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Il passeggero trasportato, ai sensi dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, ha diritto ad essere risarcito a prescindere da chi è il responsabile dell’incidente, anche se questo è stato causato dal conducente.
Chi è trasportato in moto, in automobile, autobus, pullman, taxi, treno e qualsiasi mezzo omologato e riporta lesioni fisiche a seguito di un incidente stradale ha sempre diritto al risarcimento del danno.
Il passeggero deve solo dimostrare che si trovava a bordo del mezzo, che indossava la cintura di sicurezza, o il casco in caso di trasporto in moto, o che si reggeva agli appositi sostegni nel caso di trasporto su mezzi pubblici.
L’unico caso di esclusione riguarda il sinistro cagionato da caso fortuito, come nel caso di attraversamento di un cane, o di un animale selvatico.
I maggiori problemi che il passeggero deve affrontare quando riporta lesioni fisiche a seguito di un incidente riguardano la quantificazione dei danni.
Per consolidata giurisprudenza l’inoltro della richiesta di risarcimento deve avvenire alla compagnia di assicurazione responsabile secondo le regole del Codice delle Assicurazioni Private.
Il risarcimento al passeggero nel sinistro stradale da parte dell’assicurazione può subire una decurtazione fino al 50% in base all’entità delle lesioni accertate ove sia dimostrato un concorso di colpa.
Il concorso di colpa del passeggero si ha per non indossare la cintura di sicurezza, o non essersi sorretto correttamente su mezzi di trasporto pubblico agli appositi sostegni.
E’ fondamentale rivolgersi al migliore avvocato per incidente stradale risarcimento danni fisici per instaurare richiesta danni nei confronti dell’assicurazione.
Il danno comprende sia i danni patrimoniali, che i danni non patrimoniali.
Il danno patrimoniale riguarda le conseguenze dell’incidente nella sfera lavorativa del danneggiato, anche in termini di menomazione, o riduzione della capacità lavorativa.
Il danno non patrimoniale riguarda i danni fisici scaturiti dall’incidente, ovvero le lesioni subite.
Come nel caso di frattura di una gamba, o dell’omero, frattura di un braccio, un trauma cranico valutabili come danno biologico.
Nel danno non patrimoniale rientra anche il danno morale, ovvero la sofferenza che il danneggiato dall’incidente ha affrontato.
Purtroppo risaltano alla cronaca casi di incidente del treno e di strage ferroviaria.
Nel trasporto a titolo oneroso il vettore risponde solidalmente con la compagnia di assicurazione per i danni arrecati al passeggero in treno che abbia riportato lesioni o sia morto.
Quando il trasportato ha perso la vita in incidente durante il trasporto per collisione, sbandamento, fuoriuscita dai binari per elevata velocità, o mancata manutenzione del tratto ferroviario si ha perdita del rapporto parentale.
Per quanto concerne gli incidenti su rotaie per attraversamento, la ricerca delle cause e delle responsabilità è fondamentale per la determinazione del grado di colpa.
La corretta instaurazione della procedura di risarcimento danni, a prescindere dall’azione penale, richiede sempre l’intervento tecnico di un professionista di grande spessore.
Il passeggero trasportato in treno che ha riportato lesioni ed è rimasto ferito durante la tratta ferroviaria percorsa, deve denunciare l’accaduto al personale ferroviario.
Chi rimane ferito durante il trasporto in treno deve conservare il biglietto di viaggio per fornire prova del fatto storico.
Gli incidenti possono verificarsi per chiusura improvvisa dello sportello di salita e discesa, frenata brusca durante il viaggio, o per altri comportamenti riconducibili a responsabilità del vettore.
Il passeggero ferito deve dimostrare l’esistenza di danni fisici riportati a seguito del viaggio in treno.
Le lesioni devono essere documentate inizialmente attraverso la certificazione del Pronto Soccorso che indichi l’incidente ferroviario.
Il vettore, per contro, è tenuto a dare eventualmente dimostrazione che l’incidente ed i danni riportati dal passeggero sono conseguenza diretta attribuibile esclusivamente a imperizia, imprudenza e negligenza del passeggero stesso.
Il passeggero trasportato il pullman, essendo il viaggio a titolo oneroso e non di cortesia, ai sensi dell’articolo 1678 del codice civile, è soggetto alla disciplina della responsabilità contrattuale.
Ciò indipendentemente dal fatto che il servizio sia gestito da un ente pubblico o da un privato.
Il contratto di trasporto obbliga il vettore dietro il pagamento di un corrispettivo a trasferire persone, o cose, da un luogo ad un altro assumendosi la responsabilità di non cagionare danni.
A prescindere dal fatto che il trasporto sia eseguito con i propri mezzi, o con mezzi altrui, rilevando la circostanza solo ai fini della responsabilità solidale, come nel caso dell’assicurazione obbligatoria.
Cosa deve fare il passeggero che ha riportato ferite e lesioni personali a seguito di un incidente durante il trasporto su un autobus o un pullman?
Deve dimostrare che si trovava sul mezzo di trasporto nel momento durante il quale è avvenuto l’episodio che gli ha procurato dei danni fisici.
L’incidente in pullman può verificarsi a causa di una frenata brusca, di una ripartenza improvvisa, della chiusura dello sportello durante la fase di salita, o di discesa.
Durante tratte più lunghe su mezzi di linea sono frequenti casi di sbandamento per strada sdrucciolevole, e incidente stradale con collisione tra mezzi.
Sul passeggero ferito non ricade l’onere della prova del fatto accaduto, ossia della responsabilità del sinistro.
Per avere il risarcimento del danno, il trasportato che è rimasto ferito durante il viaggio deve denunciare immediatamente l’accaduto al conducente o al personale di bordo, affinché venga aperta la pratica del sinistro.
Deve, inoltre, documentare l’entità delle lesioni riportate quali conseguenza diretta dell’incidente, attraverso i certificati medici ed il Verbale Pronto Soccorso .
Per tutelare i propri diritti il passeggero che ha riportato lesioni fisiche mentre viaggiava in autobus o era trasportato in pullman deve rivolgersi ad un Avvocato specializzato in danni da circolazione stradale.
Il risarcimento al passeggero in incidente stradale passa attraverso i tecnicismi della materia che regola il trasporto di cortesia, o a titolo oneroso.
La procedura di risarcimento al trasportato rientra nell’ambito del diritto delle assicurazioni.
La difficoltà di istaurare correttamente la procedura di risarcimento per danni fisici al trasportato implica di essere assistiti da un avvocato con molti anni di esperienza per risarcimento danni da circolazione stradale.
Ciò non solo per predisporre dettagliatamente la richiesta danni da inoltrare a tutte la parti responsabili, ma anche al fine del corretto accertamento delle lesioni fisiche.
Qual’ è la procedura di risarcimento nel caso in cui si è verificato un incidente stradale con un passeggero a bordo di un automobile?
Chi usa un mezzo di trasporto senza esserne alla guida è esente da qualsiasi responsabilità, dal momento che non è tenuto a conoscere e a rispettare le norme del Codice della Strada e non è alla guida del mezzo.
Il passeggero a bordo di un autovettura, che ha subito lesioni in un incidente stradale ha il solo obbligo di indossare la cintura di sicurezza.
Ciò per non vedersi attribuire il concorso di colpa, ovvero indossare il casco nel caso di incidente in motorino.
Se ha subito danni il passeggero ha diritto al risarcimento senza accollarsi l’onere di dimostrare di chi è la colpa dell’incidente.
Al fine di ottenere la liquidazione da parte dell’assicurazione deve solo dimostrare che nel momento del sinistro si trovava all’interno dell’autovettura e certificare la gravità dei danni subiti.
Il passeggero ha l’obbligo di indossare correttamente la cintura di sicurezza anche se è trasportato sui sedili posteriori dell’autovettura in base all’art. 172 del Codice della Strada.
Il conducente è responsabile del comportamento dei passeggeri che trasporta, anche di quelli che non indossano la cintura di sicurezza, ai quali deve intimare di indossarla.
Il passeggero senza la cintura di sicurezza viene ritenuto responsabile delle maggiori lesioni riportate, che potevano essere attenuate dall’utilizzo della cintura stessa.
Pertanto, nel caso di incidente al trasportato senza la cintura di sicurezza il risarcimento del danno avviene in misura ridotta.
Attribuendosi un concorso di colpa al trasportato, in relazione alle maggiori lesioni riportate a causa del suo comportamento imprudente.
Cosa deve scrivere il passeggero nella richiesta di risarcimento danni da inviare alla compagnia assicuratrice?
Chi usa un mezzo di trasporto senza esserne alla guida e riporta lesioni deve richiedere il risarcimento dei danni subiti alla compagnia assicuratrice dell’autovettura sulla quale era a bordo.
Indipendentemente dal fatto che a causare l’incidente sia stato il conducente dell’autovettura sulla quale viaggiava, oppure del veicolo con il quale si è avuto l’incidente.
Oltre alle generalità del persona danneggiata a causa del sinistro stradale, nella richiesta di risarcimento vanno indicate con la massima precisione le circostanze e la dinamica con le quali è avvenuto l’incidente.
E’ opportuno, inoltre, descrivere la gravità dei danni fisici subiti, allegando attestazione medica delle lesioni.
Nel caso di incidente stradale mortale, è necessario allegare il certificato di stato di famiglia.
Al fine di comprovare la composizione del nucleo familiare e degli aventi diritto al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale.
La compagnia di assicurazione alla quale è stata inviata la richiesta di risarcimento per danni fisici deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta e motivare l’eventuale non accoglimento della richiesta di risarcimento.
Questo termine temporale di risposta da parte dell’Assicurazione si riduce a 60 giorni nel caso in cui il risarcimento riguarda soltanto danni alle cose.
Successivamente alla richiesta inviata, la Compagnia di assicurazione provvede all’apertura del sinistro per la valutazione del caso e la liquidazione del danno al terzo trasportato.
La compagnia di assicurazioni richiede una visita medico-legale presso una struttura di sua fiducia per accertare l’entità delle lesioni e liquidare il danno.
Il danneggiato può rifiutare la visita medico legale se ancora convalescente, o quando i postumi invalidanti permanenti non si sono stabilizzati.
Le Compagnie di Assicurazione non sono molto inclini ad accettare la richiesta di risarcimento e, quindi, può iniziare una contrattazione sull’offerta proposta dalla Compagnia.
L’offerta di risarcimento spesso può risultare molto minore rispetto a quanto previsto di ottenere come risarcimento economico, soprattutto nel caso di danno non ben documentato.
Per questo motivo è fondamentale che il danneggiato non prenda iniziative in autonomia.
Ma, da subito, affidi l’incarico per l’ottenimento del risarcimento danni quale passeggero trasportato ad un avvocato esperto in incidenti stradali.
Lo Studio Legale dell’ Avv. Gianluca Sposato Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali è la scelta migliore per ottenere il massimo risarcimento del danno per l’incidente stradale come trasportato.
Sposatolaw, dal 1949, presta assistenza legale di primissimo livello ai passeggeri terzi trasportati che abbiano riportato lesioni gravi a seguito di un incidente stradale per tutelare i loro diritti ai fini risarcitori.
Il nostro lavoro è supportato, in tutta Italia, da quello di medici legali di primissimo piano e fama nazionale con cui abbiamo un consolidato rapporto di lavoro da oltre un ventennio.
Il terzo trasportato che si rivolge al nostro studio non deve anticipare alcun costo, tutte le spese sono iniziali a nostro carico.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.