00191 Roma
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00191 Roma
Pubblicato su Il Messaggero il 3 giugno 2012 dall’Avvocato Gianluca Sposato specializzato in diritto immobiliare e diritto ereditario.
Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: l’articolo 556 cpc prevede per il creditore la possibilità di fare pignorare insieme all’immobile anche i mobili che lo arredano, quando sia opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.
In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, depositandoli però insieme nella cancelleria del Tribunale.
Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: la norma in commento disciplina l’esproprio dell’immobile arredato.
Consentendo con il pignoramento l’espropriazione congiunta su mobili ed immobile, quando si realizzi una sorta di connessione degli oggetti con la sede ove si trovano, in relazione ad una stretto rapporto economico tra gli stessi.
Tipici esempi che si possono riportare sono quelli: di un opificio fornito di macchinari non incorporati ad esso, di un negozio dotato di banchi e scaffali (con esclusione delle merci destinate alla vendita), di una villa antica arredata con mobili d’epoca.
A riguardo, occorre precisare che la norma è dettata da ragioni di opportunità economica per cui l’espropriazione unitaria trova giustificazione nell’essere il procedimento cumulativo teso al conseguimento di un ricavo, quale quello derivante dalla vendita dei beni riuniti.
Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: ulteriore finalità perseguita dall’espropriazione congiunta è riconducibile all’economia processuale.
In considerazione del fatto che l’unitarietà del pignoramento renda più celere l’attività del creditore anche con il cumulo dei mezzi di espropriazione.
È bene precisare, però, che la sola connessione con la sede di per sé non giustifica il pignoramento congiunto.
Atteso che, come facilmente comprensibile, non è consentita l’applicazione della disposizione in esame nel caso della vettura posta in garage, o di valori custoditi in cassaforte, poiché non legati all’immobile da alcun rapporto di funzionalità, abbellimento, od utilità.
La disposizione non si applica anche agli accessori ed alle pertinenze in quanto ricompresi automaticamente nell’oggetto del pignoramento, come previsto dall’articolo 2912 del codice civile.
Bisogna, poi, ricordare che con particolare riguardo all’azienda la giurisprudenza ha chiarito quanto appresso.
Stante l’autonomia funzionale dei singoli beni organizzati, nessuno dei quali assume la funzione di bene principale, per promuovere l’esecuzione forzata sui beni della stessa è necessario eseguire separati pignoramenti per gli immobili e per i mobili.
Non essendo applicabile l’articolo 2912 del codice civile, salvo il ricorso all’espropriazione cumulativa contemplata dall’articolo 556 in esame.
A riguardo la Corte di Cassazione con sentenza n. 9760 del 1993 ha precisato che, anche in caso di esecuzione congiunta, il creditore assistito da una causa di prelazione relativa al solo bene immobile, non può pretendere di essere soddisfatto con prelazione sul ricavato imputabile all’esecuzione forzata mobiliare.
Infine, mentre i beni mobili sono pignorati nelle forme previste dagli articoli 518 e seguenti del codice di procedura civile, i beni immobili sono assoggettati alla disciplina dell’articolo 555 dello stesso codice di rito.
Ma l’esecuzione si svolgerà davanti al Giudice competente per l’espropriazione immobiliare, in quanto l’applicazione della norma comporta l’attrazione del pignoramento mobiliare in quello immobiliare.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.