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Intervista all’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente di Adism e rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati all’Agenzia Parlamentare.
Il 20 febbraio 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso il proprio parere sulla Tabella approvata dal Governo, condividendo le osservazioni inviate dall’Avvocato Sposato al Presidente della Repubblica.
Vi è, infatti, una premessa ed un contrasto insanabile richiamato nella nuova formulazione dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private.
Contrasta la necessità di conciliare il proposito di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno e razionalizzare i costi del sistema assicurativo.
Fonte Agenzia Parlamentare, 17 gennaio 2024
Tabella risarcimento lesioni personali, il Governo approva il DPR per le lesioni di non lieve entità: adottato un criterio di valore unico per le micro lesioni e per le macro lesioni.
Il 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di DPR di cui all’ art. 138 comma 1 lett. b) del D Lgs 7/9/2005 n. 209, relativo alle lesioni di non lieve entità.
La Tabella di risarcimento del danno biologico di non lieve entità era attesa da oltre 15 anni.
Il calcolo per il risarcimento di lesioni per incidente stradale, gravi o gravissime, ad oggi, è avvenuto sui valori delle Tabelle del Tribunale di Roma e di Milano.
L’Osservatorio sulla Giustizia Civile con il Gruppo Danno alla Persona, è stato parte diligente nel colmare la lacuna ministeriale.
L’Osservatorio ha affrontato tematiche del danno alla persona, come il danno da morte, o danno tanatologico, spettante agli eredi di chi muore a seguito di un fatto illecito.
Le Tabelle di calcolo del danno di non lieve entità approvate dal Governo non hanno tenuto conto della prassi acquisita e della giurisprudenza formatasi.
Ora, salvo imprevisti, passano alla firma del Presidente della Repubblica, cui l’Avvocato Sposato ha inviato una nota esplicativa.
Il Ministero delle Imprese ha promulgato la Tabella Unica Nazionale del Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, di cui all’art. 138 Codice Assicurazioni Private.
Stride la concomitante esigenza di “garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno e razionalizzare i costi del sistema assicurativo”.
L’A.D.IS.M. Associazione Difesa Infortunati Stradali, che ha avuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto di modificare il DPR.
La richiesta è relativa al riconoscimento di un maggiore valore del punto di danno biologico alle macro lesioni e autonomia del danno morale.
L’I.S.L.E. – Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, ha osservato che il tema del danno biologico è di competenza primaria del Ministero della Salute.
Si è fatto presente anche che non è stato interpellato il Ministero di Grazia e Giustizia, violando la procedura di formazione dei lavori.
L’Avvocato Gianluca Sposato, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati per la responsabilità civile da circolazione stradale, ha informato il Presidente della Repubblica.
Nella nota inviata al Presidente Mattarella sono stati evidenziati i temi richiamati nel presente articolo, per opportuna valutazione.
Adottare per il risarcimento delle macro lesioni criteri risarcitori analoghi alle lesioni di non lieve entità non tiene conto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Il DPR, così come approvato dal Governo, si porrebbe in contrasto con principi costituzionalmente garantiti.
Il Consiglio di Stato, condividendo il ragionamento sin qui svolto, in data 20 febbraio 2024 ha sospeso il proprio parere sullo schema di DPR della TUN del Governo.
Sono stati rilevati valori basati su dati non aggiornati ed il contrasto, segnalato da ADISM, di conciliare l’abbassamento dei premi auto con il diritto alla salute dei cittadini.
Il Consiglio di Stato, giustamente, ha affermato che gli interessi economici delle assicurazioni non devono causare una riduzione della tutela delle vittime.
In particolare, anche il danno morale deve trovare un giusto riconoscimento proporzionale all’entità del pregiudizio accertato.
Come per la normativa sul risarcimento diretto, gli interessi delle assicurazioni prevalgono sulle sorti dei danneggiati.
Non a caso la Tabella di risarcimento dei danni biologici nella stesura del testo porta la firma del Ministero dell’Industria.
Non è stato interpellato il Ministero della Giustizia e ci si chiede il ruolo del Ministero della Salute, competente per materia.
Un danno biologico autoctono, con marchio di denominazione dop, apposto dal Ministero del Made in Italy.
La tabella di calcolo del danno per le lesioni riguarda il danno non patrimoniale che è composto dal danno biologico e dal danno morale.
L’ambito di applicazione riguarda sia le lesioni negli incidenti stradali, che le lesioni causate da responsabilità medica.
Per risarcire un danno si considera il punteggio del danno biologico, che viene attribuito in relazione alla gravità delle lesioni fisiche.
Si tiene conto in termini percentuali della misura in cui il danno incide nella salute del danneggiato, in misura compresa da 1 a 100 punti.
Si considerano lesioni di lieve entità quelle ricomprese da 1 a 9 punti di invalidità permanente.
Le lesioni di non lieve entità, o macro lesioni, sono quelle superiori a 9 punti fino a 100 punti di invalidità permanente come danno biologico.
Il danno morale, ovvero la sofferenza, è risarcibile solo in presenza di fatto illecito.
Il pregiudizio di tipo morale viene calcolato in misura percentuale del danno biologico, operando la personalizzazione del danno.
La materia del risarcimento del danno alla persona è molto tecnica e il calcolo del danno biologico può essere diverso anche per la stessa tipologia di menomazione fisica.
Gli interessi delle assicurazioni sono rilevanti, considerato l’elevato numero di sinistri stradali con feriti ogni anno, con una spesa superiore a 20 miliardi di euro.
La diminuzione del valore punto del danno biologico per le macro lesioni, non è conforme agli importi delle Tabelle del Tribunale di Roma e di Milano.
Importi quelli delle Tabelle del Tribunale di Roma che, da oltre un decennio, sono confermati dalla Corte di Cassazione.
Con la Tabella Unica Nazionale avremo risarcimenti inferiori fino al 25% per i danneggiati, rispetto alle Tabelle dei Tribunali di Roma e Milano.
Questo, soprattutto, nella fascia di invalidità permanente tra 9 punti e 35 punti di invalidità permanente, ovvero la casistica più frequente.
Sorprende che il valore del punto di invalidità permanente di partenza è stato abbassato a quello per le lesioni di lieve entità.
Con la Tabella Unica nazionale il punto di invalidità permanente è stato abbassato ad euro 939,78, rispetto al valore riconosciuto di euro 1.198,76.
Per ogni giorno di inabilità assoluta la Tabella del Governo riconosce un valore, come per le microlesioni, di euro 54,80, invece di euro 149,00.
Non è prevista personalizzazione del danno per le lesioni lievi.
Dunque nessun risarcimento del danno morale per le lesioni di lieve entità, fino a 9 punti di danno biologico accertato come invalidità permanente
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.