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Consenso informato

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Diritto alla salute del paziente

Il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 della Costituzione, per cui nessun individuo può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, avendo diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, dovendo essere messo in condizione di avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia, o esame diagnostico.

Nessun trattamento medico può avvenire senza il consenso del paziente

Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.

A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo da altri eventuali danni.

Il consenso informato si pone dunque, dal punto di vista del paziente come la manifestazione di volontà che questi esprime liberamente in ordine ad un trattamento sanitario cui  deve sottoporsi.

Sotto il profilo medico, invece, costituisce il fondamento della liceità dell’attività  sanitaria,  in assenza del quale, la stessa si raffigura come reato, relativamente all’obbligo di adempimento del sanitario.

L’informazione relativa al trattamento medico

L’autodeterminazione è connessa alla informazione del sanitario, che questi ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio con obbligo di sorveglianza sulla salute.

L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso informato redatto in maniera sintetica e non dettagliata.

Cosa deve contenere il consenso l’informativa sanitaria?

L’informazione, quindi, deve essere relativa alla natura dell’intervento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi ed ai rischi di questi ultimi.

Ove, in mancanza di un’adeguata informazione, il paziente subisca, a seguito dell’intervento chirurgico, un danno fisico (lesione), con la responsabilità contrattuale del chirurgo, stante in vizio del contratto relativo al consenso, concorre la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria per fatto illecito in relazione alla lesione causata alla salute.

Consenso informato, obbligo di  comunicazione dei sanitari e autodeterminazione del paziente  

La legge 219/2017 ha definitivamente consegnato assoluta pregnanza al più profondo significato dell’espressione “consenso informato” sancendo, ove ve ne fosse mai stato bisogno, il dovere del medico di informare prioritariamente il paziente per ottenere un consenso (o un dissenso).

Analogamente, la dottrina e la giurisprudenza continuano a sottolineare il significato preliminare e preponderante, dal punto di vista etico, deontologico e giuridico, dell’informazione.

La pietra angolare rimane quella della “comunicazione”, nel quadro di un rapporto fra medico e paziente riassumibile con il concetto di “relazione di cura e di fiducia” (L. 219/2017, art.1, comma 2).

Il tema del consenso informato, ormai graniticamente delineato nella formulazione legislativa, merita approfondimenti sul concetto di “comunicazione”, che ha, o dovrebbe avere, in sé ben precisi connotati di dialogo, comunione, empatia: l’aspetto comunicativo come mezzo per rendere effettivo ed efficace il rapporto tra medico e paziente.

La comunicazione tra medico  e paziente

Comunicare implica non solo mettere qualcuno a conoscenza di qualcosa ma, più in generale, essere in rapporto scambievole con l’altro.

Ben si è consolidato, nel corso degli anni, il ruolo singolare e preliminare dell’informazione, componente clinicamente ed eticamente preponderante del consenso, pur rimanendo quest’ultimo, comunque, imprescindibile in quanto momento fondante e probante.

In tal senso si staglia il tranquillizzante precetto deontologico per cui “Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura”.

L’eco di tale articolo giunge, e non poteva essere altrimenti, al recente dettato normativo per cui “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi

Il dovere di informare diviene, così, un connotato imprescindibile ai  fini  della valutazione del corretto consenso informato reso al paziente e del diritto all’autodeterminazione reso prima di sottoporsi a trattamento medico.