00191 Roma
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00191 Roma
Pubblicato su Il Messaggero il 2 ottobre 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.
L’art. 498 del codice di procedura civile stabilisce che dell’espropriazione forzata devono essere avvertiti i creditori che sui beni oggetto di pignoramento hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
L’articolo seguente precisa che possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo.
Nonché quelli che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati.
Ovvero avevano un diritto di pegno, o di prelazione risultante da pubblici registri, o ancora erano titolari di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.
Case all’asta prima della vendita avviso ai creditori: la disposizione in esame è considerata una diretta conseguenza del principio della par condicio creditorum posto dall’art. 2741 del codice civile.
Secondo il quale, salve le cause legittime di prelazione, ciascun creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore.
Il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita, o l’assegnazione e deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo da cui esso ha origine.
Occorre ricordare che l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo, ammissibile prima della riforma introdotta dalla Legge n. 80 del 2005, conserva efficacia se avvenuto prima del 1/3/2006.
Dovendosi applicare le nuove norme per gli interventi depositati oltre tale data.
La riforma in questione ha inserito tra le disposizioni riguardanti l’intervento in generale l’istituto dell’estensione del pignoramento precedentemente regolato dall’art. 527 del codice di procedura civile.
Case all’asta, prima della vendita avviso ai creditori: circa gli effetti dell’intervento è l’articolo 500 dello stesso codice di rito a disciplinare la fattispecie.
Tale azione dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché all’espropriazione del bene pignorato, oltre che a provocarne i singoli atti.
In linea di principio i poteri dei creditori intervenuti dipendono da molteplici condizioni sia di carattere sostanziale che processuale.
Assumendo tra le prime rilievo la natura del credito, privilegiato o chirografario, quando non è assistito da alcun tipo di garanzia reale, ossia pegno e ipoteca, o personale, ossia fideiussione e anticresi.
Mentre, tra le seconde, appaiono rilevanti le circostanze che esso sia supportato, o meno, da un titolo esecutivo e che l’intervento sia tempestivo o tardivo.
A seconda che sia avvenuto prima, o dopo, l’emissione dell’ordinanza di vendita.
L’intervento nel giudizio attribuisce, comunque, ai creditori un diritto fondamentale: quello di partecipare alla distribuzione della somma ricavata.
Tale diritto spetta a tutti i creditori intervenuti, siano essi tempestivi o tardivi, privilegiati o chirografari, titolati o meno, sempre che vi sia capienza nel progetto di distribuzione.
L’unico limite è quello che l’intervento debba avvenire prima della distribuzione della somma.
Poiché all’esito della medesima le eventuali somme residue, in mancanza di altri creditori, dovranno essere restituite al debitore.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.