00191 Roma
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Pubblicato su Il Messaggero del 13 settembre 2015.
L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente emerito dell’Associazione custodi giudiziari, commenta l’art 560 del codice di procedura civile, spiegando la normativa applicabile all’attività di liberazione del bene pignorato.
Custodia dell’immobile pignorato e liberazione.
L’art 560 del codice di procedura civile al terzo comma prevede che il giudice dell’esecuzione disponga, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato in tre casi:
In una fase di crisi economica del mercato immobiliare come quella attuale, i maggiori Fori italiani applicano, di norma, il disposto in commento lasciando al giudice dell’esecuzione un potere discrezionale.
Tale potere si concreta, in sostanza, nell’ordine di liberazione anticipato alla vendita, disponendola a prescindere dalla collaborazione, o meno dell’esecutato.
In passato, l’ordine di liberazione, di regola, veniva emesso soltanto al termine della procedura esecutiva.
Pur non tenendo conto del principio esposto, sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13202 del 31/05/2010, salvo comportamenti omissivi od ostativi, posti in essere dal debitore, o da chi occupasse l’immobile pignorato.
Ciò avveniva con l’ordinanza di aggiudicazione, consentendo al debitore di continuare ad occupare l’immobile fintanto che non fosse stato aggiudicato.
Con l’introduzione del contraddittorio, secondo quanto previsto dall’art. 171 del codice civile, il giudice dell’esecuzione può autorizzare il debitore a continuare ad abitare l’immobile pignorato.
In tal modo consentendogli, anche per ragioni di umanità, di beneficiare del bene, se pur limitatamente.
Tuttavia, non sembra che il debitore vanti un vero e proprio diritto all’abitazione.
Ragion per cui, ove questi continui ad abitare l’immobile senza espressa autorizzazione del giudice, si configurerebbe una giusta causa anche per la sua sostituzione nella funzione di custode.
Delineandosi, così, la liberazione quale regola e l’abitazione come eccezione che necessita sempre di autorizzazione, anche quando il debitore sia stato nominato custode.
Diversi sono i problemi connessi con l’interpretazione della norma.
Si pensi al caso di un immobile pignorato locato ad un canone particolarmente elevato.
Circostanza in cui è evidente che, trattandosi pur sempre di un potere discrezionale del giudice, l’ordine di liberazione potrebbe essere differito alla vendita.
Con conseguente vantaggio per la procedura ed incameramento delle relative somme.
In contrasto con la precedente formulazione del provvedimento in esame, è la sentenza della Suprema Corte n. 4228 del 03/03/2015.
La pronuncia in questione, stabilendo una soglia minima di rilevanza nella espropriazione immobiliare, precluderebbe di agire al di sotto di un certo valore.
Principio al quale non sempre la giurisprudenza di merito ha posto rilievo.
Il richiamo all’art. 164 bis del codice di procedura civile è evidente.
Trattandosi di norma di chiusura non esaustiva ed apparendo ragionevole che perlomeno le spese di procedura non superino mai il credito vantato dal creditore procedente che ha eseguito il pignoramento.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.