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In questo articolo spiego quando e come si può ricorrere alla costituzione del trust nel diritto ereditario e l’applicazione dell’istituto nell’ambito della pianificazione patrimoniale familiare post mortem.
Il trust è utilizzato per pianificare e gestire il patrimonio ereditario in modo efficace proteggendo determinati soggetti deboli, o per perseguire scopi meritevoli di tutela giuridica.
Per chi intende garantire una successione senza conflitti e una gestione ottimale dei beni ereditari, il trust rappresenta la soluzione ideale.
Tuttavia, richiede una conoscenza approfondita delle norme del codice civile e del diritto successorio ed una valutazione attenta anche relativamente alle spese da sostenere.
Per ricevere consulenza giuridica in materia ereditaria è possibile effettuare la prenotazione con l’Avv. Gianluca Sposato nella pagina Assistenza Legale24h.
Il trust è un istituto giuridico con cui un soggetto (disponente) trasferisce i suoi beni a un altro soggetto (trustee) affinché li amministri nell’interesse di un beneficiario, o per uno scopo determinato.
In Italia, il trust non trova una regolamentazione interna specifica, ma è riconosciuto attraverso la Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985.
Nonostante i vantaggi economici, i limiti dell’istituto nel nostro diritto civile, si pongono sostanzialmente in relazione a:
La costituzione del trust è utile per gestire beni immobili di famiglia di particolare pregio, assicurando che la proprietà immobiliare venga mantenuta per generazioni future evitando compravendite immobiliari.
Un problema particolare si pone, poi, in ordine ai limiti di confine dell’istituto con il divieto dei patti successori conosciuto nel nostro impianto successorio.
A riguardo la Cassazione, con sentenza n. 18831/2019, ha chiarito la natura giuridica dell’istituto, inquadrando il trust nel diritto successorio come atto tra vivi.
In tal modo la costituzione del trust diventa lecita ed utilizzabile nel diritto ereditario, rimanendo giuridicamente distinto dagli atti mortis causa.
L’articolo 458 del codice civile, infatti, stabilisce che è nulla ogni convenzione con cui si dispone della propria successione.
E’, altresì, nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
La Cassazione, pur rammentando il divieto dei patti successori, ha chiarito che tale strumento resta valido per trasmettere il patrimonio del disponente ai beneficiari alla sua morte, trattandosi di atto inter vivos.
Le caratteristiche del trust familiare, sono da rinvenire nella separazione patrimoniale, flessibilità, durata dell’istituto e vantaggi fiscali sulle imposte di successione.
La separazione patrimoniale consente di conseguire come effetto che i beni trasferiti al trust non appartengono più al disponente, né al trustee, ma diventano parte del patrimonio oggetto del trust.
In tal modo determinati beni vengono vincolati ad esclusivo interesse e vantaggio del beneficiario.
Ciò è possibile grazie e attraverso l’amministrazione del trustee, quale soggetto chiamato ad adempiere alle istruzioni impartite dal disponente.
La flessibilità nella costituzione del trust consente di rispondere a esigenze specifiche, come la tutela di minori e disabili, conseguendo anche dei benefici in termini fiscali.
Quanto alla durata, il trust può essere temporaneo, o perpetuo, a seconda di quanto stabilito dal disponente, revocabile per sopraggiunte condizioni, come la maggiore età, o irrevocabile e perpetuo.
Il trust è un istituto giuridico anglosassone che, a seguito della Convenzione dell’Aia del 1985, trova applicazione anche nel nostro ordinamento giuridico.
Rappresenta una soluzione alternati, ma non esclusiva, a quella operata con la successione testamentaria, potendo convivere anche con il testamento.
Nel contesto della pianificazione patrimoniale familiare e con riguardo alle successioni ereditarie, il trust è utilizzato per ottimizzare la pianificazione patrimoniale, tutelando soggetti deboli.
Ricorrendo all’istituto è possibile pianificare la distribuzione dei propri beni dopo la morte, mirando ad una gestione patrimoniale ottimale, in casi specifici relativi a:
Inoltre il trust consente di tutelare il proprio patrimonio da azioni legali da parte di creditori degli eredi.
In definitiva, dunque, per famiglie con patrimoni di particolare consistenza, il trust semplifica la gestione e distribuzione, evitando frammentazioni, o dispute ereditarie.
Il trust è una valida alternativa al testamento, sia esso testamento olografo, o pubblico ed il suo utilizzo è frequente in ambito successorio.
Il trust testamentario viene utilizzato per garantire la solidità economica del coniuge superstite, o per provvedere ai figli e diventa operativo solo al decesso del disponente.
Il trust inter vivos, invece, acquista validità mentre il disponente è ancora in vita e consente di trasferire beni in modo graduale agli eredi, assicurandosi che vengano utilizzati correttamente.
Sia nell’uno che nell’altro caso la costituzione del trust è ideale per la tutela di soggetti deboli, disabili, o incapaci.
Garantendo loro risorse economiche attraverso una gestione oculata del patrimonio.
L’utilizzo del trust in ambito successorio presenta dei vantaggi rispetto ad altre soluzioni tradizionali:
In termini pratici i vantaggi e svantaggi del trust devono essere esaminati caso per caso e possono riassumersi nei seguenti punti:
Il trust non necessariamente viene utilizzato per sostituire il testamento, ma può integrarlo, offrendo maggiore flessibilità e protezione per consistenti patrimoni ereditari.
Nel trust, infatti, possono rientrare tutti i beni: immobili, denaro, azioni, opere d’arte, e persino diritti contrattuali.
L’istituto è frequentemente utilizzato per tutelare un figlio minorenne, o disabile e garantirgli un futuro privo di preoccupazioni di carattere economico.
Ai genitori è consentito istituire un trust testamentario per garantire che il patrimonio venga amministrato a favore del figlio minorenne fino al raggiungimento della maggiore età, o di un figlio disabile in maniera perpetua.
Il trust può essere utilizzato anche per tutelare i propri discendenti da eredi con debiti senza necessità di accettazione di eredità con beneficio di inventario.
Ciò per evitare che i beni ereditari siano aggrediti dai creditori di un erede, mantenendo separati i beni che formano oggetto del trust dal patrimonio dell’erede indebitato.
E’ sempre consigliato rivolgersi ad un avvocato per eredità e successioni per garantire il rispetto e la validità di quanto regolamentato.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.