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Fallimento del debitore esecutato

Indice

Il fallimento del debitore esecutato comporta di regola quale conseguenza principale l’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare.

Tale principio prevede, tuttavia, alcune eccezioni.

Cosa succede quando interviene il fallimento nella procedura esecutiva?

Pur in presenza di un debitore fallito, la procedura esecutiva può andare avanti qualora tra i creditori ve ne sia uno il cui titolo esecutivo sia costituito da un contratto di mutuo fondiario.

Oppure qualora l’organo fallimentare rappresentato dal Curatore, dietro autorizzazione del Giudice Delegato, si costituisca nella procedura esecutiva immobiliare con lo scopo di porre l’immobile sottoposto a pignoramento in vendita in tale sede, in luogo di quella fallimentare.

In presenza di tali circostanze, il corso dell’esecuzione può essere proseguito ed il bene pignorato può essere regolarmente venduto.

Sempre secondo le ordinarie modalità di vendita senza incanto o con incanto, con conseguente successivo pagamento del saldo prezzo ed emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.

Conseguenze del fallimento del debitore nella procedura esecutiva

Una ulteriore conseguenza del fallimento del debitore, nell’ipotesi in cui l’esecuzione possa essere proseguita, riguarda la distribuzione di quanto ricavato dalla vendita dell’immobile pignorato.

Infatti, proprio per le prerogative che la legge prevede in favore del creditore fondiario e del Fallimento, il ricavato della vendita può essere distribuito solo in favore di tali soggetti e non anche in favore di altri eventuali intervento dei creditori.

Inoltre, nel concorso tra il creditore fondiario ed il Fallimento, il primo, in quanto titolare di un privilegio ipotecario di primo grado derivante da un credito di natura fondiaria, viene preferito al secondo in sede di distribuzione del ricavato.

Mentre gli altri eventuali creditori, qualora intendano essere soddisfatti del loro credito, dovranno necessariamente intervenire e costituirsi nella procedura fallimentare.

Ovvero depositare in detta procedura una istanza di ammissione, al fine di poter partecipare alla distribuzione di quanto la Curatela fallimentare sarà riuscita ad ottenere dalla vendita dei beni del fallito.

Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato sul Messaggero dall’Avvocato Gianluca Sposato esperto in diritto immobiliare