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Vendita all’asta, le proprietà personali dei coniugi

Avvocato Gianluca Sposato

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Pubblicato su Il Messaggero il 23 dicembre 2012 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati – vietata la riproduzione.

Comproprietà d’immobili e comunione legale

La comunione legale tra coniugi non rappresenta una normale comproprietà in cui ciascuno è titolare della quota pari al cinquanta per cento.

Trattandosi di comunione particolare senza quote in cui i coniugi sono proprietari del tutto – spiega l’Avvocato Gianluca Sposato – presidente dell’Associazione custodi giudiziari.

Prima della riforma del diritto di famiglia, in vigore dal 20 settembre 1975, il regime imposto, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, era quello della separazione dei beni.

Ma per i beni immobili acquistati a partire da tale data si applica il regime di comunione legale.

A meno che anche uno solo dei coniugi, che ha contratto matrimonio prima dell’entrata in vigore della riforma, non ha optato, durante il periodo transitorio in vigore fino al 16 gennaio 1978, per il regime della separazione dei beni.

Queste considerazioni sono importanti al fine di instaurare correttamente una procedura espropriativa immobiliare.

Dovendosi distinguere se l’esecutato ha acquistato i beni da sottoporre a pignoramento immobiliare in comunione legale tra coniugi o meno, con le relative problematiche interpretative connesse.

Pertanto nella vendita all’asta, le proprietà personali dei coniugi assumono sempre particolare interesse e difficoltà, come nel caso del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Vendita all’asta, le proprietà personali dei coniugi, quali beni non cadono in comunione? 

A riguardo è indispensabile rammentare che l’art. 179 del codice civile, prevede che alcuni beni non cadono nella comunione legale tra coniugi:

  1. o perché acquistati prima del matrimonio;
  2. o perché provenienti da successione o donazione successivamente al matrimonio, quando nell’atto di liberalità, o nel testamento non sia indicato che sono attribuiti alla comunione.

Inoltre, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  • quelli di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  •  i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione);
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale, o totale della capacità lavorativa
  •  i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Nelle vendita all’asta le proprietà personali dei coniugi richiedono un esame preliminare di tutte le vicende illustrate, prima della notifica del pignoramento.

Vendita all’asta, le proprietà personali dei coniugi, l’acquisto di beni immobili

Cosa succede per l’acquisto di beni immobili, o di beni mobili quali navi, aeromobili, autoveicoli, per i quali è prevista la pubblicità, effettuato dopo il matrimonio?

E’ escluso dalla comunione ai sensi delle lettere c), d) ed f) elencati dall’articolo 179 del codice civile quando tale esclusione risulta dall’atto di acquisto, se ha partecipato anche l’altro coniuge.

Un approfondimento particolare merita la lettera f dell’articolo in commento.

La norma non considera sufficiente, perché il bene sia personale, che sia acquistato con il prezzo della cessione, o con lo scambio di un bene già personale.

Viene richiesto che tale circostanza sia oggetto di una specifica dichiarazione del coniuge acquirente.

La giurisprudenza, di fatto, ha interpretato in modo assai restrittivo tale requisito.

Nella vendita all’asta, le proprietà personali dei coniugi possono, dunque, essere oggetto espropriazione immobiliare solo esaminate attentamente le relative disposizioni normative.

Carattere personale del corrispettivo impiegato per l’acquisto

È di assoluto rilievo in proposito ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte, con la nota sentenza n. 1556 del 1993.

La Cassazione ha precisato come sia superflua tale dichiarazione nel caso in cui sia obiettivamente certo il carattere personale del corrispettivo impiegato per l’acquisto.

Ciò avviene, per esempio, nel caso in cui uno dei coniugi effettui una compravendita immobiliare  mediante la permuta di un bene personale.

Ricorrendo tale fattispecie, allorquando i coniugi siano sposati in regime di comunione legale dei beni, oca succede?

Ove l’atto derivativo sia una permuta con beni personali, non sarà necessaria la dichiarazione di cui al secondo comma dell’art. 179 del codice civile.

Né, tantomeno, sarà necessaria la presenza dell’altro coniuge alla stipula del relativo rogito, o al preliminare di compravendita.

Infatti il bene permutato ricadrà nella piena proprietà del solo coniuge che ne dispone.