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Responsabilità Civile Medica

Cerchi un avvocato esperto in responsabilità medica e casi di malasanità?

Se hai subito un errore medico, un ritardo diagnostico, un trattamento inadeguato, puoi richiedere un risarcimento.

L’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’Esame di Stato per Avvocato a Roma, è specializzato in responsabilità medica  per errori sanitari e decessi ospedalieri ed esercita da oltre 25 anni nel settore della responsabilità civile medica a Roma ed in tutta Italia.

La responsabilità civile medica si ha quando chi esercita un’attività sanitaria procura danni al paziente a causa di errori, omissioni, o violazione degli obblighi professionali.

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, assiste chi è incorso in errore medico, i parenti ed eredi nel caso di decesso ospedaliero, per accertare la responsabilità civile medica e l’inefficienza della struttura sanitaria.

L’attività dello Studio è finalizzata ad ottenere il  risarcimento del danno in tutte le sue componenti patrimoniali e non patrimoniali, danno morale, danno esistenziale e danno estetico.

Siamo stati i primi avvocati per casi di malasanità in Italia, con una percentuale di vittorie assoluta, grazie alle nostre competenze e all’esame medico legale preliminare per accertare se sussiste responsabilità del medico.  

Se hai subito un danno per negligenza medica, contattaci per una consulenza e scopri come ottenere il risarcimento che ti spetta.

Avvocato esperto in responsabilità medica per casi di malasanità

L’Avvocato Gianluca Sposato è riconosciuto migliore avvocato per malasanità nel settore del diritto delle assicurazioni per il risarcimento di danni gravi e danno da morte dalla più grande comunità legale internazionale Top Legal.

Grazie ai risultati raggiunti con liquidazioni da parte di compagnie assicurative a pazienti incorsi in errore del sanitario, per responsabilità del medico, sopra i parametri tabellari del danno biologico.

E’ Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati e Malasanità che ha ricevuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attività svolta in favore dei danneggiati

Lo Studio Legale Sposato è stato tra i primi in Italia ad occuparsi della responsabilità civile medica, affrontando le questioni giuridiche inerenti le tematiche principali del settore oggi volgarmente definito della malasanità.

La prima valutazione riguarda il consenso informato, l’onere della prova in relazione all’errato intervento medico, il diritto di autodeterminazione del paziente, che non può essere sottoposto coattivamente ad alcun intervento.

Spesso casi di malasanità sono relativi al mancato obbligo di sorveglianza sulla salute del paziente da parte del medico, anche nella fase post operatoria e obbligo di adempimento del sanitario.

Cosa è la responsabilità medica, quando sussiste e come dimostrarla 

La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni, o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa.

La responsabilità sanitaria può scaturire da responsabilità contrattualeod extracontrattuale con riflessi sia in ambito civile che penale.

La responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria in ambito penale scaturisce quando il chirurgo cagiona lesioni gravi, o la morte del paziente.

Viene esclusa solo nel caso di colpa lieve, tenuto conto che l’articolo 590 sexies del codice penale solleva il medico dal reato di lesioni e omicidio quando, nonostante l’imperizia, ha agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali.

In ambito civile la responsabilità sanitaria è legata alla dimostrazione del nesso di causa tra lesioni, o morte del paziente, e condotta del sanitario che abbia agito con imprudenza, imperizia e negligenza.

L’accertamento relativo alla cattiva condotta medica e responsabilità del sanitario è rimessa alla valutazione in ambito medico legale, per cui è molto importante fare affidamento a medici legali, seri e competenti.

La responsabilità medica, pertanto, si configura quando esiste un nesso causale tra un danno subito dal paziente e la condotta di un operatore sanitario.

La responsabilità medica può derivare sia da azioni dirette del medico, sia da omissioni, come un errore diagnostico, o terapeutico.

La responsabilità medica può estendersi anche alle strutture sanitarie, soprattutto quando il danno è causato da inefficienze, carenze organizzative, o mancanza di adeguate misure di sicurezza e sorveglianza sulla salute del paziente.

Responsabilità solidale del medico con la struttura sanitaria

Il medico che ha causato un danno al paziente risponde solidalmente con la struttura sanitaria dove ha operato tanto per il danno patrimoniale, quanto per il danno non patrimoniale.

Nessun trattamento medico può  avvenire senza il consenso del paziente.

Il medico dipendente di struttura pubblica o privata, risponde ai sensi dell’art. 2043 codice civile per la sola responsabilità extracontrattuale.

La struttura sanitaria, clinica od ospedale, invece, risponde ai  sensi dell’art. 1218 e dell’art. 1228 del codice civile per la responsabilità contrattuale. 

Nella responsabilità contrattuale l’onere della prova è a carico del convenuto ed il termine di prescrizione per intentare l’azione di risarcimento è decennale.  

L’art. 1218 del codice civile prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno.

La responsabilità è esclusa solo ove provi che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Diligenza nell’adempimento della prestazione sanitaria

L’art. 1176 del codice civile stabilisce che nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Il principio di solidarietà è richiamato dall’art 1228  del codice civile.

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi, o colposi, di costoro.

In tal caso sussiste sempre solidarietà tra clinica e chirurgo, che può essere mitigata solo per rilievi di carattere penale nel caso di decesso del paziente imputabile al medico con tutte le complicanze che scaturiscono per il danno tanatologico. 

Responsabilità medica tra diritto alla salute e obblighi professionali

Alla base della responsabilità medica c’è il delicato equilibrio tra il diritto alla salute del paziente e l’esercizio della professione sanitaria.

Il medico può operare in autonomia o in équipe, in ambito diagnostico, terapeutico, chirurgico o assistenziale, con l’obiettivo primario di tutelare la salute e migliorare il percorso di cura.

Tuttavia, quando l’esito dell’intervento chirurgico non è quello atteso, il medico può rispondere civilmente o penalmente per il peggioramento delle condizioni del paziente o, nei casi più gravi, per esito fatale, decesso ospedaliero o decesso post operatorio.

La responsabilità medica non riguarda solo il singolo medico, ma si inserisce in un sistema più ampio che coinvolge strutture sanitarie, infermieri, tecnici e figure professionali mediche.

Questo concetto si applica a tutte le prestazioni sanitarie, incluse quelle diagnostiche, preventive, chirurgiche, estetiche e riabilitative, sottolineando l’importanza della scelta dell’avvocato esperto in responsabilità medica per valutare le condizioni di procedibilità, oltre che per operare la personalizzazione del danno.

Risarcimento del danno per responsabilità medica

Nei casi di responsabilità professionale medica, ai fini dell’azione risarcitoria, è opportuno sempre valutare attentamente a chi affidarsi per la tutela dei propri diritti.

Per denunciare un caso di malasanità è necessario acquisire tutta la documentazione medica, le cartelle cliniche e gli esami strumentali eseguiti prima e dopo l’intervento.

E’ fondamentale, poi, allegare una descrizione chiara e concisa dei fatti che hanno causato il danno al paziente che richiami i documenti medici da fare esaminare al  medico legale.

Nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito si applica il principio  cardine generale della responsabilità civile in tema di risarcimento del danno come richiamato dall’art. 2043 del codice civile.

In base a tale regola qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

In questo caso il termine per esperire l’azione però è più breve, di cinque anni, ma dal giorno in cui il paziente si è accorto del fatto.

L’avvocato esperto in responsabilità medica, potrà effettuare con il medico legale per malasanità una valutazione preliminare per chiarire se sussiste responsabilità civile medica,  anche per omesso od incompleto consenso informato con limitazioni alla autodeterminazione del paziente.

Normalmente questa analisi preliminare ha costi contenuti, mentre la valutazione medico legale per un caso di malasanità può avere costi diversi il relazione alla difficoltà e valore del caso trattato.

Onere della prova nella responsabilità medica

L’onere della prova dell’obbligo di adempimento del sanitario è a carico del danneggiato quando l’intervento non è considerato di routine.

Infatti, l’articolo 2236 del codice civile prevede che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera, ovvero il medico, non risponde dei danni, se non in caso di dolo, o colpa grave.

La norma presta così una maggiore tutela per i rischi legati all’attività del sanitario.

Sul medico che ha procurato lesioni al paziente e, nei casi più gravi, è responsabile della morte del paziente, grava l’onere della prova liberatoria per non avere adoperato la massima diligenza.

Responsabilità penale del medico

La responsabilità penale del medico si configura quando la sua condotta colposa o dolosa integra un reato, ossia una violazione delle norme penali.

A seconda della gravità della negligenza medica, il reato può essere classificato come:

  • Delitto: nei casi più gravi, come omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

  • Contravvenzione: nei casi meno gravi, come la violazione di norme igienico-sanitarie o la mancata osservanza di specifici obblighi professionali.

L’elemento centrale della responsabilità penale è il nesso causale tra la condotta del medico e l’evento dannoso.

Per condannare un sanitario, è necessario provare che l’errore commesso sia stato la causa determinante del danno subito dal paziente.

Con la legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), è stata introdotta un’importante limitazione alla punibilità del medico.

Infatti se l’errore è dovuto a imperizia e il medico ha rispettato le linee guida e le buone pratiche cliniche, non può essere ritenuto penalmente responsabile.

Tuttavia, la colpa grave, l’imprudenza, o la negligenza restano perseguibili.

Un ulteriore principio stabilito dalla giurisprudenza è che la colpa del medico deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Non è sufficiente dimostrare che vi sia stato un errore: è necessario dimostrare che proprio quell’errore sia stato la causa diretta ed esclusiva del danno subito dal paziente.

Responsabilità civile del medico e risarcimento del danno per errore medico

Il calcolo del risarcimento del danno per errore medico per le lesioni di non lieve entità avviene sulla base della Tabella risarcimento lesioni personali.

Ciò, tenuto conto che la meria della responsabilità medica, come quella della responsabilità da circolazione stradale, quando procura lesioni  fisiche, è soggetta alle norme contenute nel Codice delle Assicurazioni Private.

La responsabilità civile del medico ha una funzione diversa da quella penale: non mira a punire il sanitario, ma a garantire un risarcimento al paziente per il danno subito.

Si distingue tra:

  • Responsabilità contrattuale: quando vi è un rapporto diretto tra medico e paziente (ad esempio, nelle prestazioni sanitarie private). In questo caso, il paziente deve solo dimostrare di aver subito un danno, mentre il medico ha l’onere di provare di aver operato correttamente. Il termine di prescrizione è di 10 anni.

  • Responsabilità extracontrattuale: tipica del medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica o privata. Qui il paziente deve dimostrare sia l’errore medico sia il nesso causale con il danno subito. Il termine di prescrizione è di 5 anni.

Con la legge Gelli-Bianco, la responsabilità della struttura sanitaria è sempre contrattuale, mentre quella del medico è generalmente extracontrattuale, salvo specifiche eccezioni. Questo implica che:

  • Se il paziente agisce contro l’ospedale o la clinica, ha 10 anni di tempo per chiedere il risarcimento.

  • Se agisce direttamente contro il medico, il termine è di 5 anni, rendendo la causa più complessa.

Calcolo del risarcimento nella responsabilità medica

Il danno risarcibile segue regole generali anche per la responsabilità medica e si suddivide in:

  • Danno patrimoniale: comprende le spese mediche sostenute, la perdita di reddito per inabilità temporanea o permanente e le spese future per cure o assistenza.

  • Danno non patrimoniale: include il danno biologico (lesioni fisiche o psichiche), il danno morale (sofferenza interiore) e il danno esistenziale (peggioramento della qualità della vita).

Per quantificare il risarcimento, la giurisprudenza utilizza le tabelle del danno biologico, che determinano l’importo in base a fattori come età, gravità del danno e durata delle sofferenze.

Per il risarcimento agli eredi del danno da morte si applicano invece le Tabelle del Tribunale di Roma, trattandosi di danni riflessi iure hereditatis.

La legge Gelli-Bianco ha introdotto un ulteriore criterio: se il medico ha rispettato le linee guida e le buone pratiche cliniche, l’ammontare del risarcimento potrebbe essere ridotto. Viceversa, in caso di colpa grave, il risarcimento può essere più elevato.

Procedura legale per ottenere il risarcimento

Il paziente che ritiene di aver subito un danno a causa di un errore medico deve seguire un iter legale ben preciso:

  1. Tentativo obbligatorio di conciliazione: prima di avviare una causa civile, è necessario attivare una Consulenza Tecnica Preventiva (CTP) o una mediazione obbligatoria.

  2. Accertamento tecnico preventivo (ATP): viene nominato un medico legale che valuta la documentazione e determina se vi siano le basi per una richiesta di risarcimento.

  3. Mediazione obbligatoria: un mediatore cerca di trovare un accordo tra il paziente, il medico e la struttura sanitaria. Se il tentativo fallisce, si può procedere con la causa civile.

  4. Azione diretta contro l’assicurazione: grazie alla legge Gelli-Bianco, il paziente può chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del medico o della struttura sanitaria, riducendo i tempi della controversia.

La responsabilità medica è una materia complessa che oltre ad avere profili civili per il risarcimento del danno, nei casi più gravi può implicare profili penali per la punizione di condotte illecite.

Con la legge Gelli-Bianco, la normativa è stata resa più chiara, distinguendo le responsabilità di medici e strutture sanitarie e privilegiando procedute per ridurre il contenzioso.

Tuttavia, la tutela dei pazienti resta una priorità, con procedure legali che garantiscono la possibilità di ottenere un risarcimento equo in caso di errore medico.

Avvocato per responsabilità medica

Autodeterminazione del paziente

Autodeterminazione del paziente Indice Autodeterminazione del paziente e consenso informato Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità. A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente, costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo anche da altri eventuali danni. Obbligo di informazione del medico L’autodeterminazione è connessa alla informazione che il sanitario ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio. L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso redatto in maniera sintetica e non dettagliata. Obbligo di informazione sui rischi dell’intervento L’informazione deve essere relativa alla natura dell’invento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai

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Obbligo di sorveglianza sulla salute

Obbligo di sorveglianza sulla salute Indice In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria. Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40, comma 2 del codice penale. Danni nella fase post operatoria Ciò vuol dire che il sanitario, anche nella fase post-operatoria, avendo l’obbligo di sorveglianza sul paziente, ha comunque l’obbligo di informarlo correttamente ed adeguatamente nel caso in cui dall’intervento, risoltosi positivamente per lo scopo principale per cui era stato disposto, sia tuttavia derivato un danno collaterale fisico. Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza

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Obbligo di adempimento del sanitario

Obbligo di adempimento del sanitario Indice L’articolo 1210 del codice civile, in tema di responsabilità contrattuale, pone a carico del debitore, nella specie del medico chirurgo, l’obbligo dell’esatto adempimento. Per quanto concerne l’errato intervento e l’onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno, deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario. Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno. Colpa medica ed interventi di speciale difficoltà Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 del  codice civile. Per l’obbligo di adempimento del sanitario, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo. La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà

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Errato intervento e onere della prova

Errato intervento e onere della prova Indice Obbligo di sorveglianza nella fase post operatoria In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria. Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo. Diligenza qualificata del chirurgo nella fase operatoria Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex art. 1176 del codice civile comma 2° per cui il medico e/o il chirurgo risponde anche per colpa lieve a prescindere dal concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (fatto illecito). Nella responsabilità professionale medica, quando l’intervento è di

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Consenso informato

Consenso informato Indice Diritto alla salute del paziente Il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 della Costituzione, per cui nessun individuo può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, avendo diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, dovendo essere messo in condizione di avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia, o esame diagnostico. Nessun trattamento medico può avvenire senza il consenso del paziente Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità. A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo da altri eventuali danni. Il consenso informato si pone dunque, dal punto di vista del paziente come la manifestazione di volontà che questi esprime liberamente in

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