudizio di merito non è stato introdotto nei termini e modi di legge.

Ovvero può concludersi con il rigetto, con l’accoglimento o, ancora, con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Nel caso di accoglimento dell’opposizione bisogna, poi, distinguere secondo che dall’accoglimento stesso derivi la fine del processo esecutivo in corso, ovvero non ne impedisca la prosecuzione.

Derivandone, in tal caso, diverse conseguenze in ordine alla necessità che il giudice pronunci un’ordinanza di rinnovazione dell’atto opposto.

 

 

 

 

 

 

 

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