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Testamento olografo

Indice

Cos’è il testamento olografo? 

Il testamento olografo è l’atto di ultima volontà che deve essere scritto a penna dal testatore su carta e contenere la data e la sua firma.

E’ la forma testamentaria più semplice che richiede minime formalità.

Proprio per questa ragione è anche la più facile a prestarsi all’ impugnazione del testamento, senza la consulenza di un avvocato specializzato in diritto ereditario.

La validità del testamento richiede che deve essere scritto interamente a mano ed a penna dal testatore su carta, da lui datata e sottoscritta.

Null’altro richiede la legge per la validità e forma dell’olografo.

Tutta la solennità si consuma nello scritto di pugno del disponente, contenente data e sottoscrizione.

In tal modo, pur non essendo un atto pubblico, la scrittura privata assume valore solenne con la sua pubblicazione.

Come deve essere il testamento olografo per essere valido?

Il testamento olografo, disciplinato dall’articolo 609 del codice civile, è la forma più semplice ed economica di disporre per atto di ultima volontà ed ha la stessa validità del testamento pubblico.

Nella successione testamentaria per la validità del testamento olografo occorrono i seguenti requisiti:

  1. il testamento olografo deve essere scritto per intero, a penna di proprio pugno, da chi lo redige;
  2. deve contenere la data e la firma di chi lo scrive, la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni;
  3. deve essere scritto da persona capace di intendere e di volere, nella piena facoltà delle proprie capacità mentali;
  4. il testamento deve essere scritto a penna, senza condizionamenti di sorta, a pena di nullità.

In presenza di più testamenti ha validità quello che è stato redatto per ultimo dal testatore, a prescindere che si tratti di testamento olografo, o pubblico.

La sottoscrizione del testamento olografo, se non è fatta indicando nome e cognome, ovvero con firma illeggibile, è valida se designa con certezza la persona del testatore.

Se un erede non è certo dell’autenticità del testamento olografo è necessario effettuare una perizia calligrafica, per essere certi di procede all’apertura della successione testamentaria.

Il Notaio deve sempre allegare la copia del testamento che è stato redatto di pugno dal de cuius nell’atto che pubblica.

Quando non è valido il testamento olografo?

Ai fini della validità è richiesta la scrittura autografa del testatore, senza sussistenza di mezzi meccanici di scrittura e senza intervento di terzi.

Non è vietato che il testo sia preparato da altri, né ricopiato, purché non vi sia stata costrizione nel formare la volontà del disponente.

Deve essere certo che la volontà di disporre non ha subito condizionamenti che hanno ingenerato violenza, errore, o dolo sul de cuius.

Il testatore deve essere stato capace di intendere e di volere nel momento in cui ha redatto testamento e non deve avere subìto violenza fisica, morale, o ricatti.

Testamento olografo falso

Nella successione testamentaria il testamento olografo, a differenza di quello pubblico, può dare luogo a dubbi interpretativi circa la sua originalità e validità del testamento stesso.

Ciò non soltanto relativamente alla scrittura autografa del testatore, ma anche alla sua capacità di intendere e volere.

Il caso più grave che può presentarsi è rappresentato dal testamento falso, ovvero che non sia stato scritto di pugno dal testatore.

Tale ipotesi comporta l’indegnità a succedere per il beneficiario responsabile, ove vi sia stato riscontro attraverso perizia calligrafica giurata.

Data certa e sottoscrizione dell’olografo

Per quanto concerne la validità della data deve essere scritta a mano dal disponente, indicare il giorno, il mese e l’anno, affinché sia certo il momento in cui il testamento è stato scritto.

La data certa ha importanza in particolare se un testamento è posteriore all’altro ed il secondo ha revocato il primo.

Solo a tal punto verificandosi pluralità di testamenti, infatti, è consentito addurre la prova della non validità della data.

Quanto all’elemento della sottoscrizione del testamento olografo essa deve essere posta alla fine delle disposizioni, indicando chiaramente la persona del testatore.

Nulla vieta di apporre una sigla, di firmarsi con un titolo, soprannome, o anche semplicemente “papà”, purché sia certa l’identità e la grafia di colui che ha redatto l’atto di sua ultima volontà. 

Come avviene la pubblicazione del testamento olografo?

L’olografo si considera perfetto e valido solo se l’atto è stato scritto di pugno dal testatore, contiene data certa ed è stato sottoscritto in calce.

Per l’esecuzione del testamento è necessario che sia aperta la successione ereditaria e che venga pubblicato alla presenza di due testimoni.

Il testamento olografo produce effetto dal momento della pubblicazione, che avviene a cura del notaio entro 30 giorni dalla sua ricezione.

L’erede che è in possesso del testamento olografo, infatti, deve pubblicarlo appena ha notizia della morte, come dispone l’articolo 620 del codice civile.

La pubblicazione prevede la stesura ed il deposito di un processo verbale in cui si identifica la carta testamentaria e si trascrive il contenuto del testamento.

Il notaio effettua la comunicazione alla cancelleria del tribunale dove risiedeva il defunto, per la iscrizione del testamento nel registro delle successioni.

L’erede che non pubblica il testamento, o lo distrugge, commette il reato di soppressione distruzione e occultamento di atti, previsto dall’articolo 490 del codice penale.

L’occultamento, o la distruzione, del testamento, oltre che costituire reato, è causa di indegnità a succedere.

Cosa sono i vizi di volontà del testatore?

La volontà del testatore, affinché il testamento olografo sia valido, deve essere esente da vizi, quali l’errore, il dolo e la violenza.

La volontà deve formare una decisione propria del testatore, da lui  personalmente e direttamente manifestata, senza costrizioni dall’esterno.

E’ questo uno degli aspetti più ardui da affrontare per l’avvocato delle successioni che è chiamato ad esaminare la validità del testamento olografo, prima che sia presentata la dichiarazione di successione.

La perizia calligrafica è strumento idoneo, attraverso analisi comparata della scrittura del de cuius, a verificare l’autenticità della grafia.

Sulla formazione della volontà testamentaria restano, invece, difficoltà insormontabili, a meno che non sia documentata una instabilità mentale del testatore.

Con la conseguenza estrema della indegnità a succedere per chi con dolo, o  violenza, ha indotto il testatore a fare, o mutare testamento, ovvero a revocarlo.

Quando può essere annullato il testamento olografo? 

Quando vi sono dubbi sulla validità del testamento olografo è bene rivolgersi  ad un avvocato specializzato in successioni.

Soltanto un avvocato esperto in diritto ereditario può chiarire se vi sono margini per l’impugnazione del testamento

Per quanto concerne l’invalidità del testamento, bisogna distinguere le cause di annullabilità da quelle di nullità, che può essere assoluta, o relativa.

Nel nostro ordinamento giuridico si tende, infatti, sempre a salvare le diposizioni di ultima volontà che non risultano viziate, per il solo fatto che il testatore è nella impossibilità di ripetere l’atto.

L’annullabilità del testamento si ha in presenza di vizi di volontà, per incapacità di disporre per testamento ed in caso di vizi formali non  determinati, ai sensi dell’articolo 606 del codice civile.

L’azione per l’annullabilità del testamento si prescrive nel termine di 5 anni  dall’apertura della successione.

Quali sono le cause di nullità del testamento olografo?

La nullità del testamento è comminata in caso di vizi gravi di forma che pongono in dubbio la provenienza del testamento dalla persona del de cuius.

Ai sensi dell’articolo 606 codice civile il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia, o la sottoscrizione.

Circa l’elemento della data certa, per giurisprudenza consolidata, essa è causa di annullabilità, a meno che non sia stata apposta da terzi nel qual caso il testamento deve considerarsi nullo. 

E’ nullo anche il testamento congiuntivo o reciproco, pur sempre per motivi formali, costituendo l’unico motivo di nullità dell’intero testamento.

Di regola la nullità colpisce una, o più singole disposizioni, lasciando valide le altre, sempre che ve ne siano.

Così, per esempio, in caso di motivo illecito determinante, di modus od onere testamentario.

Il legislatore ha ritenuto, peraltro, che la nullità del testamento, o di una singola disposizione, possa essere superata mediante lo strumento della conferma, o esecuzione volontaria delle diposizioni.