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Aste, un terzo si oppone all’esecuzione

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

Indice

Pubblicato su Il Messaggero il 7 luglio 2013 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati.

Opposizione di terzo all’esecuzione

L’articolo 619 del codice di procedura civile disciplina la forma dell’opposizione di terzo.

L’opposizione di terzo è presentata da, essendo estraneo all’esecuzione, pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.

La norma attribuisce espressamente il diritto di proporre opposizione all’esecuzione con ricorso, prima che sia disposta la vendita, o l’assegnazione di beni.

Contestazione dell’azione esecutiva

Tale mezzo rappresenta il rimedio per contestare l’esercizio dell’azione esecutiva sotto un profilo limitato, in quanto il terzo è estraneo al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato.

Non essendogli consentito oppugnare il diritto del primo a procedere ad esecuzione forzata.

Potrà soltanto dedurre che il pignoramento ha colpito un bene non rientrante nel patrimonio del debitore, reclamando la sua qualità di non responsabile.

Bocciato chi solleva vizi di procedura

Aste un terzo si oppone all’esecuzione: la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell’esecuzione forzata.

Ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura, o ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa (Cass. 16921/2009).

E’ evidente l’affinità dell’istituto con l’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615 comma 2 dello stesso codice di rito.

Per effetto del quale, ad esempio, il terzo estraneo al titolo esecutivo ed al precetto, destinatario dell’attività esecutiva, non dovrà avvalersi del rimedio di cui all’art. 619.

Potendo tutelare la propria posizione giuridica mediante opposizione all’esecuzione.

Qualificare l’opposizione proposta dal terzo come opposizione all’esecuzione, anziché quale opposizione di terzo all’esecuzione, è di rilevante importanza al fine di operare una distinzione sotto il profilo pratico.

In quanto solo con l’opposizione all’esecuzione è possibile far valere la questione relativa all’impignorabilità del bene, oltre che proporre opposizione agli atti esecutivi.

Opposizione di terzo all’esecuzione motivazioni di merito, di rito, o di legittimazione

Aste un terzo si oppone all’esecuzione: i motivi addotti a fondamento dell’opposizione all’esecuzione possono essere:

  • di merito, qualora si contesti l’esistenza del diritto sostanziale fatto valere dal creditore (per esempio per intervenuta transazione adempimento e prescrizione);
  • di rito, allorché si contesti la qualità del titolo esecutivo, atto o documento sulla cui base si vuole agire o si sta agendo (per esempio allorché il creditore non vanti una sentenza di condanna, ma di mero accertamento);
  • possono, infine, riguardare la contestazione della legittimazione attiva o passiva (per esempio qualora non vi sia stata accettazione di eredità da parte dell’intimato ad adempiere).

Non può agire ai sensi dell’art. 619 anche chi, pur non essendo stato parte passiva né del rapporto obbligatorio né del titolo esecutivo, è divenuto destinatario del pignoramento.

Costui, infatti, in quanto destinatario degli atti espropriativi acquista di fatto la qualità di parte passiva dell’esecuzione, con la conseguenza che potrà proporre ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 615.

L’acquisto di immobile con atto trascritto successivamente al pignoramento

E’ interessante anche osservare come di recente la Cassazione, sconfessando il suo precedente orientamento, abbia affermato il  seguente principio.

Nel caso di acquisto di immobile con atto trascritto successivamente al pignoramento, cosa succede?

Il terzo acquirente che intenda far valere l’inesistenza o la nullità del pignoramento, sottraendo così il bene all’esecuzione, non può proporre opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto opposizione di terzo all’esecuzione (Cass. 1703/2009).

La domanda di opposizione di terzo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione.

Al quale si applicano le norme di cui al libro II del codice di rito, volto ad accertare la proprietà, o altro diritto reale dell’opponente sui beni pignorati.

Infine, in dottrina, prevale l’idea che la sentenza che decide l’opposizione di terzo non fa stato in ordine al diritto vantato dal ricorrente, ma solo riguardo all’assoggettabilità o meno dei beni pignorati all’azione esecutiva.

Il giudice, infatti, procede esclusivamente all’accertamento del diritto del terzo in via incidentale.

Resta impregiudicata la questione della sua titolarità che, condividendo tale orientamento, potrà essere riproposta al di fuori del processo esecutivo.