00191 Roma
Per appuntamenti
00191 Roma
Pubblicato su Il Messaggero il 9 ottobre 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Riproduzione riservata.
L’articolo 562 del codice di procedura civile stabilisce che se il pignoramento diventa inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497 stesso codice, il giudice ordina che sia cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione della trascrizione del pignoramento su presentazione dell’ordinanza emessa – spiega l’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto immobiliare.
La norma cui si fa riferimento prevede che il pignoramento perda efficacia quando dal suo compimento siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione, o la vendita.
La “ratio” della norma risponde alla necessità di rendere più sollecito il procedimento di espropriazione.
In questo modo si vuole evitare che i beni restino vincolati senza che si compiano attività procedurali che danno il via alla fase di trasformazione e realizzazione del credito.
In via generale – aggiunge l’avvocato Sposato – il termine di efficacia del pignoramento comincia a decorrere dal momento del suo perfezionamento.
Nelle vendite all’asta quando il pignoramento non è efficace la procedura esecutiva si interrompe.
Quanto all’espropriazione immobiliare, la questione è controversa e riflette la diversità di opinioni che si registra in ordine alla individuazione del momento in cui si perfeziona il pignoramento.
Secondo una parte della dottrina il termine decorre dalla notificazione del libello.
Invece, per quella parte maggioritaria della dottrina che vede nella trascrizione dell’atto il momento di perfezionamento del pignoramento immobiliare, il termine di efficacia dell’atto decorre a partire da quello stesso momento.
A questo riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che il termine di efficacia del pignoramento decorre dalla data di notifica dell’atto al debitore e non da quella della trascrizione di questo.
Come stabilito dalla Cassazione civile, Sezione III, con sentenza numero 9231 del 16/09/1997”.
Lo scopo della norma è quello di stabilire un rapido procedimento per la cancellazione della trascrizione del pignoramento quando ne ricorrono le condizioni.
Ciò è possibile nelle vendite all’asta, quando il pignoramento non è efficace.
Per quanto la legge non si esprima al riguardo, si suppone che il provvedimento di cancellazione, analogamente a quanto dispongono l’articolo 2668 del codice civile e l’articolo 2884 dello stesso codice debba essere definitivo.
Pertanto – conclude l’avvocato Sposato – il conservatore dei registri immobiliari potrà concretamente provvedere alla cancellazione dei gravami soltanto dopo che è divenuta non reclamabile.
Sarà dunque necessaria l’ordinanza contenente l’ordine giudiziale di cancellazione, o che è passata in giudicato la sentenza che respinge il reclamo.
Per provare il carattere definitivo dell’ordinanza occorrerà, in ogni caso, la certificazione del cancelliere attestante che non è stato presentato reclamo nei termini di legge.
Per prenotare una consulenza legale con l’Avvocato Gianluca Sposato è possibile consultare i servizi offerti ed i relativi costi nell’area Assistenza Legale24h.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.