Sospensione concordata
Sospensione concordata Indice Cosa è la sospensione concordata? L’articolo 624 bis cpc prevede che il Giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo possa, sentito il debitore, sospendere il processo introdotto dal pignoramento immobiliare fino a ventiquattro mesi. La norma presuppone l’accordo di tutte le parti costituite, ad esclusione del contumace e dell’interveniente adesivo semplice. L’accordo per la sospensione concordata non è, tuttavia, sufficiente dal momento che rientra nella discrezionalità dell’autorità giudiziaria, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, la convenienza della sospensione. Quando si può chiedere la sospensione concordata? L’istanza di sospensione concordata nelle esecuzioni immobiliari può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Oppure, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo può essere avanzata fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza il Giudice deve provvedere nei dieci giorni successivi