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Consenso informato

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Diritto alla salute del paziente

Il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 della Costituzione, per cui nessun individuo può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, avendo diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, dovendo essere messo in condizione di avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia, o esame diagnostico.

Nessun trattamento medico può avvenire senza il consenso del paziente

Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.

A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo da altri eventuali danni.

Il consenso informato si pone dunque, dal punto di vista del paziente come la manifestazione di volontà che questi esprime liberamente in ordine ad un trattamento sanitario cui  deve sottoporsi.

Sotto il profilo medico, invece, costituisce il fondamento della liceità dell’attività  sanitaria,  in assenza del quale, la stessa si raffigura come reato, relativamente all’obbligo di adempimento del sanitario.

L’informazione relativa al trattamento medico

L’autodeterminazione è connessa alla informazione del sanitario, che questi ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio con obbligo di sorveglianza sulla salute.

L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso informato redatto in maniera sintetica e non dettagliata.

Cosa deve contenere il consenso l’informativa sanitaria?

L’informazione, quindi, deve essere relativa alla natura dell’intervento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi ed ai rischi di questi ultimi.

Ove, in mancanza di un’adeguata informazione, il paziente subisca, a seguito dell’intervento chirurgico, un danno fisico (lesione), con la responsabilità contrattuale del chirurgo, stante in vizio del contratto relativo al consenso, concorre la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria per fatto illecito in relazione alla lesione causata alla salute.