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Opposizione agli atti esecutivi

Indice

L’opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall’art. 617  del codice di procedura civile e rappresenta la più frequente delle opposizioni promosse nel processo esecutivo. 

Cosa è l’opposizione agli atti esecutivi?

La differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti consiste nel fatto che mentre con la prima si contesta l’an della pretesa esecutiva, l’opposizione agli atti è funzionale a contestare le modalità di svolgimento del processo esecutivo

Viene promossa per far valere vizi attinenti alla regolarità  formale del  titolo esecutivo e del precetto, nonchè alla loro notificazione e anche ai  singoli atti esecutivi promossi con il pignoramento.

Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche all’intervento dei creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo.

Quando si può presentare opposizione agli atti esecutivi?

L’opposizione agli atti può essere esperita in via preventiva, con atto di citazione ex art. 163 c.p.c., ovvero in via successiva con ricorso, dopo che l’esecuzione sia già iniziata.

Va presentata sempre entro il termine da quando i singoli atti del procedimento sono stati compiuti,  provocando un accertamento cognitivo che può determinare la sospensione del processo esecutivo.

L’accertamento richiesto si conclude con sentenza non impugnabile, essendo prevista solo impugnazione ex  art. 111 Costituzione per violazione di legge.

Effetti dell’ opposizione agli atti esecutivi

È importante rimarcare come in caso di mancata presentazione dell’opposizione l’eventuale vizio dello svolgimento dell’attività esecutiva è sanato.

Così come una volta venduto il bene non è possibile, decorsi i termini per l’impugnazione, opporre all’aggiudicatario eventuali irregolarità della vendita.

Il Giudizio di opposizione agli atti può concludersi con il rigetto dell’opposizione per motivi di rito, quando ad esempio il giudizio di merito non sia stato introdotto nei termini e modi di legge.

Ovvero con il rigetto, con l’accoglimento o, ancora, con la dichiarazione di  cessazione della materia del  contendere.

Nel caso di  accoglimento dell’opposizione bisogna poi distinguere secondo che dall’accoglimento stesso derivi la fine del processo esecutivo in corso.

Ovvero non ne impedisca la prosecuzione derivandone diverse conseguenze in ordine alla necessità che il giudice pronunci un’ordinanza di rinnovazione dell’atto opposto.