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La questione della scheda testamentaria apocrifa rappresenta uno dei temi più delicati nelle successoni ereditarie.

Il testamento olografo, quale atto personalissimo disciplinato dal codice civile, può essere esposto al rischio di falsificazione o manipolazione, con conseguenze gravi sia sul piano patrimoniale che penale.

In questo contributo analizzeremo la nozione di scheda testamentaria apocrifa, i riferimenti normativi, le pronunce della Corte di Cassazione e le possibili azioni a tutela degli eredi legittimi pretermessi.

Cosa si intende per scheda testamentaria apocrifa?

Per scheda testamentaria apocrifa si intende un testamento che si presenta come proveniente dal de cuius, ma che in realtà non è stato scritto, o sottoscritto personalmente da lui.

L’apocrifia si differenzia dalla semplice nullità formale del testamento senza data, poiché riguarda la totale estraneità dell’atto rispetto alla volontà effettiva del testatore.

In sostanza, il documento è frutto di contraffazione o falsificazione e non può produrre alcun effetto giuridico.

Autenticità della scheda testamentaria: forma e validità del testamento olografo

L’art. 602 del codice civile regola la forma del testamento olografo, richiedendo che sia scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che la mancanza di uno di questi requisiti comporta vizi che possono determinare,  a seconda dei casi, l’annullabilità o nullità del testamento.

Quando, però, la scrittura non è del testatore si è di fronte a una scheda apocrifa, cioè a un documento radicalmente falso.

Ai sensi dell’art. 2702 del codice civile, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta.

Questo principio si applica anche nel diritto ereditario al testamento olografo: la sottoscrizione costituisce il principale elemento di certezza dell’autenticità del testamento.

Quando la firma è apocrifa l’intero atto perde validità: ai sensi  dell’art. 606 c.c.  il testamento è nullo poichè privo dei requisiti di legge.

Infatti se l’atto è materialmente falso, perchè scritto da altri e non dal de cuius, non può ritenersi esistente un valido testamento.

Gli eredi interessati, in tal caso, devono agire in giudizio per ottenerne la declaratoria di nullità del testamento falso.

Aspetti di rilievo penale nella falsificazione del testamento

Oltre alle conseguenze civili, la scheda testamentaria apocrifa assume rilievo anche in sede penale.

Il codice penale punisce chi falsifica o usa un testamento falso, in quanto si tratta di un atto destinato a incidere su diritti successori e patrimoniali.

La falsificazione di una scheda testamentaria può integrare diverse ipotesi di reato:

  • Art. 476 codice penale: falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

  • Art. 485 codice penale: falsità in scrittura privata.

  • Art. 491 codice penale: falsità in testamento olografo, cambiale, o altro titolo di credito.

Quest’ultima norma assume particolare rilievo, in quanto prevede pene aggravate proprio per la falsificazione di un testamento.

L’art. 491 del codice penale stabilisce che se la falsità riguarda un testamento, la pena è da due a sei anni di reclusione.

Si tratta di un reato di particolare gravità, che tutela la certezza dei rapporti successori, con la conseguenza dell’ esclusione dell’erede che ha falsificato il testamento dall’asse ereditario per indegnità a succedere.

Anche l’uso di una scheda testamentaria apocrifa, pur se non redatta dall’imputato, costituisce condotta penalmente rilevante.

Onere della prova in caso di scheda testamentaria apocrifa

Sul piano processuale, la contestazione della scheda apocrifa pone il problema dell’onere probatorio.

L’art. 2697 del codice civile stabilisce che chi vuol far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi.

Pertanto, chi afferma la falsità del testamento deve fornire prova della sua apocrifia.

Nella prassi, i principali mezzi di prova sono:

  • Perizia grafologica, diretta a verificare la paternità della scrittura e della firma.

  • Testimonianze, ad esempio di chi abbia visto il testatore scrivere, o di chi possa escludere che lo abbia fatto.

  • Presunzioni, come la comparazione con altri documenti autentici scritti di pugno dal testatore.

La perizia calligrafica rappresenta lo strumento probatorio privilegiato, pur restando soggetta alla valutazione del giudice.

Testamento falso: l’orientamento della Cassazione

La Corte di Cassazione ha affrontato più volte la questione del testamento falso e delle schede testamentarie apocrife, fornendo principi chiari in materia.

Con la sentenza n. 12307/2015 la Cassazione ha affermato che la perizia calligrafica, pur non vincolando il giudice, costituisce mezzo di prova altamente attendibile per accertare l’autenticità della sottoscrizione testamentaria.

Con la sentenza n. 1230/2019 la Suprema Corte ha stabilito che chi contesta l’autenticità del testamento ha l’onere di proporre querela di falso, non essendo sufficiente la semplice contestazione.

Sul piano penale, la Cassazione con la sentenza n. 5673/2020 ha chiarito che integra il reato di falsità in testamento non solo la materiale contraffazione, ma anche la mera alterazione del documento idonea a modificare la volontà del testatore.

Effetti della scheda testamentaria apocrifa: azione di nullità e di annullamento del testamento

La scoperta di una scheda testamentaria apocrifa comporta l’inefficacia assoluta dell’atto e, dunque, della successione testamentaria.

Non si tratta di un testamento nullo per vizi formali, ma di un documento radicalmente inesistente.

L’azione di nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere in ogni tempo dagli interessati.

Si fonda sull’art. 606 del codice civile che sancisce la nullità del testamento privo dei requisiti essenziali.

Diverso è il caso del testamento annullabile, che ricorre solo in presenza di vizi della volontà come, ad esempio, errore, o violenza.

La scheda apocrifa, tuttavia, non rientra in questa ipotesi, poiché manca del tutto la volontà del testatore.

Per contrastare una scheda testamentaria apocrifa, gli eredi hanno a disposizione diversi strumenti giuridici.

È possibile agire in sede civile mediante:

  • azione di accertamento della nullità del testamento;

  • querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., per contestare formalmente la validità della scrittura privata.

In parallelo, può essere presentata denuncia o querela per il reato di falsità in testamento.

L’apertura di un procedimento penale  è importante perchè può rafforzare la posizione degli eredi nelle cause civili.

Implicazioni patrimoniali del testamento apocrifo e subentro degli eredi legittimi

L’accertamento della falsità di un testamento apocrifo comporta il ritorno alla successione legittima.

In mancanza di un valido testamento, si applicano gli artt. 565 e seguenti del codice civile., che disciplinano la devoluzione dell’eredità ai parenti più prossimi e, in mancanza, allo Stato.

Se il testamento falso viene dichiarato nullo, gli eredi legittimi subentrano secondo l’ordine previsto dalla legge, anche per rappresentazione ereditaria, ripartendosi le quote ereditarie.

Ciò significa che la scoperta di una scheda apocrifa può modificare radicalmente gli assetti successori e patrimoniali.

Chi sospetta l’esistenza di una scheda testamentaria apocrifa deve agire tempestivamente, raccogliendo documenti, incaricando un consulente grafologo e rivolgendo istanza al tribunale.

Solo attraverso un’attenta strategia processuale è possibile salvaguardare i propri diritti successori e contrastare eventuali abusi.

Domande frequenti sulla scheda testamentaria apocrifa

1. Cosa significa scheda testamentaria apocrifa?
È un testamento che appare provenire dal de cuius ma è stato redatto o firmato da un’altra persona che lo ha falsificato.

2. Quali articoli del codice civile regolano la materia?
Gli artt. 587 ss. c.c., con particolare rilievo dell’art. 602 c.c. per il testamento olografo.

3. La falsificazione di un testamento è reato?
Sì, ai sensi dell’art. 491 c.p., che prevede pene fino a sei anni di reclusione.

4. Come si dimostra che un testamento è apocrifo?
Principalmente attraverso perizia grafologica, oltre a testimonianze e presunzioni legali con la comparazione di scrittura certificata del de cuius.

5. Chi deve provare l’apocrifia del testamento?
Chi la contesta, secondo l’art. 2697 del codice civile deve assolvere all’onere della prova.

6. Qual è la differenza tra nullità e apocrifia?
La nullità riguarda vizi formali, che possono essere anche sanabili, l’apocrifia riguarda l’inesistenza stessa della volontà testamentaria che decreta la nullità assoluta del testamento.

7. È possibile impugnare un testamento falso dopo molti anni?
Sì, l’azione di nullità del testamento falso è imprescrittibile.

8. Serve la querela di falso per contestare il testamento?
Sì, quando si tratta di scrittura privata, come nel testamento olografo, è necessaria per rimuovere l’efficacia probatoria.

9. Cosa accade se il testamento è dichiarato nullo?
Si apre la successione legittima, con subentro degli eredi secondo legge nelle rispettive quote legittime di eredità.

10. Come è orientata la giurisprudenza in questi casi?
La Cassazione valorizza la perizia grafologica, ma sottolinea la necessità di azioni formali in sede giudiziaria.