00191 Roma
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00191 Roma
Pubblicato su Il Messaggero il 20 marzo 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.
Le nuove offerte devono essere presentate in Cancelleria entro dieci giorni. Ecco quali dati occorre indicare nell’offerta di immobile sottoposto a pignoramento.
L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: nella vendita con incanto l’aggiudicazione non è definitiva.
Infatti, l’art. 584 del codice di procedura civile stabilisce che possono essere ancora fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni.
Ma le offerte successive non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: le offerte devono essere presentate mediante deposito in cancelleria.
La cauzione da prestare, ricorrendo tale fattispecie, deve essere pari al doppio di quella originariamente prevista nell’ordinanza di vendita, a pena di nullità assoluta.
L’offerta può essere presentata personalmente dall’interessato o da un avvocato, anche per persona da nominare
E deve contenere: il nome del giudice, il riferimento della data di aggiudicazione provvisoria del bene, i dati anagrafici dell’offerente e ogni altra utile indicazione, come espressamente previsto dall’art. 571 cpc.
Con la riforma introdotta dalla Legge n. 80 del 2005 si è voluto imprimere un carattere sanzionatorio diretto a correggere quello che poteva ravvisarsi come un uso improprio dell’istituto.
Avendo previsto il legislatore che debba essere prestata cauzione per una somma pari al doppio di quella versata ai sensi dell’art. 580 cpc.
E che essa sia incamerata alla procedura ove nessuno degli offerenti in aumento partecipi alla nuova gara indetta dal giudice.
Inoltre si è stabilito in un quinto e non più un sesto, come nella disciplina vigente fino al 28.2.2006, la misura dell’aumento da effettuarsi con offerta nel termine di dieci giorni dall’aggiudicazione provvisoria prevista dalla normativa che regola la vendita con incanto.
L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto.
La norma prevede oggi che alla gara indetta a seguito delle offerte successive all’incanto possano partecipare esclusivamente gli offerenti in aumento, l’aggiudicatario provvisorio ed i partecipanti al precedente incanto.
Che, nel termine stabilito, integrino la cauzione fino a raggiungere i due decimi del prezzo base d’asta.
Tale termine è perentorio come quello che ad esso segue con il provvedimento che indice la gara stabilito dal giudice per la presentazione di altre offerte in aumento.
Verificata la regolarità delle offerte il giudice, indice nuova gara.
Della quale il cancelliere dà pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario ed alla quale, come detto, possono partecipare anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato, abbiano integrato la cauzione.
Si è dubitato se la gara debba aver luogo anche quando vi sia stata soltanto un’offerta in aumento.
L’opinione prevalente è per la risposta affermativa, non lasciando spazio a diverse interpretazioni il disposto dell’articolo in esame.
Il compimento della pubblicità, infatti, non avrebbe alcuna logica se il giudice dovesse procedere automaticamente all’aggiudicazione in favore di colui che ha proposto offerta in aumento di quinto.
Senza tralasciare di considerare che l’offerta dell’aggiudicatario provvisorio resta ferma, essendovi così almeno due soggetti portatori di un interesse attuale allo svolgimento della gara, la cui diserzione comporta la perdita dell’intera cauzione da parte degli offerenti.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.