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Pubblicato su Il Messaggero il 27 giugno 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto ereditario. Tutti i diritti riservati
Il pignoramento è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario esegue al debitore di non compiere alcun atto atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione ed i loro frutti.
Pertanto con il pignoramento immobiliare viene costituito un vincolo sui beni assoggettati all’esecuzione che appartengono al debitore, di cui con la trascrizione viene data anche pubblicità.
Lo scopo è quello con la vendita forzata di ricavare soddisfazione del proprio credito sui beni pignorati.
I beni che vengono pignorati non sono nell’assoluta indisponibilità del debitore.
I problemi possono verificarsi soprattutto relativamente ad atti di disponibilità che il soggetto pignorato possa compiere sui beni pignorati.
Pensiamo alla compravendita di un immobile pignorato.
Per prima cosa occorrerà verificare se il pignoramento è stato trascritto o meno e, dunque, se il terzo acquirente poteva, o meglio doveva, esserne a conoscenza.
A riguardo bisogna richiamare l’art. 2913 del codice civile che fa salvi solo gli effetti del possesso bi buonafede, circostanza non sempre facilmente dimostrabile.
La garanzia del credito e le regole del pignoramento: l ’art. 492 del codice di procedura civile detta le regole relative alla forma che deve avere il pignoramento per essere valido.
L’ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore è un elemento costante del pignoramento, in assenza della quale il pignoramento è nullo.
Con il pignoramento si attua la generica garanzia patrimoniale prevista dall’articolo 2740 del codice civile sul patrimonio del debitore
Altro requisito è costituito dall’invito ad eleggere domicilio in comune compreso nel circondario del tribunale e dall’avvertenza che altrimenti le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria.
Non da ultimo l’ingiunzione deve contenere l’avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento.
Ai fini della garanzia del credito, inoltre, l’ufficiale giudiziari può effettuare, ove il creditore lo richieda, indagini presso l’anagrafe tributaria, o altre banche dati pubbliche consultabili.
Pubblicato su Il Messaggero il 6 giugno 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.
L’estinzione del processo esecutivo può avvenire per rinuncia dei creditori agli atti esecutivi, oppure per inattività delle parti e anche, come introdotto dalla Legge 69/2009, per mancata comparizione all’udienza.
L’art. 629 del codice di procedura civile stabilisce che il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Mentre dopo la vendita è necessario un atto abdicativo anche da parte dei creditori non titolati.
L’estinzione a seguito di rinuncia, che può avvenire anche in sede di opposizione agli atti esecutivi , si verifica solo con l’ordinanza del giudice.
Per cui fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire in giudizio ( Cass. Civ. 14 marzo 2008 n. 6885 ).
L’estinzione per inattività delle parti può configurarsi come una sanzione per i comportamenti di inerzia e omissivi delle parti nella prosecuzione o nella riassunzione del processo.
Opera di diritto, su eccezione della parte o su rilievo d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, alla prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione.
Nell’estinzione per inattività rientrano i comportamenti omissivi, come ad esempio, la mancata instaurazione del giudizio di divisione nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione.
Ma anche il mancato deposito, o la mancata integrazione della relazione notarile nel termine di cui all’art. 567 del codice di procedura civile.
Si considera un’ipotesi di estinzione per inattività delle parti, anche la mancata instaurazione del giudizio di merito di opposizione prevista dal terzo comma dell’art. 624 del codice di procedura civile.
La norma stabilisce in caso di sospensione del processo esecutivo, ove non venga instaurato il giudizio di merito di opposizione nel termine perentorio fissato dal giudice, l’estinzione con ordinanza del processo e la cancellazione del pignoramento.
A riguardo è bene ricordare che la legge 69/2009 ha previsto che l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 624 terzo comma del codice di procedura civile avvenga su rilievo d’ufficio e non più su istanza dell’opponente
Quanto all’ambito applicativo, parte della dottrina ritiene la norma applicabile alla sola opposizione all’esecuzione ed all’ opposizione di terzo, ma non all’ opposizione a precetto.
Questo poiché nelle case all’asta, relativamente l’estinzione del procedimento esecutivo la norma succitata, limita la sua portata al pignoramento.
Mentre altro orientamento ritiene la norma applicabile anche alle opposizioni agli atti esecutivi in base al disposto dell’ art. 617 del codice di procedura civile.
Poiché l’ultimo comma dell’art 624 dello stesso codice di rito, richiama l’art 618 che riguarda la sospensione delle esecuzioni agli atti esecutivi.
Case all’asta, l’estinzione del procedimento esecutivo: l’ultima ipotesi di estinzione è contenuta nell’art. 631 del codice di procedura civile.
Si verifica con la mancata comparizione per due udienze di tutte le parti, rilevabile d’ufficio, previa comunicazione della cancelleria.
In tale ipotesi non si verifica l’estinzione del processo esecutivo, ma l’improseguibilità del procedimento, per il venire meno delle condizioni.
Come ad esempio nel caso di improcedibilità dell’azione, o per intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, salva la prosecuzione qualora il creditore vanti un titolo derivante da mutuo fondiario.
La Giurisprudenza di legittimità nega l’ipotesi di estinzione atipica, per stallo della procedura.
Come nel caso in cui il creditore non effettui gli avvisi ex art. 498 o 599 del codice di procedura civile, mancando la fonte normativa di tali estinzioni.
Contestualmente all’ordinanza di estinzione del processo esecutivo il giudice dell’esecuzione ordina alla conservatoria la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Ma il creditore con lo stesso titolo può iniziare una nuova azione esecutiva, salvo che il titolo non sia stato dichiarato nullo, o annullabile in sede di impugnazione.
Se l’estinzione avviene dopo l’aggiudicazione, il trasferimento di proprietà si considera comunque avvenuto a favore dell’aggiudicatario e il debitore ha diritto solo al ricavato a lui distribuito.
La Suprema Corte ha, infatti, stabilito con sentenza n. 25507 del 30 novembre 2006 un importante principio di diritto per le case all’asta e l’estinzione del procedimento esecutivo.
In caso di aggiudicazione, se nel periodo intercorrente tra la medesima e il decreto di trasferimento, interviene la rinuncia di tutti i creditori, l’acquisto non perde la sua efficacia per l’indifferenza dell’aggiudicazione provvisoria e dell’assegnazione all’estinzione.
Pubblicato dall’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Messaggero, per appuntamenti e consulenza telefonica, costi e modalità di prenotazione nell’area Assistenza Legale24h
Pubblicato su Il Messaggero il 23 maggio 2010 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservato. Vietata la riproduzione.
L’art. 2913 del codice civile stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento.
Sono fatti salvi solo gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
In dottrina e giurisprudenza si parla di inefficacia relativa della compravendita.
Sul presupposto che, posta l’irrilevanza del trasferimento per i creditori, questi non hanno bisogno di impugnare l’atto, con la precisazione che trattasi di inefficacia processuale.
Questo perché per il diritto sostanziale l’atto di alienazione è valido ma l’acquirente, in forza dell’articolo in questione, non potrà proporre vittoriosamente opposizione di terzo all’esecuzione.
Quanto alla ratio della norma, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità ( Cass. Civ. Sez. III n. 6748 del 05/08/1987) e gli articoli 2913 e 2919 del codice civile
Gli atti di disposizione del bene staggito da parte del debitore esecutato, che ne conserva la proprietà fino alla conclusione dell’espropriazione, sono inefficaci de iure rispetto all’intero processo esecutivo in corso.
Stante il preminente rilievo attribuito all’interesse pubblico alla conservazione della garanzia patrimoniale nella sua interezza ed all’interesse privato al soddisfacimento della pretesa creditoria.
In ordine alla posizione che riveste il terzo acquirente nel processo di espropriazione, specie al fine di stabilire quale rimedio può esperire, la giurisprudenza ha reso sul tema decisioni contrastanti.
Parte di essa considera terzo rispetto alla procedura chi ha acquistato l’immobile oggetto dell’esecuzione successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Il bene pignorato e l’inefficacia relativa delle alienazioni: la conseguenza è che il terzo acquirente non ha legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi.
Cosa fare allora per far valere l’invalidità del pignoramento al fine di accertare che l’ acquisto, benchè trascritto successivamente al pignoramento è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante?
Non si dovrà proporre opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 del codice di procedura civile, bensì opposizione di terzo ex art. 619 stesso codice di rito.
Altri, invece, non escludendo che l’acquirente assuma la veste di successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene staggito, riconoscono a questi la possibilità di svolgere attività processuali inerenti al subingresso nella qualità di soggetto passivo.
Sul presupposto che il terzo acquirente di un bene pignorato è legittimato a proporre in proprio, e non in via surrogatoria rispetto all’alienante, l’opposizione all’esecuzione a norma dell’articolo 615 cpc, come stabilito dalla Cassazione Civile con sentenza n. 4856 del14/04/2000.
Riconoscendogli la facoltà di interloquire in ordine alle modalità dell’esecuzione, di proporre opposizione agli atti esecutivi ed all’esecuzione stessa.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.