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L’accettazione d’eredità è un negozio giuridico unilaterale non ricettizio per mezzo del quale l’erede acquista il diritto all’eredità, con effetto dal giorno dell’apertura della successione ereditaria.
In quanto negozio puro, l’accettazione è irrevocabile ed il relativo diritto di accettare si prescrive nel termine di 10 anni.
L’accettazione presuppone l’apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius, momento in cui avviene la separazione dei diritti dal loro titolare.
Da questo momento si aprono le fasi del procedimento successorio con l’apertura della successione, la delazione dell’eredità, distinta dalla vocazione e l’acquisto dell’eredità.
La delazione coincide temporalmente con l’apertura della successione e altro non è che l’effettiva chiamata dell’erede il quale, da questo momento, può fare valere i propri diritti.
La delazione ereditaria, pertanto, consiste nell’offerta del patrimonio del defunto al chiamato alla successione, che ha la possibilità effettiva di acquistarla con l’accettazione.
Prima di tale momento il potenziale successore, pur se erede necessario e, dunque legittimario, non può vantare alcun diritto sul patrimonio del de cuius.
La vocazione ereditaria fa, invece, riferimento al titolo che è alla base della delazione, come designazione del successibile, costituendo il titolo, o fondamento giuridico, che prende concretezza e vita nella delazione, che è l’effettiva chiamata.
Ai sensi dell’articolo 457 del codice civile, la vocazione e, dunque, l’eredità si ha per legge, o per testamento, aprendosi in tal modo la successione legittima, o la successione testamentaria.
L’eredità non si trasmette automaticamente agli eredi.
Infatti, per acquisire la qualità di erede è necessario manifestare la volontà di accettare l’eredità.
Nelle successioni ereditarie per accettazione d’eredità si intende, dunque, la manifestazione di volontà dell’erede a subentrare nei rapporti giuridici, attivi e passivi, del de cuius.
La qualità di erede si distingue poi da quella del legatario, poiché l’erede subentra a titolo universale nei rapporti giuridici del defunto, dunque anche nei suoi debiti.
Nel legato testamentario, invece, la successione è a titolo particolare ed il legatario è esente da debiti ereditari.
Dati i tecnicismi presenti nel settore del diritto successorio, per gli eredi è sempre raccomandabile rivolgersi ed essere assistiti in tutte le fasi da un avvocato esperto in successioni ereditarie.
L’accettazione dell’eredità può essere espressa, o tacita.
Fintanto l’eredità non viene accettata resta vacante e si parla di eredità giacente.
L’accettazione espressa si ha quando il chiamato all’eredità dichiara in un atto pubblico, o una scrittura privata, la propria accettazione, ovvero assume il titolo di erede.
L’accettazione espressa può avvenire nella Cancelleria del Tribunale dove si è aperta la successione, oppure presso un Notaio.
L’accettazione d’eredità tacita si ha, invece, quando il chiamato all’eredità compie atti concludenti che presuppongono la sua volontà di accettare, che non avrebbe il diritto di compiere, se non nella sua qualità di erede.
Così, se il chiamato si trova a qualsiasi titolo nel possesso effettivo dei beni ereditari, o anche di un solo bene del compendio, come nel caso di un membro della famiglia convivente del de cuius.
In tal caso la legge stabilisce che trascorsi tre mesi, senza un atto di rinuncia e senza che sia fatto l’inventario dei beni, il chiamato si intende erede puramente e semplicemente.
Dunque per fare un esempio: se io in quanto erede comunico la disdetta di un contratto compio una accettazione tacita di eredità; ma se per compiere lo stesso atto scrivo una lettera nella quale mi qualifico erede l’accettazione è espressa.
Ogni interessato può esperire l’actio interrogatoria per far fissare al giudice un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta, o rinuncia all’eredità.
Occorre, però, tener conto degli effetti della rinuncia in relazione alla possibilità per altri eredi di agire in rappresentazione ereditaria.
L’Avvocato per eredità e successioni può chiarire entro quanto tempo si può manifestare la volontà di accettare l’eredità e con quali forme deve avvenire l’accettazione dell’eredità.
L’accettazione ereditaria può avvenire in forma espressa, pura, con beneficio di inventario e, secondo l’articolo 474 del codice civile, anche in forma tacita, per atti concludenti da cui si desume con certezza la volontà di accettare.
L’erede, subentrando a titolo universale, risponde dei debiti del defunto, anche oltre al valore dell’eredità, nel caso di accettazione senza il beneficio di inventario.
Circa il termine di accettazione eredità, questo diritto va esercitato entro dieci anni dall’apertura della successione.
Trascorso inutilmente questo termine, interviene la prescrizione ed il chiamato perde il diritto di subentrare nella qualità di erede.
Tuttavia, chiunque ha interesse può chiedere al Giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare se accetta l’eredità, o vi rinuncia.
L’accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità.
In altre parole, si ha accettazione tacita ereditaria quando il chiamato all’eredità compie atti che non avrebbe il diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede.
La denuncia di successione ed il pagamento delle imposte di successione non costituiscono accettazione tacita d’eredità, poiché la qualità di erede deve manifestarsi con un comportamento concludente.
Il comportamento concludente è ravvisabile, per esempio, nella proposizione dell’azione di divisione ereditaria, piuttosto che nella risoluzione di un contratto concluso dalla persona defunta.
Anche il pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall’asse ereditario costituisce accettazione tacita di eredità, al pari della riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius.
L’attività di costituzione in giudizio per far valere il proprio difetto di legittimazione deve intendersi come atto volto a testimoniare la volontà di non accettare l’eredità.
Diversamente dall’ intervento in giudizio del chiamato quale erede legittimo del de cuius, che costituisce manifestazione della volontà di erede finanche in caso di cancellazione dal ruolo della causa per inattività delle parti.
Quanto agli effetti, l’accettazione d’eredità può essere pura e semplice, o con il beneficio di inventario.
Con l’accettazione pura e semplice si produce una confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede.
In tal modo l’erede è tenuto e risponde per tutte le passività lasciate dal de cuius, anche oltre il compendio dell’eredità e, dunque, con il proprio patrimonio.
L’accettazione di eredità con beneficio di inventario, invece, consente al chiamato di evitare ogni pericolo in ordine alle conseguenze patrimoniali dell’acquisto della qualità di erede.
In tal modo la legge consente di impedire la confusione dei patrimoni, evitando la responsabilità ultra vires, limitando la responsabilità dell’erede entro i limiti di valore del patrimonio relitto dal de cuius.
Il favor legislativo dell’eredità beneficiata, enucleato nell’articolo 510 del codice civile, comporta che l’accettazione d’eredità con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati all’eredità giova su tutti gli altri.
Ciò anche se l’inventario dei beni, che è sempre obbligatorio in presenza di minori, interdetti ed inabilitati è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha presentato la denuncia di successione.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.