Pubblicato su Il Messaggero il 13 marzo 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.
Entro il termine fissato per il versamento del saldo, l’aggiudicatario deve pagare tutti gli oneri tributari
Come ci si aggiudica un immobile all’asta?
La vendita con incanto è preceduta dal deposito della domanda di partecipazione e della cauzione indicata nell’ordinanza di vendita, comunque non superiore ad un decimo del prezzo base d’asta.
Se, aperto l’incanto, non è effettuato alcun rilancio, lo stesso è dichiarato deserto.
L’eventuale aggiudicazione non è definitiva in quanto nel termine di dieci giorni possono essere formulate offerte in aumento di almeno un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione con conseguente riapertura della gara.
Ogni offerente per poter essere ammesso all’incanto deve depositare presso la cancelleria del Tribunale, la domanda di partecipazione entro le 12.30 del giorno precedente quello fissato per l’incanto ad eccezione del sabato.
La domanda deve contenere: il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile.
Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.
Mentre, se è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare.
Il procedimento esecutivo e l’aggiudicazione: il saldo prezzo
Qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario o di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato?
In questo caso dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante che abbia accettato di concedere il mutuo.
E’ importante ricordare che l’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene, quantificati dal Custode giudiziario.
Al quale devono essere corrisposti entro il termine per il versamento del saldo prezzo, che normalmente è di sessanta giorni dall’aggiudicazione e settanta dall’incanto.
Il procedimento esecutivo e l’aggiudicazione: la cauzione
Se l’offerente non rimane aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto.
Salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documento e giustificato motivo.
In tal caso, secondo quanto previsto dalle disposizioni generali del Tribunale di Roma, la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Mentre, in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione.