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Intervento dei creditori

Indice

Quando è possibile l’intervento dei creditori?

L’art. 498 del codice di procedura civile stabilisce che dell’espropriazione devono essere avvertiti i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

Il successivo art. 499 prevede che possano intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché quelli che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri, o ancora erano titolari di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.

Modalità di intervento dei creditori in giudizio

Il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione e deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo da cui esso ha origine.

La disposizione in esame è considerata una diretta conseguenza del principio della “par condicio creditorum” posto dall’art. 2741 del codice civile, secondo il quale, salve le cause legittime di prelazione, ciascun creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore.

Occorre ricordare che l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo, ammissibile prima della riforma introdotta dalla Legge n. 80 del 2005, conserva efficacia se avvenuto prima del 1/3/2006, dovendosi applicare le nuove norme per gli interventi depositati oltre tale data.

Poteri e limiti dell’intervento del creditore

La riforma in questione ha inserito tra le disposizioni riguardanti l’intervento in generale l’istituto dell’estensione del pignoramento precedentemente regolato dall’art. 527 c.p.c.

Circa gli effetti dell’intervento è l’art. 500 dello stesso codice di rito a disporre che tale azione dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

In linea di principio, i poteri dei creditori intervenuti dipendono da molteplici condizioni sia di carattere sostanziale che processuale, assumendo tra le prime rilievo la natura del credito, privilegiato o chirografario, quando non è assistito da alcun tipo di garanzia reale, ossia pegno e ipoteca, o personale, ossia fideiussione e anticresi.

Mentre, tra le seconde, appaiono rilevanti le circostanze che esso sia supportato o no da un titolo esecutivo e che l’intervento sia tempestivo o tardivo, a seconda che sia avvenuto prima o dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita.

Intervento in  giudizio e distribuzione del ricavato 

L’intervento nel giudizio attribuisce, comunque, ai creditori un diritto fondamentale: quello di partecipare alla distribuzione della somma ricavata.

Tale diritto spetta a tutti i creditori intervenuti, siano essi tempestivi o tardivi, privilegiati o chirografari, titolati o meno, sempre che vi sia capienza nel progetto di distribuzione.

L’unico limite è quello che l’intervento debba avvenire prima della distribuzione della somma, poiché all’esito della medesima le eventuali somme residue, in mancanza di altri creditori, dovranno essere restituite al debitore.

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