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Vendite all’asta, la riduzione del pignoramento

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

Indice

Pubblicato su Il Messaggero il 17 luglio 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in diritto immobiliare. Tutti i diritti riservati.

L’articolo 496 del codice di procedura civile disciplina la riduzione del pignoramento che può essere avanzata su istanza del debitore, o anche d’ufficio.

Ciò in tutti i casi in cui il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti azionati nel procedimento esecutivo.

In tali casi il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

Vendite all’asta: cosa è la riduzione del pignoramento?

Sulla natura dell’istituto in esame si è molto dibattuto in dottrina.

Una parte di essa propende per la tesi che costituisce un rimedio di legittimità, mentre altri sostengono che si tratti di un rimedio di mera opportunità.

La soluzione dipende dall’inquadramento del pignoramento eccessivo, consentito da una parte della dottrina e ritenuto illegittimo da altri.

Secondo opinione diffusa, infatti, al creditore sarebbe sempre consentito pignorare beni di valore superiore all’importo del proprio credito.

Ciò per evitare il rischio di rimanere insoddisfatto in caso di intervento di altri creditori.

Coerentemente con tale orientamento, dunque, la riduzione del pignoramento avrebbe natura di mero rimedio di opportunità affidato alla discrezionalità del giudice.

Secondo una opinione meno diffusa, invece, il pignoramento eccessivo sarebbe illegittimo, con la conseguenza che la riduzione in forza dell’art. 496 acquisterebbe natura di rimedio di legittimità.

Quando si può chiedere la riduzione del pignoramento?

Per il debitore esecutato è fondamentale comprendere quando nelle vendite all’asta di può chiedere la riduzione del pignoramento.

Circa il termine iniziale della riduzione, l’opinione tradizionale della dottrina sostiene che l’istanza di riduzione del pignoramento sarebbe inammissibile se proposta prima dell’udienza di autorizzazione della vendita.

Questo per la necessità di evitare di frustrare le aspettative dei creditori che fino a quel momento possono tempestivamente intervenire nel processo di esecuzione.

Tale costruzione dottrinale è stata, tuttavia, smentita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8221/1999; Cass. 12618/1999) che ha ribadito che non esiste alcun limite temporale alla presentazione dell’istanza di riduzione.

Vendite all’asta: come si chiede la riduzione del pignoramento?

Cosa deve fare il debitore nel caso di pignoramento eseguito su beni di valore eccedente il credito per cui si procede?

In questi casi il debitore deve proporre una domanda al giudice dell’esecuzione per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento, o la sua riduzione.

In presenza di un eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, poi, vi sono conseguenze a carico del creditore pignorante.

E’ giustificata non solo l’esclusione dall’esecuzione dei beni pignorati in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata.

Tale principio è stato stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 18533 del 2007.

L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di riduzione del pignoramento, se revocabile o modificabile fino a quando non è stata eseguita, non è impugnabile con il ricorso per Cassazione.

Il rigetto dell’istanza di riduzione può essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile, sia per contestarne la regolarità formale che l’opportunità (Cass. 10998/2003, Cass. 797/1999).