Pubblicato su Il Messaggero il 23 maggio 2010 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservato. Vietata la riproduzione.
L’inefficacie delle alienazioni del bene pignorato
L’art. 2913 del codice civile stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento.
Sono fatti salvi solo gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
In dottrina e giurisprudenza si parla di inefficacia relativa della compravendita.
Sul presupposto che, posta l’irrilevanza del trasferimento per i creditori, questi non hanno bisogno di impugnare l’atto, con la precisazione che trattasi di inefficacia processuale.
Questo perché per il diritto sostanziale l’atto di alienazione è valido ma l’acquirente, in forza dell’articolo in questione, non potrà proporre vittoriosamente opposizione di terzo all’esecuzione.
Il bene pignorato e l’inefficacia relativa delle alienazioni: interesse pubblico e privato
Quanto alla ratio della norma, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità ( Cass. Civ. Sez. III n. 6748 del 05/08/1987) e gli articoli 2913 e 2919 del codice civile
Gli atti di disposizione del bene staggito da parte del debitore esecutato, che ne conserva la proprietà fino alla conclusione dell’espropriazione, sono inefficaci de iure rispetto all’intero processo esecutivo in corso.
Stante il preminente rilievo attribuito all’interesse pubblico alla conservazione della garanzia patrimoniale nella sua interezza ed all’interesse privato al soddisfacimento della pretesa creditoria.
La posizione del terzo acquirente
In ordine alla posizione che riveste il terzo acquirente nel processo di espropriazione, specie al fine di stabilire quale rimedio può esperire, la giurisprudenza ha reso sul tema decisioni contrastanti.
Parte di essa considera terzo rispetto alla procedura chi ha acquistato l’immobile oggetto dell’esecuzione successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Come fare valere l’invalidità dell’acquisto o del pignoramento?
Il bene pignorato e l’inefficacia relativa delle alienazioni: la conseguenza è che il terzo acquirente non ha legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi.
Cosa fare allora per far valere l’invalidità del pignoramento al fine di accertare che l’ acquisto, benchè trascritto successivamente al pignoramento è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante?
Non si dovrà proporre opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 del codice di procedura civile, bensì opposizione di terzo ex art. 619 stesso codice di rito.
Altri, invece, non escludendo che l’acquirente assuma la veste di successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene staggito, riconoscono a questi la possibilità di svolgere attività processuali inerenti al subingresso nella qualità di soggetto passivo.
Sul presupposto che il terzo acquirente di un bene pignorato è legittimato a proporre in proprio, e non in via surrogatoria rispetto all’alienante, l’opposizione all’esecuzione a norma dell’articolo 615 cpc, come stabilito dalla Cassazione Civile con sentenza n. 4856 del14/04/2000.
Riconoscendogli la facoltà di interloquire in ordine alle modalità dell’esecuzione, di proporre opposizione agli atti esecutivi ed all’esecuzione stessa.