00191 Roma
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Il nostro ordinamento ammette solamente la comunione universale del godimento e degli utili dei beni presenti dei coniugi e non della proprietà di ciò che essi avevano prima del matrimonio.
Cadono in comunione legale i beni e le proprietà acquistati successivamente al matrimonio, fatta eccezione per quelli che si ricevono per donazione, eredità, o legato.
La comunione legale tra coniugi non rappresenta una normale comproprietà in cui ciascuno è titolare della quota pari al cinquanta per cento, trattandosi di comunione particolare senza quote in cui i coniugi sono proprietari del tutto per intero.
Prima della riforma del diritto di famiglia, in vigore dal 20 settembre 1975, il regime imposto, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, era quello della separazione dei beni.
Ma per i beni immobili acquistati a partire da tale data si applica il regime di comunione legale, a meno che anche uno solo dei coniugi, che abbia contratto matrimonio precedentemente all’entrata in vigore della riforma, non abbia optato, durante il periodo transitorio in vigore fino al 16 gennaio 1978, per il regime della separazione dei beni.
L’art.179 del codice civile, prevede che alcuni beni non cadano nella comunione legale tra coniugi:
Inoltre, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili quali navi, aeromobili, autoveicoli, per i quali è prevista la pubblicità, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
La condivisione di quote immobiliari presenta aspetti da valutare anche nel regime dei rapporti tra coniugi in ambito familiare sia in relazione alla materia delle successioni ereditarie che per la responsabilità esecutiva.
Nel caso di eredità in comunione dei beni la massa ereditaria è costituita soltanto dalla metà del patrimonio del de cuius, poichè l’altra metà già appartiene al coniuge coniugato in regime di comunione legale dei beni.
Pertanto il coniuge superstite, oltre ad acquisire il diritto di abitazione sulla casa coniugale, nel caso di successione legittima acquisirà la quota a lui riservata per legge sulla metà del patrimonio caduto in successione.
Ove, invece, debba aprirsi la successione testamentaria, occorrerà verificare che le disposizioni del de cuius non abbiamo pregiudicato le quote ereditarie riservate ai legittimari.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.