Cosa è la responsabilità medica, quando sussiste e come dimostrarla
La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni, o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa.
La responsabilità sanitaria può scaturire da responsabilità contrattuale, od extracontrattuale con riflessi sia in ambito civile che penale.
La responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria in ambito penale scaturisce quando il chirurgo cagiona lesioni gravi, o la morte del paziente.
Viene esclusa solo nel caso di colpa lieve, tenuto conto che l’articolo 590 sexies del codice penale solleva il medico dal reato di lesioni e omicidio quando, nonostante l’imperizia, ha agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali.
In ambito civile la responsabilità sanitaria è legata alla dimostrazione del nesso di causa tra lesioni, o morte del paziente, e condotta del sanitario che abbia agito con imprudenza, imperizia e negligenza.
L’accertamento relativo alla cattiva condotta medica e responsabilità del sanitario è rimessa alla valutazione in ambito medico legale, per cui è molto importante fare affidamento a medici legali, seri e competenti.
La responsabilità medica, pertanto, si configura quando esiste un nesso causale tra un danno subito dal paziente e la condotta di un operatore sanitario.
La responsabilità medica può derivare sia da azioni dirette del medico, sia da omissioni, come un errore diagnostico, o terapeutico.
La responsabilità medica può estendersi anche alle strutture sanitarie, soprattutto quando il danno è causato da inefficienze, carenze organizzative, o mancanza di adeguate misure di sicurezza e sorveglianza sulla salute del paziente.
Responsabilità solidale del medico con la struttura sanitaria
Il medico che ha causato un danno al paziente risponde solidalmente con la struttura sanitaria dove ha operato tanto per il danno patrimoniale, quanto per il danno non patrimoniale.
Nessun trattamento medico può avvenire senza il consenso del paziente.
Il medico dipendente di struttura pubblica o privata, risponde ai sensi dell’art. 2043 codice civile per la sola responsabilità extracontrattuale.
La struttura sanitaria, clinica od ospedale, invece, risponde ai sensi dell’art. 1218 e dell’art. 1228 del codice civile per la responsabilità contrattuale.
Nella responsabilità contrattuale l’onere della prova è a carico del convenuto ed il termine di prescrizione per intentare l’azione di risarcimento è decennale.
L’art. 1218 del codice civile prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno.
La responsabilità è esclusa solo ove provi che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Diligenza nell’adempimento della prestazione sanitaria
L’art. 1176 del codice civile stabilisce che nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Il principio di solidarietà è richiamato dall’art 1228 del codice civile.
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi, o colposi, di costoro.
In tal caso sussiste sempre solidarietà tra clinica e chirurgo, che può essere mitigata solo per rilievi di carattere penale nel caso di decesso del paziente imputabile al medico con tutte le complicanze che scaturiscono per il danno tanatologico.
Responsabilità medica tra diritto alla salute e obblighi professionali
Alla base della responsabilità medica c’è il delicato equilibrio tra il diritto alla salute del paziente e l’esercizio della professione sanitaria.
Il medico può operare in autonomia o in équipe, in ambito diagnostico, terapeutico, chirurgico o assistenziale, con l’obiettivo primario di tutelare la salute e migliorare il percorso di cura.
Tuttavia, quando l’esito dell’intervento chirurgico non è quello atteso, il medico può rispondere civilmente o penalmente per il peggioramento delle condizioni del paziente o, nei casi più gravi, per esito fatale, decesso ospedaliero o decesso post operatorio.
La responsabilità medica non riguarda solo il singolo medico, ma si inserisce in un sistema più ampio che coinvolge strutture sanitarie, infermieri, tecnici e figure professionali mediche.
Questo concetto si applica a tutte le prestazioni sanitarie, incluse quelle diagnostiche, preventive, chirurgiche, estetiche e riabilitative, sottolineando l’importanza della scelta dell’avvocato esperto in responsabilità medica per valutare le condizioni di procedibilità, oltre che per operare la personalizzazione del danno.
Risarcimento del danno per responsabilità medica
Nei casi di responsabilità professionale medica, ai fini dell’azione risarcitoria, è opportuno sempre valutare attentamente a chi affidarsi per la tutela dei propri diritti.
Per denunciare un caso di malasanità è necessario acquisire tutta la documentazione medica, le cartelle cliniche e gli esami strumentali eseguiti prima e dopo l’intervento.
E’ fondamentale, poi, allegare una descrizione chiara e concisa dei fatti che hanno causato il danno al paziente che richiami i documenti medici da fare esaminare al medico legale.
Nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito si applica il principio cardine generale della responsabilità civile in tema di risarcimento del danno come richiamato dall’art. 2043 del codice civile.
In base a tale regola qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
In questo caso il termine per esperire l’azione però è più breve, di cinque anni, ma dal giorno in cui il paziente si è accorto del fatto.
L’avvocato esperto in responsabilità medica, potrà effettuare con il medico legale per malasanità una valutazione preliminare per chiarire se sussiste responsabilità civile medica, anche per omesso od incompleto consenso informato con limitazioni alla autodeterminazione del paziente.
Normalmente questa analisi preliminare ha costi contenuti, mentre la valutazione medico legale per un caso di malasanità può avere costi diversi il relazione alla difficoltà e valore del caso trattato.
Onere della prova nella responsabilità medica
L’onere della prova dell’obbligo di adempimento del sanitario è a carico del danneggiato quando l’intervento non è considerato di routine.
Infatti, l’articolo 2236 del codice civile prevede che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera, ovvero il medico, non risponde dei danni, se non in caso di dolo, o colpa grave.
La norma presta così una maggiore tutela per i rischi legati all’attività del sanitario.
Sul medico che ha procurato lesioni al paziente e, nei casi più gravi, è responsabile della morte del paziente, grava l’onere della prova liberatoria per non avere adoperato la massima diligenza.
Responsabilità penale del medico
La responsabilità penale del medico si configura quando la sua condotta colposa o dolosa integra un reato, ossia una violazione delle norme penali.
A seconda della gravità della negligenza medica, il reato può essere classificato come:
Delitto: nei casi più gravi, come omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
Contravvenzione: nei casi meno gravi, come la violazione di norme igienico-sanitarie o la mancata osservanza di specifici obblighi professionali.
L’elemento centrale della responsabilità penale è il nesso causale tra la condotta del medico e l’evento dannoso.
Per condannare un sanitario, è necessario provare che l’errore commesso sia stato la causa determinante del danno subito dal paziente.
Con la legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), è stata introdotta un’importante limitazione alla punibilità del medico.
Infatti se l’errore è dovuto a imperizia e il medico ha rispettato le linee guida e le buone pratiche cliniche, non può essere ritenuto penalmente responsabile.
Tuttavia, la colpa grave, l’imprudenza, o la negligenza restano perseguibili.
Un ulteriore principio stabilito dalla giurisprudenza è che la colpa del medico deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.
Non è sufficiente dimostrare che vi sia stato un errore: è necessario dimostrare che proprio quell’errore sia stato la causa diretta ed esclusiva del danno subito dal paziente.
Responsabilità civile del medico e risarcimento del danno per errore medico
Il calcolo del risarcimento del danno per errore medico per le lesioni di non lieve entità avviene sulla base della Tabella risarcimento lesioni personali.
Ciò, tenuto conto che la meria della responsabilità medica, come quella della responsabilità da circolazione stradale, quando procura lesioni fisiche, è soggetta alle norme contenute nel Codice delle Assicurazioni Private.
La responsabilità civile del medico ha una funzione diversa da quella penale: non mira a punire il sanitario, ma a garantire un risarcimento al paziente per il danno subito.
Si distingue tra:
Responsabilità contrattuale: quando vi è un rapporto diretto tra medico e paziente (ad esempio, nelle prestazioni sanitarie private). In questo caso, il paziente deve solo dimostrare di aver subito un danno, mentre il medico ha l’onere di provare di aver operato correttamente. Il termine di prescrizione è di 10 anni.
Responsabilità extracontrattuale: tipica del medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica o privata. Qui il paziente deve dimostrare sia l’errore medico sia il nesso causale con il danno subito. Il termine di prescrizione è di 5 anni.
Con la legge Gelli-Bianco, la responsabilità della struttura sanitaria è sempre contrattuale, mentre quella del medico è generalmente extracontrattuale, salvo specifiche eccezioni. Questo implica che:
Se il paziente agisce contro l’ospedale o la clinica, ha 10 anni di tempo per chiedere il risarcimento.
Se agisce direttamente contro il medico, il termine è di 5 anni, rendendo la causa più complessa.
Calcolo del risarcimento nella responsabilità medica
Il danno risarcibile segue regole generali anche per la responsabilità medica e si suddivide in:
Danno patrimoniale: comprende le spese mediche sostenute, la perdita di reddito per inabilità temporanea o permanente e le spese future per cure o assistenza.
Danno non patrimoniale: include il danno biologico (lesioni fisiche o psichiche), il danno morale (sofferenza interiore) e il danno esistenziale (peggioramento della qualità della vita).
Per quantificare il risarcimento, la giurisprudenza utilizza le tabelle del danno biologico, che determinano l’importo in base a fattori come età, gravità del danno e durata delle sofferenze.
Per il risarcimento agli eredi del danno da morte si applicano invece le Tabelle del Tribunale di Roma, trattandosi di danni riflessi iure hereditatis.
La legge Gelli-Bianco ha introdotto un ulteriore criterio: se il medico ha rispettato le linee guida e le buone pratiche cliniche, l’ammontare del risarcimento potrebbe essere ridotto. Viceversa, in caso di colpa grave, il risarcimento può essere più elevato.
Procedura legale per ottenere il risarcimento
Il paziente che ritiene di aver subito un danno a causa di un errore medico deve seguire un iter legale ben preciso:
Tentativo obbligatorio di conciliazione: prima di avviare una causa civile, è necessario attivare una Consulenza Tecnica Preventiva (CTP) o una mediazione obbligatoria.
Accertamento tecnico preventivo (ATP): viene nominato un medico legale che valuta la documentazione e determina se vi siano le basi per una richiesta di risarcimento.
Mediazione obbligatoria: un mediatore cerca di trovare un accordo tra il paziente, il medico e la struttura sanitaria. Se il tentativo fallisce, si può procedere con la causa civile.
Azione diretta contro l’assicurazione: grazie alla legge Gelli-Bianco, il paziente può chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del medico o della struttura sanitaria, riducendo i tempi della controversia.
La responsabilità medica è una materia complessa che oltre ad avere profili civili per il risarcimento del danno, nei casi più gravi può implicare profili penali per la punizione di condotte illecite.
Con la legge Gelli-Bianco, la normativa è stata resa più chiara, distinguendo le responsabilità di medici e strutture sanitarie e privilegiando procedute per ridurre il contenzioso.
Tuttavia, la tutela dei pazienti resta una priorità, con procedure legali che garantiscono la possibilità di ottenere un risarcimento equo in caso di errore medico.